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Document 61995CJ0352
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Presentazione, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, di un contesto di fatto diverso da quello descritto nell'ordinanza di rinvio - Obbligo della Corte di attenersi al contesto di fatto che risulta dall'ordinanza di rinvio
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
2 Libera circolazione delle merci - Deroghe - Esistenza di direttive di ravvicinamento - Effetti - Tutela assicurata al diritto di marchio da una normativa nazionale in caso di immissione in commercio del prodotto in uno Stato membro da parte del titolare o con il suo consenso - Esame alla luce della direttiva 89/104
(Trattato CE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 7)
3 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di assicurare l'efficacia delle direttive - Obblighi dei giudici nazionali
4 Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Prodotto originario di un paese terzo messo in commercio in uno Stato membro dal titolare del marchio o con il suo consenso - Acquisto lecito da parte di un commerciante indipendente - Importazione, senza trasformazione e senza modifica dell'imballaggio, in un altro Stato membro - Diritti di marchio nei due Stati membri detenuti dallo stesso gruppo - Opposizione all'importazione da parte del titolare del marchio - Inammissibilità in virtù del principio dell'esaurimento del diritto di marchio
(Trattato CE, artt. 30 e 36; direttiva del Consiglio 89/104, art. 7, nn. 1 e 2)
5 Per risolvere la questione pregiudiziale che le è stata sottoposta, la Corte non può basarsi sul contesto di fatto che le è stato presentato nel corso del procedimento e che differisce da quello descritto nell'ordinanza di rinvio. Se lo facesse, essa dovrebbe prendere posizione su un problema di principio sul quale non ha dovuto finora pronunciarsi, basandosi su un contesto di fatto che avrebbe dovuto essere precisato per poter fornire una soluzione utile. Inoltre, quando la questione che le è stata sottoposta solleva un problema importante relativo alla portata dei diritti che un titolare di marchio può vantare in forza di quest'ultimo e tale titolare, non essendo parte della controversia oggetto della causa nazionale, non può far valere i suoi argomenti dinanzi ad essa, motivi specifici ostano a che la Corte si discosti dal contesto di fatto quale risulta dall'ordinanza di rinvio. In ogni caso, una modifica della sostanza delle questioni pregiudiziali sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 177 del Trattato nonché con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
6 L'art. 7 della prima direttiva 89/104 sui marchi, redatto in termini generali, disciplina in modo completo la materia dell'esaurimento del diritto di marchio per quanto riguarda i prodotti messi in commercio nella Comunità, di modo che le norme nazionali in materia devono essere valutate con riguardo a questa disposizione e non alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato, fermo restando però che la direttiva stessa, come ogni normativa di diritto derivato, deve essere interpretata alla luce delle norme del Trattato, nella fattispecie quelle relative alla libera circolazione delle merci.
7 Nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive ad una direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo deve farlo, in tutta la misura possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa per conseguire il risultato da questa perseguito.
8 L'art. 7 della prima direttiva 89/104 sui marchi, il quale è redatto in termini corrispondenti a quelli utilizzati dalla Corte nella sua giurisprudenza che, interpretando gli artt. 30 e 36 del Trattato, ha riconosciuto in diritto comunitario il principio dell'esaurimento del marchio, deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione in primo Stato membro di una norma nazionale in base alla quale il titolare di un diritto di marchio può impedire l'importazione di un prodotto tutelato dal marchio in una situazione in cui
- il prodotto è stato fabbricato in un paese terzo,
- è stato importato in un secondo Stato membro dal titolare del marchio o da un'altra società appartenente allo stesso gruppo del titolare del marchio,
- è stato acquistato lecitamente nel secondo Stato membro da un commerciante indipendente che l'ha esportato verso il primo Stato membro,
- non ha subito alcuna trasformazione e l'imballaggio non è stato modificato, ad eccezione dell'aggiunta sull'etichetta di talune menzioni destinate ad adempiere gli obblighi di legge dello Stato membro d'importazione, e
- i diritti di marchio sono detenuti nei due Stati membri dallo stesso gruppo.
In primo luogo, infatti, il principio dell'esaurimento sancito dall'art. 7 si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente, in particolare come consociate dello stesso gruppo. In secondo luogo, non ha rilevanza il fatto che il prodotto tutelato dal marchio sia stato o meno fabbricato in un paese terzo quando, in ogni modo, esso è stato lecitamente smerciato, sul mercato dello Stato membro dal quale è stato importato, dal titolare del marchio o col suo consenso, anche da un'altra società appartenente allo stesso gruppo di quest'ultimo. Infine, la semplice aggiunta sull'etichetta di informazioni come quelle sopra menzionate non può costituire un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, a condizione che l'etichetta così modificata non ometta talune informazioni o non menzioni informazioni inesatte o non si presenti in un modo tale che possa nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare.