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Document 61999CJ0054

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti stranieri - Misura giustificata da motivi connessi all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza - Mancanza di precisione - Violazione del principio della certezza del diritto

    [Trattato CE, artt. 73 B e 73 D, n. 1, lett. b) (divenuti artt. 56 CE e 58, n. 1, lett. b), CE)]

    Massima

    $$L'art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato [divenuto art. 58, n. 1, lett. b), CE], in forza del quale l'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE), che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali fra gli Stati membri, nonché fra Stati membri e paesi terzi, non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti giustificati da motivi connessi all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, deve essere interpretato nel senso che non consente un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti stranieri che si limiti a definire, in termini generici, gli investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in presenza delle quali è necessaria l'autorizzazione preventiva. Non consentendo ai singoli siffatta indeterminatezza di conoscere l'estensione dei loro diritti ed obblighi derivanti dall'art. 73 B del Trattato, il regime istituito è in contrasto con il principio della certezza del diritto. (v. punti 21-23 e dispositivo)

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