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Document 61993CJ0412

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questioni generali o ipotetiche ° Verifica da parte della Corte della propria competenza ° Effettività della causa principale ° Nozione

(Trattato CEE, art. 177)

2. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Nozione ° Ostacoli derivanti da disposizioni nazionali che disciplinano in modo non discriminatorio le modalità di vendita ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato ° Normativa che vieta la pubblicità televisiva nel settore della distribuzione ° Norme del Trattato in materia di concorrenza ° Inapplicabilità

[Trattato CEE, artt. 3, lett. f), 5, 30, 85, e 86]

3. Libera prestazione dei servizi ° Attività televisive ° Direttiva 89/552 ° Facoltà degli Stati membri di derogare alle norme in materia di pubblicità ° Portata ° Normativa che vieta la pubblicità televisiva nel settore della distribuzione ° Liceità

(Direttiva del Consiglio 89/552/CEE, art. 3, n. 1)

Massima

1. Nell' ambito del procedimento ex art. 177 del Trattato, il giudice nazionale, che è l' unico ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa, è nella situazione più idonea per valutare, tenuto conto della peculiarità di questa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per emettere la sentenza. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale vertano sull' interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire.

Tuttavia, spetta alla Corte, al fine di verificare la propria competenza, esaminare le condizioni in cui è adita. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata alla Corte, che è quella di contribuire all' amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.

A questo proposito, il fatto che le parti concordino sul risultato da ottenere non mette in discussione l' effettività della causa principale relativa alla compatibilità con il diritto comunitario di un rifiuto che una delle parti ha opposto all' altra in base ad una norma di diritto nazionale.

2. Non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali fra Stati membri l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera d' applicazione dell' art. 30 del Trattato.

Ne consegue che l' art. 30 dev' essere interpretato nel senso che non trova applicazione nel caso in cui uno Stato membro, in via legislativa o di regolamento, vieti la diffusione di messaggi pubblicitari televisivi in favore del settore economico della distribuzione. Infatti, tale disposizione riguarda modalità di vendita, in quanto vieta una determinata forma di promozione di un determinato metodo di smercio di prodotti, e, applicandosi senza distinzioni a seconda dei prodotti a tutti gli operatori economici nel settore della distribuzione, non influisce sulla vendita dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo diverso da quello in cui opera sulla vendita dei prodotti nazionali.

Il combinato disposto degli artt. 85, 86, 3, lett. f), e 5 del Trattato non si applica a tale disposizione.

3. La direttiva 89/552, la quale mira a garantire la libera diffusione dei programmi televisivi conformi alle norme minime da essa stabilite e, a tal fine, impone agli Stati membri di provenienza di vigilare sul rispetto delle sue disposizioni e agli Stati membri di ricezione di assicurare la libertà di ricezione e di ritrasmissione, nell' art. 3, n. 1, concede agli Stati membri la facoltà, per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella direttiva. Questa facoltà, attribuita da una disposizione generale della direttiva ed il cui esercizio non è in grado di compromettere la libera diffusione delle trasmissioni conformi alle norme minime che vuole assicurare la direttiva, non è limitata in materia di pubblicità alle circostanze di cui agli artt. 19 e 20.

Per questo, la direttiva dev' essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro, in via legislativa o di regolamento, vieti la diffusione di messaggi pubblicitari in favore del settore economico della distribuzione da parte delle emittenti televisive stabilite nel suo territorio.

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