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Document 61996CJ0306

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Lesione della concorrenza - Prodotti cosmetici di lusso - Contratto di distribuzione all'interno della Comunità - Obbligo di rivendere ai soli clienti residenti nel territorio contrattuale e divieto di rivendita al di fuori di quest'ultimo - Inammissibilità

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    2 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri - Criteri - Incidenza irrilevante sul mercato - Accordo non vietato

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    3 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Lesione della concorrenza - Pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri - Contratto di distribuzione destinato a trovare applicazione in un territorio situato al di fuori della Comunità - Obbligo di esportazione verso un paese terzo e divieto di reimportazione e commercializzazione nell'ambito della Comunità - Assenza di scopo anticoncorrenziale - Valutazione degli effetti anticoncorrenziali da parte del giudice nazionale - Esistenza di una rete di distribuzione selettiva per la distribuzione all'interno della Comunità che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione - Irrilevanza

    (Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 3)

    Massima

    4 Un accordo tra produttore e rivenditore, destinato ad essere applicato all'interno della Comunità, che ha lo scopo di privare il rivenditore della libertà commerciale di scegliersi i clienti imponendogli di rivendere ai soli clienti che si trovino nel territorio contrattuale è restrittivo della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n.1, del Trattato.

    Allo stesso modo, un accordo che impone al rivenditore di non rivendere i prodotti oggetto del contratto al di fuori del territorio contrattuale ha lo scopo di escludere le importazioni parallele all'interno della Comunità e di restringere così la concorrenza nel mercato comune. Clausole siffatte, inserite in contratti di distribuzione all'interno della Comunità, costituiscono per loro stessa natura una restrizione della concorrenza.

    5 Perché una decisione, un accordo o una pratica possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi di fatto o di diritto, appaia probabile che essi sono atti ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza deve inoltre essere significativa.

    L'influenza che un accordo può esercitare sugli scambi tra gli Stati membri va valutata tenendo conto, in particolare, della posizione e dell'importanza delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. Così, persino un accordo di esclusiva con protezione territoriale assoluta esula dal divieto di cui all'art. 85 del Trattato se incide sul mercato in modo irrilevante, in ragione della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

    6 Un accordo di distribuzione, destinato a trovare applicazione in un territorio situato al di fuori della Comunità, che comporta un obbligo di esportazione di prodotti verso un paese terzo nonché un divieto di reimportazione e di commercializzazione di detti prodotti nella Comunità, non può essere considerato come un accordo che abbia per scopo di limitare in maniera considerevole la concorrenza all'interno del mercato comune e sia per sua stessa natura idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e non può quindi per sua stessa natura essere incompatibile con le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, le clausole di un accordo del genere devono essere interpretate non nel senso che esse tendano ad escludere le importazioni parallele e la messa in commercio di prodotti oggetto del contratto nel territorio della Comunità, bensì come tese a garantire al produttore la penetrazione in un mercato situato all'esterno della Comunità per mezzo dello smercio in tale mercato di una quantità sufficiente di prodotti contrattuali.

    Sebbene le dette clausole non abbiano, per loro stessa natura, lo scopo di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'art. 85, n. 1, incombe tuttavia al giudice nazionale verificare se esse non comportino tale effetto, prendendo in considerazione il contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono.

    L'art. 85, n. 1, del Trattato osta al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della Comunità, di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal territorio contrattuale, se tale divieto ha per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità e rischia di influenzare i flussi degli scambi tra gli Stati membri. Ciò può verificarsi quando il mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da una struttura oligopolistica o da un differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno di essa e quando, tenuto conto della posizione occupata dal fornitore dei prodotti di cui trattasi e dell'ampiezza della produzione e delle vendite effettuate negli Stati membri, il divieto comporti un rischio di influenza rilevante sui flussi degli scambi fra gli Stati membri, in grado di nuocere alla realizzazione degli obiettivi del mercato comune.

    Al riguardo, clausole intese ad impedire ad un distributore di vendere direttamente nonché di riesportare all'interno della Comunità prodotti contrattuali che questi si è impegnato a vendere in paesi terzi non possono evitare il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, per il fatto che il fornitore comunitario interessato distribuisca i propri prodotti all'interno della Comunità tramite una rete di distribuzione selettiva che ha costituito oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

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