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Document 61994CJ0090

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Maggiorazione all'importazione che aumenta una tassa portuale - Qualificazione come imposizione interna, e non come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale - Presupposti

(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 95)

2 Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Maggiorazione all'importazione che aumenta una tassa portuale - Discriminazione fra prodotti nazionali e prodotti importati provenienti da un altro Stato membro - Divieto - Portata

(Trattato CEE, art. 95)

3 Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Imposizioni incompatibili con il diritto comunitario - Restituzione - Termine di prescrizione - Applicazione del diritto nazionale - Ammissibilità - Presupposti

(Trattato CEE, art. 95)

Massima

4 Deve essere valutata nell'ambito dell'art. 95 del Trattato e non in quello degli artt. 9-13 del Trattato una maggiorazione all'importazione con cui è aumentata, quando colpisce merci importate, una tassa generale sulle merci che deve essere versata per l'uso dei porti commerciali di uno Stato membro, qualora la tassa generale alla quale si aggiunge la maggiorazione faccia parte di un regime generale di tributi interni che colpisce sistematicamente categorie di merci secondo criteri oggettivi, applicati indipendentemente dall'origine delle merci, e quando la maggiorazione fa parte integrante della stessa tassa e non costituisce una tassa a parte. Quest'ultima condizione è soddisfatta quando l'importo della maggiorazione è espresso sotto forma di percentuale della tassa, la maggiorazione e la tassa sono riscosse in base allo stesso fondamento giuridico, allo stesso momento, secondo gli stessi criteri e dagli stessi uffici e il relativo gettito è versato agli stessi destinatari.

5 L'art. 95 del Trattato osta a che uno Stato membro applichi, in caso di importazione per nave di merci da un'altro Stato membro, una maggiorazione del 40% alla tassa generale sulle merci da cui sono gravate le merci caricate, scaricate, o imbarcate o sbarcate in altro modo nei porti del primo Stato membro o nei canali d'accesso a detti porti.

Infatti, siffatta tassazione differenziata nella quale il criterio di maggiorazione dell'imposta sia costituito dell'importazione stessa e che pertanto escluda, per definizione, tutti i prodotti nazionali dall'imposizione più onerosa non può essere considerata compatibile col diritto comunitario.

6 Il diritto comunitario non osta all'applicazione, quanto a una domanda di rimborso basata sulla violazione dell'art. 95 del Trattato, di una norma nazionale, in forza della quale l'azione giudiziaria diretta alla restituzione di tasse indebitamente versate è prescritta dopo lo spirare di un termine di cinque anni, anche se detta norma produce così l'effetto di impedire, in tutto o in parte, il rimborso di dette tasse.

Infatti, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, che costituisce l'applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto, non si può considerare che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

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