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Document 61993CJ0278

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzioni ° Retribuzione ° Nozione ° Compensazione per la partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117/CEE)

2. Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzioni ° Compensazione delle perdite di retribuzione a causa della partecipazione a corsi di formazione destinati ai membri dei comitati del personale durante l' orario di lavoro a tempo pieno ° Normativa nazionale che limita fino a concorrenza del loro orario individuale di lavoro la compensazione dovuta ai partecipanti occupati a tempo parziale ° Disparità di trattamento rispetto ai partecipanti occupati a tempo pieno ° Organico dei lavoratori a tempo parziale composto principalmente da donne ° Inammissibilità, in mancanza di giustificazioni oggettive

(Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117)

Massima

1. La nozione di "retribuzione" ai sensi dell' art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano corrisposti, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo, vuoi in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge ovvero a titolo volontario.

E' riconducibile a tale nozione la compensazione concessa ad un lavoratore di sesso maschile o femminile per via della sua partecipazione ad un organo di rappresentanza del personale, istituito per legge. Infatti, siffatta compensazione, benché non derivi di per sé dal contratto di lavoro, costituisce nondimeno un vantaggio indiretto concesso dal datore di lavoro, in quanto è pagata in forza di disposizioni di legge e in ragione dell' esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

2. Nell' ipotesi in cui la categoria dei lavoratori a tempo parziale includa un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini, il divieto di discriminazioni indirette in materia di retribuzione, quale risulta dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, osta ad una normativa nazionale che, senza essere idonea a conseguire un legittimo obiettivo di politica sociale e necessaria a tale scopo, produca l' effetto di limitare all' orario individuale di lavoro la compensazione che i membri dei comitati del personale, occupati a tempo parziale, debbono ricevere dal loro datore di lavoro a motivo della loro partecipazione a corsi di formazione per l' apprendimento delle nozioni necessarie all' attività dei comitati del personale, organizzati durante l' orario di lavoro a tempo pieno vigente nell' impresa, ma eccedenti il loro orario di lavoro individuale a tempo parziale, mentre i membri dei comitati del personale occupati a tempo pieno ricevono, per la partecipazione agli stessi corsi, una compensazione entro i limiti del loro orario di lavoro.

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