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Document 61993CJ0285

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Vendita diretta al consumo ° Nozione ° Consegna di latte, contro pagamento in via indiretta, agli allievi di un pensionato gestito dallo stesso ente che gestisce l' azienda agricola produttrice ° Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 12, lett. h)]

    2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Inammissibilità di una domanda di registrazione volta alla concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta presentata dopo la scadenza del termine ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 6, n. 2, e allegato; regolamenti della Commissione n. 1371/84, art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 4, lett. a), e n. 1546/88]

    3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, nonostante la tardività della domanda di registrazione, in applicazione del principio della rimessione in termini in caso di errore scusabile ° Applicazione del diritto nazionale ° Condizioni e limiti

    (Regolamento della Commissione n. 1371/84, art. 4, n. 1)

    Massima

    1. L' art. 12, lett. h), del regolamento n. 857/84 deve essere interpretato ° tenuto conto contemporaneamente del suo tenore letterale, in combinato disposto con la lett. c) dello stesso articolo, e dell' obiettivo del regime del prelievo supplementare, che impone che tutti i quantitativi prodotti che, in un modo o nell' altro, entrano nel circuito commerciale influendo così sull' offerta e sulla domanda siano presi in considerazione ° nel senso che la consegna di latte effettuata da un' azienda agricola agli allievi e ai pensionanti di una scuola contro pagamento del prezzo del latte in via indiretta, includendolo nella retta, va qualificata come vendita diretta ai sensi di tale norma, e non come autoconsumo, anche allorché l' azienda agricola, la scuola e il convitto siano gestiti dallo stesso ente.

    2. La validità dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84, relativo alle modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, che fissa un termine per la registrazione volta alla concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta di latte, non è inficiata dal fatto che la detta norma esclude, dopo la scadenza di tale termine, che siano presi in considerazione mutamenti successivi nel fabbisogno economico del produttore connessi alla situazione aziendale.

    Infatti, l' obbligo di presentare la domanda entro il termine previsto, che mira a garantire la gestione razionale ed efficace del regime del prelievo supplementare, è conforme ai precetti derivanti dai principi generali del diritto comunitario, ed in particolare dal principio di proporzionalità, in quanto è adeguato e può essere considerato necessario per prevedere il fabbisogno globale di quantitativi di riferimento e far rispettare i quantitativi determinati sulla scorta di tale fabbisogno globale.

    3. L' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1371/84, relativo alle modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, deve essere interpretato nel senso che al produttore che non abbia osservato, per un errore scusabile, il termine previsto dalla detta norma per la presentazione delle domande di registrazione volte alla concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, tale quantitativo può essere assegnato in conformità al principio della rimessione in termini secondo le norme del diritto nazionale, purché tuttavia la norma nazionale non venga applicata in modo discriminatorio rispetto al trattamento riservato all' inosservanza dei termini nazionali, né in modo da pregiudicare le finalità del regime delle quote lattiere.

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