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Document 61993CJ0469

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Accordi internazionali ° GATT ° Possibilità dei singoli di farne valere le disposizioni per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili ° Insussistenza

(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio)

2. Accordi internazionali ° Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé ° Possibilità dei singoli di farne valere talune disposizioni per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili

(Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989)

3. Accordi internazionali ° Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé ° Disposizioni in materia di cooperazione commerciale ° Regime generale degli scambi ° Tributi interni discriminatori ° Insussistenza di un divieto ° Aumento di un dazio preesistente, del tipo dell' imposta nazionale italiana di consumo sulle banane fresche ° Incompatibilità con il protocollo n. 5 e con le convenzioni precedenti ° Possibilità dei singoli di avvalersene ° Presupposti

(Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989, artt. 169, n. 1, 177, n. 2 e protocollo n. 5; prima, seconda e terza convenzione ACP-CEE di Lomé, rispettivamente, del 28 febbraio 1975, 31 ottobre 1979 e 8 dicembre 1984)

Massima

1. L' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio non contiene disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possano valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili. Ostano infatti all' attribuzione di siffatti diritti le peculiarità di tale accordo, caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in ispecie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali e alla composizione delle controversie fra i contraenti.

2. La quarta convenzione ACP-CEE, come le convenzioni ACP-CEE che l' hanno preceduta e le convenzioni di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, può contenere disposizioni atte a conferire ai singoli diritti di cui questi si possono valere dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di norme nazionali incompatibili. In proposito, il fatto che tali convenzioni siano caratterizzate da un notevolissimo squilibrio negli impegni sottoscritti dalle parti contraenti, squilibrio che rientra nella logica stessa del loro carattere specifico, non osta al riconoscimento nell' ordinamento giuridico comunitario dell' effetto diretto di talune loro disposizioni.

3. La quarta convenzione ACP-CEE, che non contiene norme che vietino esplicitamente tributi interni discriminatori, non può essere interpretata nel senso che essa prevede comunque un divieto del genere mediante il suo art. 177, n. 2, che vieta l' uso, a fini protezionistici, di provvedimenti diversi dalle misure di salvaguardia che esso stesso autorizza, o mediante il suo art. 169, n. 1, che vieta l' applicazione di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente. Come risulta infatti da un' interpretazione sistematica della convenzione, le parti contraenti non hanno inteso disciplinare la sorte dei tributi interni nell' ambito del regime generale degli scambi istituito.

Tuttavia, se il detto regime generale non osta ad un tributo interno sulle banane originarie degli Stati ACP, come l' imposta nazionale di consumo sulle banane fresche introdotta nell' ordinamento italiano dalla legge n. 986/64, gli aumenti di cui tale imposta è stata oggetto sono in contrasto con l' art. 1 del protocollo n. 5 relativo alle banane, allegato alla quarta convenzione. Il detto articolo, infatti, secondo il quale per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l' accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi, introduce nella convenzione una clausola di standstill e costituisce una disposizione particolare che, in conformità al principio "lex specialis derogat generali", introduce un regime diverso da quello istituito per gli altri prodotti originari degli Stati ACP.

Atteso che tale articolo è redatto in termini chiari, precisi e incondizionati e trova riscontro nelle prime tre convenzioni ACP-CEE, gli operatori economici possono far valere le convenzioni ACP-CEE per opporsi a tali aumenti, qualora siano successivi al 1 aprile 1976, data di entrata in vigore della prima convenzione ACP-CEE, e qualora abbiano l' effetto di porre le esportazioni di banane in una situazione meno favorevole di quella precedente.

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