Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61992CJ0414

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    ++++

    1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Nozione di "decisione" - Portata - Transazione giudiziaria - Esclusione

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 25)

    2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione - Motivi di diniego - Interpretazione restrittiva - Decisione incompatibile con una decisione emessa nello Stato richiesto - Equiparazione di una transazione giudiziaria conclusa nello Stato richiesto ad una decisione emessa da un giudice di tale Stato - Esclusione

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 3)

    Massima

    1. La nozione di "decisione" definita dall' art. 25 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale si riferisce, ai fini dell' applicazione delle varie norme della Convenzione in cui tale termine ricorre, unicamente alle decisioni giudiziarie effettivamente pronunciate da un giudice di uno Stato contraente, che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti. Non è questo il caso di una transazione, anche se questa è avvenuta dinanzi a un giudice di uno Stato contraente e pone fine ad una lite, giacché le transazioni giudiziarie rivestono carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende anzitutto dalla volontà delle parti.

    2. L' art. 27 della Convenzione dev' essere interpretato restrittivamente poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione stessa, la quale mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido. Per questo motivo l' art. 27, punto 3, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che una transazione suscettibile di esecuzione conclusa dinanzi a un giudice dello Stato richiesto con la funzione di definire una lite pendente non costituisce una "decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto", menzionata da detta disposizione, che possa impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente.

    Top