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Document 61994CJ0230

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Attività economiche ai sensi dell' art. 4 della sesta direttiva ° Locazione di un bene materiale ° Presupposto per l' inclusione ° Esercizio dell' attività allo scopo di ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità ° Criteri

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 4, n. 2)

    2. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Base imponibile ° Uso per scopi privati di un bene aziendale acquistato con diritto di detrarre l' imposta ° Inclusione nella base imponibile delle spese sostenute in un periodo durante il quale il soggetto passivo poteva disporre del bene per usarlo a fini estranei all' impresa ° Ammissibilità ° Limiti

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, n. 2, e 11, parte A, n. 1, lett. c)]

    Massima

    1. La locazione di un bene materiale costituisce uno sfruttamento di tale bene che dev' essere qualificato "attività economica" ai sensi dell' art. 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quando viene effettuato per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

    Quando, come nel caso di un autocaravan, il bene può essere usato, per sua natura, sia per scopi economici sia a fini privati, occorre esaminare il complesso delle condizioni del suo sfruttamento per stabilire se esso sia utilizzato per ricavarne introiti aventi effettivamente un certo carattere di stabilità. A tale scopo si può fare un confronto fra le condizioni alle quali il bene viene effettivamente sfruttato e quelle alle quali viene di solito esercitata l' attività economica corrispondente e, sebbene i risultati ottenuti dal gestore non consentano, di per sé, di stabilire se sussista la volontà di ottenere introiti aventi un certo carattere di stabilità, è appropriato prendere in considerazione la durata effettiva della locazione, l' entità della clientela e l' importo degli introiti.

    2. L' art. 11, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388 va interpretato nel senso che nella base imponibile dell' imposta sulla cifra d' affari sulle operazioni equiparate a prestazioni di servizi a norma dell' art. 6, n. 2, lett. a), della stessa direttiva devono essere incluse spese sostenute in un periodo durante il quale il bene è a disposizione del soggetto passivo di modo che questi possa effettivamente usarlo in qualsiasi momento a fini estranei all' impresa e che sono inerenti al bene vero e proprio o che hanno attribuito al soggetto passivo il diritto di detrarre l' imposta sul valore aggiunto. La parte di tali spese da includere nella base imponibile dev' essere proporzionata al rapporto fra la durata totale dell' uso effettivo del bene e la durata dell' uso effettivo del bene a fini estranei all' impresa.

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