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Document 61992CJ0343

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Art. 4, n. 1 - Efficacia diretta - Provvedimenti di esecuzione nazionali tardivi che subordinano la concessione alle donne coniugate di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non precedentemente imposto agli uomini, così revocando nei confronti delle stesse diritti anteriormente conferiti dalla direttiva - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

2. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Normativa nazionale che subordina per il futuro il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile senza distinzione di sesso - Provvedimento avente l' effetto di revocare nei confronti delle donne diritti loro conferiti dall' art. 4, n. 1 - Ammissibilità

(Trattato CEE, artt. 117 e 118; direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

3. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Art. 4, n. 1 - Normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver anteriormente percepito un determinato reddito - Requisito imposto senza distinzione di sesso ma che riguarda principalmente le donne - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni oggettive - Considerazioni di bilancio - Mancanza di giustificazione

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

4. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Art. 4, n. 1 - Efficacia diretta - Portata limitata alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione ratione personae e a coloro che subiscono gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che vi rientri

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, artt. 2 e 4, n. 1)

Massima

1. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può, qualora manchino provvedimenti d' attuazione adeguati, essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali per opporsi all' applicazione di qualsiasi norma nazionale non conforme a detto articolo e, dal 23 dicembre 1984, data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, le donne hanno diritto di essere trattate nello stesso modo e secondo le stesse norme degli uomini che si trovano nella stessa situazione, norme che costituiscono, se detta direttiva non è stata attuata correttamente, il solo punto di riferimento valido.

I provvedimenti nazionali d' attuazione adottati tardivamente devono assolutamente rispettare i diritti che l' art. 4, n. 1, ha fatto sorgere a favore dei singoli in uno Stato membro, a decorrere dalla scadenza del termine impartito agli Stati membri per conformarvisi.

Ne consegue che il diritto comunitario osta all' applicazione di una normativa nazionale volta ad attuare l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 e adottata dopo la scadenza del termine previsto dalla stessa, che, subordinando il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito non precedentemente imposto agli uomini, privi le donne coniugate di diritti loro conferiti, alla scadenza di detto termine, dall' efficacia diretta della direttiva.

2. La direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, lascia impregiudicata la competenza attribuita dagli artt. 117 e 118 del Trattato agli Stati membri per definire la loro politica sociale nell' ambito di una stretta collaborazione di cui la Commissione cura l' organizzazione e, pertanto, la natura e l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale, compresi quelli in materia previdenziale, nonché le modalità concrete della loro realizzazione.

Ne consegue che il diritto comunitario non osta all' introduzione di una normativa nazionale che, subordinando il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile d' ora in poi tanto agli uomini quanto alle donne, abbia l' effetto di revocare nei confronti di queste ultime, per il futuro, taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

3. L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di un provvedimento nazionale che, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini, a meno che la misura di cui trattasi non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Ciò avviene quando i mezzi prescelti rispondano ad uno scopo necessario per la politica sociale dello Stato della cui normativa si discute, siano idonei a raggiungere lo scopo da questa perseguito e siano necessari a tale fine.

Orbene, se considerazioni di bilancio possono costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e influenzare la natura ovvero l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale che questo intende adottare, esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi.

Ne consegue che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità e che, pur non distinguendo a seconda del sesso, riguardi un numero molto maggiore di donne che di uomini, anche qualora l' adozione di una normativa nazionale siffatta sia giustificata da considerazioni di bilancio.

4. Soltanto le persone che rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, definito all' art. 2, e coloro che subiscano gli effetti di una disposizione nazionale discriminatoria a titolo di un' altra persona che rientri nell' ambito d' applicazione della direttiva possono, in caso di incompatibilità di una normativa nazionale con l' art. 4, n. 1, di questa, far valere detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali per escludere l' applicazione della normativa nazionale.

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