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Document 61995CJ0015

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Regole sul trasferimento di quantitativi di riferimento a seguito del trasferimento di un'azienda agricola - «Locazione» - Nozione - Costituzione di una società da parte di produttori, al fine di realizzare il valore commerciale dei quantitativi di riferimento attribuiti a uno dei soci - Esclusione - Condizioni

(Regolamenti del Consiglio n. 804/68, art. 5 quater, come modificato con il regolamento n. 856/84, e 857/84, art. 7)

2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Nozione di produttore - Affittuario di un'azienda - Necessità di una ripresa personale ed effettiva della produzione

[Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 12, lett. c)]

3 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Prelievo supplementare sul latte - Esercizio dell'attività lattiera da parte di associazioni di produttori - Autorizzazione, da parte di uno Stato membro, di talune forme di società con esclusione di altre idonee a favorire un esercizio non conforme alla normativa comunitaria - Mancanza di discriminazione

(Trattato CE, art. 40, n. 3)

Massima

4 Nel contesto del regime dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo supplementare sul latte, un quantitativo di riferimento, in linea di principio, viene trasferito solo con il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali è assegnato, a condizione che tale trasferimento rispetti le forme e le condizioni previste dalla normativa comunitaria. A questo proposito, e in particolare nel caso di un trasferimento effettuato tramite l'affitto di un'azienda, l'art. 7 del regolamento n. 857/84 va interpretato nel senso che non può essere equiparata a una «locazione» la costituzione da parte di produttori di una società di diritto nazionale, se essa ha lo scopo e l'effetto di realizzare, con il semplice trasferimento dei quantitativi di riferimento di uno dei soci, senza il trasferimento dei terreni dell'azienda ai quali essi sono riservati, il valore commerciale di tali quantitativi a beneficio di taluni dei soci, senza che i soci stessi, nella loro qualità di produttori, abbiano l'intenzione di proseguire l'attività dell'azienda di cui trattasi. Tale articolo non può neppure applicarsi alla costituzione di una siffatta forma di società se questa è considerata come strumento di adeguamento strutturale necessario ai sensi dell'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, come modificato con regolamento n. 856/84.

5 L'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, che definisce la nozione di produttore ai fini dell'applicazione del regime di prelievo sul latte, dev'essere interpretato nel senso che impone, in linea di principio, una ripresa personale effettiva della produzione da parte dell'affittuario di un'azienda affinché questi possa essere considerato produttore ai sensi di tale disposizione.

6 L'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato non osta a che uno Stato membro autorizzi, ai fini dell'esercizio di un'attività lattiera, il ricorso a talune forme di società di diritto nazionale, come il GAEC (associazione agricola di gestione in comune) parziale lattiero, mentre vieta il ricorso ad altre forme di società, come le società in partecipazione, in quanto queste ultime rischiano di favorire forme di produzione non conformi alla normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte.

Infatti, le situazioni considerate da queste due forme di società non sono comparabili, perché nel GAEC parziale lattiero i soci partecipano personalmente ed effettivamente al lavoro di produzione lattiera, mentre nella società in partecipazione il lavoro di produzione può essere posto a carico di un solo socio. Del resto, per consentire un controllo amministrativo efficace dell'applicazione del regime, uno Stato membro deve essere in grado di escludere talune forme di società che agevolano un esercizio non conforme al regime comunitario, senza incorrere nel rischio di violare il principio di non discriminazione.

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