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Document 61998CJ0257

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto illecito - Danno - Nesso di causalità - Condizioni cumulative - Obblighi per il giudice di esaminarle in un determinato ordine - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

    2 Dipendenti - Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni - Valutazione del danno - Presa in considerazione delle prestazioni ricevute ai sensi dell'art. 73 dello Statuto

    [Trattato CE, art. 215 (divenuto art. 288 CE); Statuto del personale, art. 73]

    3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo il caso di snaturamento

    [Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51]

    4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Insufficienza di motivazione - Criteri seguiti dal Tribunale per fissare l'importo dell'indennizzo assegnato a titolo di riparazione di un danno - Sindacato della Corte

    5 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo non suffragato da un'argomentazione giuridica - Irricevibilità

    [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    Massima

    1 La responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito.

    Il giudice comunitario non ha l'obbligo di esaminare le condizioni della responsabilità di un'istituzione in un determinato ordine. Infatti, queste tre condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte e la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni.

    2 Se la causa di un infortunio o di una malattia professionale è attribuibile all'istituzione presso cui presta servizio il dipendente, questi non può pretendere un doppio indennizzo del pregiudizio subito, l'uno ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e l'altro ai sensi dell'art. 215 del Trattato.

    Di conseguenza, il giudice comunitario opera una corretta valutazione del danno risarcibile, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni basato su un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell'istituzione sua datrice di lavoro, nel ritenere che si debba tener conto delle prestazioni ricevute dal dipendente a titolo dell'art. 73 dello Statuto.

    3 Così come non è competente, nell'ambito di un'impugnazione, ad accertare i fatti, la Corte non ha competenza, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.

    4 Qualora il Tribunale abbia constatato l'esistenza di un danno, spetta unicamente ad esso valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento del danno. Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste devono essere sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, esporre i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento.

    E' sufficientemente motivata, al riguardo, la sentenza nella quale il Tribunale utilizzi più criteri differenti per verificare se l'importo percepito dal ricorrente lo risarcisca adeguatamente per il danno subito.

    5 Dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di questa domanda.

    Non soddisfa questo requisito un motivo in cui si critica il Tribunale per aver concluso in un senso, senza tuttavia precisare su quale base giuridica esso avrebbe dovuto giungere ad una diversa conclusione.

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