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Document 61992CJ0278

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Aiuti concessi dagli Stati ° Nozione ° Contributi finanziari accordati da uno Stato membro a un' impresa ° Criterio di valutazione ° Ragionevolezza dell' operazione per un investitore privato che segua una strategia a medio o lungo termine ° Insussistenza nel caso di una ricapitalizzazione, più onerosa di una liquidazione, effettuata prima della cessione dell' impresa

(Trattato CEE, art. 92, n. 1)

2. Aiuti concessi dagli Stati ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione

(Trattato CEE, art. 92)

3. Aiuti concessi dagli Stati ° Divieto ° Deroghe ° Aiuti miranti allo sviluppo di determinate regioni ° Aiuti concessi per l' esercizio di imprese in difficoltà in base a decisioni specifiche ° Criteri di inclusione

[Trattato CEE, artt. 92, n. 3, lett. a)]

4. Aiuti concessi dagli Stati ° Divieto ° Deroghe ° Aiuti che possono fruire della deroga prevista alla lett. c) dell' art. 92, n. 3, del Trattato ° Aiuto a un' impresa in difficoltà che non si colloca nell' ambito di una ristrutturazione che preveda una riduzione o un riorientamento delle sue attività ° Esclusione

[Trattato CEE, art. 92, n. 3, lett. c)]

5. Aiuti concessi dagli Stati ° Recupero di un aiuto illegittimo ° Violazione dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto ° Insussistenza

Massima

1. Per determinare se l' intervento, sotto qualsiasi forma, dei pubblici poteri nel capitale di un' impresa abbia natura di aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto risolversi ad effettuare conferimenti di capitale di simile entità.

Se è vero che una società madre può, per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle sue società controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest' ultima nelle migliori condizioni, poiché simili decisioni possono essere motivate non solo dalla probabilità di ricavarne un profitto materiale indiretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell' immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività, un investitore privato che persegua una politica strutturale, generale o settoriale, guidata da prospettive di profitto a lungo termine, non può ragionevolmente permettersi di procedere, dopo anni di perdite ininterrotte, a un conferimento di capitale che, in termini economici, non solo risulti più costoso di una liquidazione delle attività, ma sia connesso alla cessione dell' impresa, cosa che elimina ogni prospettiva di guadagno, anche differito.

2. Allorché un aiuto concesso dallo Stato rafforzi la posizione di un' impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall' aiuto. Non è necessario a tal fine che l' impresa beneficiaria dell' aiuto partecipi direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un' impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite.

Del pari, l' entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell' impresa non escludono a priori l' eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri.

3. La Commissione, sulla base delle indicazioni fornite dalla sua comunicazione 3 febbraio 1979 sui regimi di aiuto a finalità regionale, aveva ragione di ritenere che in linea di massima gli aiuti ad hoc, vale a dire estranei a qualsiasi programma nazionale d' interesse comunitario finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, non rispondono al criterio della specificità regionale che impone l' applicazione dell' art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato. Infatti tali aiuti non hanno l' obiettivo primario di favorire lo sviluppo di talune regioni economiche, ma vengono concessi sotto forma di aiuti all' esercizio di imprese in difficoltà. Di conseguenza, allo Stato membro interessato incombeva l' onere di provare che l' aiuto in questione rispondesse effettivamente al criterio della specificità regionale. Tuttavia la Commissione doveva prima precisare i criteri in base ai quali gli aiuti ad hoc vengono da essa eccezionalmente considerati avere carattere regionale. Il fatto che degli aiuti siano concessi con decisioni ad hoc non può quindi escludere la loro qualificazione come aiuti regionali ai sensi della predetta norma.

4. Per essere considerati compatibili con l' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, gli aiuti alle imprese in difficoltà devono essere connessi a un piano di ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le loro attività. Qualora, secondo il piano presentato in occasione della privatizzazione di un' impresa, l' aiuto concesso abbia l' unico effetto di consentire al beneficiario la prosecuzione delle sue attività su scala ancora maggiore, la Commissione ha ragione di escludere l' applicazione della deroga prevista dall' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.

5. Il recupero di un aiuto di Stato illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

Peraltro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali contenute nell' art. 93 del Trattato non può invocare né il legittimo affidamento dei beneficiari né il principio della certezza del diritto per sottrarsi all' obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell' esecuzione di una decisione della Commissione che gli ordini di ripetere l' aiuto.

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