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Document 61993CJ0001

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Normativa tributaria ° Diritto all' esenzione dall' imposta sui negozi immobiliari per le operazioni effettuate nell' ambito della ristrutturazione interna di un gruppo di società ° Diritto riservato alle società che acquistano beni immobili da società costituite secondo il diritto nazionale ° Inammissibilità

    (Trattato CEE, artt. 52 e 58; direttiva del Consiglio 77/799/CEE)

    Massima

    Gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che una normativa di uno Stato membro riservi l' esenzione dall' imposta sui negozi immobiliari, che essa prevede per le operazioni effettuate nell' ambito di una ristrutturazione interna di un gruppo di società, ai soli casi in cui la società debitrice dell' imposta acquisti i beni immobili da una società costituita secondo il diritto nazionale e neghi lo stesso vantaggio se la società alienante è costituita secondo il diritto di un altro Stato membro.

    Infatti, la circostanza che l' alienazione di un immobile comporti il pagamento di un' imposta provoca un aumento del costo dell' operazione per l' acquirente, il che si ripercuote sul prezzo che può essere ottenuto dall' alienante. Quest' ultimo, quando è una società stabilita in un altro Stato membro, che cede un bene immobile facente parte del patrimonio utilizzato nell' ambito della sua sede secondaria situata nel territorio dello Stato membro in cui vige una siffatta normativa, si trova in una situazione meno favorevole di quella in cui si sarebbe trovato se avesse operato in quest' ultimo Stato membro creandovi una società controllata, la quale avrebbe soddisfatto le condizioni necessarie per fruire dell' esenzione.

    Sebbene incida solo indirettamente sulla situazione delle società costituite secondo il diritto degli altri Stati membri, tale disparità di trattamento costituisce una discriminazione in base alla nazionalità vietata dall' art. 52 del Trattato, poiché una società che si avvalga del diritto, conferitole dall' art. 58 del Trattato, di esercitare la sua attività in un altro Stato membro attraverso una succursale o un' agenzia subisce, per quanto riguarda la sua attività, uno svantaggio rispetto alle società costituite ai sensi del diritto del detto Stato membro.

    Questa discriminazione non può essere giustificata dalle difficoltà che incontrerebbero le autorità nazionali nel verificare l' equivalenza fra le forme societarie nazionali e quelle degli altri Stati membri poiché le informazioni necessarie a tale scopo possono essere assunte, per quanto riguarda l' applicazione dell' imposta considerata, grazie al sistema previsto dalla direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

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