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Document 61992CJ0115

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Dipendenti ° Posto vacante ° Attribuzione per promozione o trasferimento ° Scrutinio dei candidati per merito comparativo ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Scelta di una procedura che comporti un colloquio con ciascuno dei candidati ° Procedura non rispettata ° Sentenza del Tribunale che dichiari l' illegittimità della decisione con cui viene respinta la candidatura di un dipendente che non è stato invitato ad un colloquio ° Rigetto del ricorso

(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 51; Statuto del personale, art. 45, n. 1)

2. Dipendenti ° Atto arrecante pregiudizio ° Rigetto di una candidatura ° Obbligo di motivare l' atto al più tardi nella fase del rigetto del reclamo ° Inosservanza ° Regolarizzazione nel corso della fase contenziosa ° Inammissibilità ° Sentenza del Tribunale che censuri il difetto di motivazione ° Rigetto del ricorso

(Statuto del personale, artt. 25, n. 2, e 90, n. 2)

Massima

1. Poiché il Tribunale, nella fase degli accertamenti e delle valutazioni dei fatti rientranti nella sua esclusiva competenza, ha rilevato, da un lato, che l' autorità che ha il potere di nomina, per coprire un posto vacante, aveva deciso, nell' ambito del proprio potere discrezionale, di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione o al trasferimento in base, tra l' altro, ad un colloquio con ciascuno dei candidati e, dall' altro, che la procedura di esame prescelta non era stata osservata, in quanto non erano stati sentiti tutti i candidati, a buon diritto esso ha dichiarato l' illegittimità della decisione con cui è stata respinta la candidatura di un ricorrente che non è stato invitato ad un colloquio. E' pertanto infondato il ricorso diretto contro la sentenza del Tribunale.

2. Se l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione o di trasferimento nei confronti dei candidati non prescelti, essa è invece tenuta a motivare la decisione con cui viene respinto un reclamo presentato ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non prescelto, e la motivazione di questa decisione viene ritenuta coincidere con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto.

Infatti, se è vero che l' autorità che ha il potere di nomina, in generale, non è tenuta a rispondere ad un reclamo, lo stesso non si può dire quando la decisione che ne è oggetto non è motivata, in quanto una risposta motivata fornita dopo la presentazione di un ricorso non assolverebbe la sua funzione né nei confronti dell' interessato, né nei confronti del giudice.

E' perciò infondato il ricorso diretto contro una sentenza del Tribunale che censuri tale difetto di motivazione.

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