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Document 61995CJ0258
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Nozione - Trasporto di dipendenti sul luogo di lavoro effettuato dal datore di lavoro a titolo gratuito e senza un nesso concreto con la prestazione di lavoro o con la retribuzione - Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2, punto 1)
2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Nozione - Uso privato di un bene dell'impresa - Inclusione - Limiti
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 6, n. 2)
3 L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro che, a partire da una determinata distanza, provveda al trasporto dei propri dipendenti dal loro domicilio fino al luogo di lavoro, a titolo gratuito e senza un nesso concreto con la prestazione lavorativa o con la retribuzione, non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.
4 L'art. 6, n. 2, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che il trasporto gratuito di dipendenti effettuato dal datore di lavoro tra il loro domicilio e il luogo di lavoro, mediante un autoveicolo dell'impresa, soddisfa, in linea di principio, bisogni privati dei dipendenti e risponde pertanto a finalità estranee all'impresa. Tuttavia tale disposizione non si applica qualora le esigenze dell'impresa, tenuto conto di determinate particolari circostanze, come la difficoltà di fare ricorso ad altri idonei mezzi di trasporto e i cambiamenti di luogo di lavoro, impongano che al trasporto dei dipendenti provveda il datore di lavoro, dato che, in condizioni siffatte, tale prestazione non è effettuata per fini estranei all'impresa. E' a questo proposito priva di rilevanza la circostanza che il datore di lavoro non trasporti i dipendenti con propri autoveicoli, ma dia incarico a uno dei propri dipendenti di provvedere al trasporto mediante il suo autoveicolo privato.