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Document 61993CJ0367
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Disposizioni del Trattato ° Applicazione al territorio degli Stati del Benelux ° Vini di frutta o di uva prodotti in tali Stati ° Prodotti nazionali ai sensi dell' art. 95 ° Regime tributario che attribuisce un trattamento di favore ai vini di uva prodotti in Lussemburgo ° Ammissibilità ° Regime tributario che attribuisce un trattamento di favore ai vini di frutta prodotti in uno degli Stati del Benelux ° Divieto ° Giustificazione ° Normativa necessaria al funzionamento del regime Benelux ° Mancanza
(Trattato CEE, artt. 95 e 233; protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, art. 1, n. 1, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 541/70, art. 2)
2. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Divieto di discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali similari ° Prodotti similari ° Nozione ° Interpretazione ° Criteri ° Vini di frutta, da un lato, e vini rossi, sherry, madera, vermut e champagne, dall' altro
(Trattato CEE, art. 95, primo comma)
3. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Divieto di imposizioni atte a proteggere indirettamente altre produzioni ° Funzione ° Criteri di valutazione ° Disincentivo per il consumo delle merci importate
(Trattato CEE, art. 95, secondo comma)
4. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Efficacia nel tempo delle sentenze di interpretazione ° Efficacia retroattiva ° Limitazione da parte della Corte ° Presupposti ° Sentenza che riguarda l' interpretazione dell' art. 95 del Trattato e la sua applicazione nell' ambito del Benelux ° Insussistenza dei presupposti ° Onerosità, per lo Stato membro interessato, delle conseguenze finanziarie della sentenza ° Criterio non determinante
(Trattato CEE, artt. 95 e 177)
5. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Tributi incompatibili con il diritto comunitario ° Rimborso ° Modalità ° Applicazione del diritto nazionale ° Presupposti ° Presa in considerazione dell' eventuale trasferimento del tributo ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 95)
1. Nell' ambito dell' applicazione dell' art. 95 del Trattato, per la quale è essenziale la definizione della nozione di "prodotti nazionali", il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo vanno considerati alla stregua di un territorio unico per quanto riguarda le accise sul vino poiché sono stati unificati aliquote e criteri di applicazione delle accise riscosse nei detti Stati sulle bevande fermentate a base di frutta e sulle bevande fermentate spumanti ed è stata stabilita un' aliquota comune ed un' aliquota aggiuntiva applicabile in Belgio e nei Paesi Bassi, e poiché i medesimi Stati hanno istituito un regime unificato di riscossione delle accise con un meccanismo di compensazione tra le parti.
Ne consegue che tutti i vini di frutta o di uva prodotti negli Stati del Benelux devono essere considerati come prodotti nazionali ai sensi dell' art. 95 del Trattato.
Anche se il trattamento fiscale di favore riservato dagli Stati del Benelux ai vini di uva prodotti nel Lussemburgo rispetto ai vini importati non è, quindi, in contrasto con il Trattato e, segnatamente, con il suo art. 95, vista la deroga di cui all' art. 1, n. 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, allegato al Trattato, prorogata con l' art. 2 del regolamento n. 541/70, relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo, e con altri regolamenti successivi, gli Stati del Benelux non potevano, su questa base, privilegiare i vini di frutta diversa dall' uva prodotti nel loro territorio a scapito di bevande similari provenienti da un altro Stato membro della Comunità.
Tale discriminazione fiscale dei prodotti importati non può giustificarsi in base all' art. 233 del Trattato, in quanto non può essere considerata necessaria al funzionamento del regime istituito nell' ambito del Benelux. Infatti, uno Stato membro non può avvalersi della detta disposizione per sottrarsi agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 95 quando ciò non sia indispensabile al buon funzionamento del regime Benelux.
2. Per valutare la nozione di similarità ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato, nozione cui va data un' interpretazione estensiva, si deve accertare se i prodotti considerati presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori, e ciò in funzione di un criterio non di rigorosa identità, ma di analogia e di comparabilità nell' utilizzazione. Per quanto riguarda, più in particolare, la valutazione del carattere di similarità tra vini di frutta e vini di uva, occorre prendere in considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare il gusto e la gradazione alcolica e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possono o meno rispondere alle stesse esigenze dei consumatori.
La Corte ha già stabilito, in base ai detti criteri, che i vini rossi da tavola e i vini di frutta vanno considerati come prodotti similari.
Per quanto riguarda, da un lato, i vini rossi di qualità prodotti in una regione determinata, i vini liquorosi di tipo sherry e madera e il vermut e, dall' altro, lo champagne, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dei criteri sopra menzionati, se prodotti del genere e, rispettivamente, i vini di frutta tranquilli la cui gradazione alcolica non eccede il 15% vol. e i vini di frutta spumanti la cui gradazione alcolica non eccede il 15% vol. siano similari, tenuto conto della circostanza che, per i vini liquorosi, il vermut e lo champagne, si riscontrano differenze sensibili in ordine alle modalità di consumo, alle qualità organolettiche e ai processi di fabbricazione.
3. L' art. 95, secondo comma, del Trattato ha la funzione di inibire qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti che, senza essere similari, ai sensi del primo comma, a prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale.
La valutazione della compatibilità di un onere fiscale con la detta disposizione deve avvenire alla luce dell' incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i prodotti di cui trattasi e va quindi stabilito, in particolare, se quest' onere sia o meno tale da influenzare il mercato considerato diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti. A tale riguardo, si deve tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti di cui trattasi e dell' incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell' evoluzione del consumo degli stessi prodotti.
4. L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma.
Alla luce di tali principi, la limitazione degli effetti di una sentenza interpretativa è assolutamente eccezionale e va presa in considerazione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi è un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando risulta che i singoli e le autorità nazionali sono stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza relativa alla portata delle disposizioni comunitarie, incertezza cui hanno eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione.
Non ricorrono tali presupposti nel caso di una sentenza riguardante il trattamento fiscale differenziato dei vini di frutta nazionali e di prodotti importati similari o concorrenti nonché l' applicazione dell' art. 95 del Trattato nell' ambito del regime Benelux. Infatti, l' interpretazione di tale disposizione, così come la questione della sua applicabilità diretta, costituiscono oggetto di una ormai consolidata, ampia e dettagliata giurisprudenza che non lascia sussistere alcun dubbio circa la portata della stessa, tanto più quando lo Stato membro di cui trattasi è stato oggetto di un procedimento per inadempimento nell' ambito del quale gli è stata contestata l' incompatibilità della sua normativa in materia con l' art. 95.
La limitazione dell' efficacia di una sentenza del genere non può peraltro giustificarsi esclusivamente con le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare ad un governo dall' illegittimità di un tributo. In caso contrario, le violazioni di maggiore gravità sarebbero trattate più favorevolmente poiché sono quelle che possono comportare implicazioni finanziarie di maggiore rilevanza per gli Stati membri e la considerazione di soli elementi di questa natura porterebbe ad una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dalla normativa fiscale comunitaria.
5. Per quanto riguarda il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione dell' art. 95 del Trattato, e sebbene il diritto comunitario non escluda che si tenga conto del fatto che l' onere di tali tributi ha potuto essere trasferito su altri operatori economici o sui consumatori, spetta agli Stati membri garantire il rimborso dei tributi indebitamente riscossi conformemente al loro diritto nazionale, secondo modalità che non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghe impugnazioni di diritto nazionale e che, comunque, non devono rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti attribuiti dall' ordinamento giuridico comunitario.