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Document 61991CJ0048

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Agricoltura ° FEAOG ° Liquidazione dei conti ° Importi che uno Stato membro deve versare al Fondo a titolo di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ° Poteri di controllo della Commissione sulla corretta applicazione della normativa agricola ° Raffronto tra i conti presentati e dati statistici ° Ammissibilità ° Sussistenza di un ragionevole dubbio ° Onere della prova a carico dello Stato membro ° Sostituzione di dati statistici ai conti presentati ° Inammissibilità

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, artt. 5 e 9]

    Massima

    Qualora, nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti FEAOG, che né i 'considerando' né le disposizioni del regolamento n. 729/70 dispongono debba variare a seconda che si tratti di spese imputabili oppure di versamenti che quest' ultimo deve riscuotere, la Commissione ritenga di non accettare i dati comunicati da uno Stato membro in quanto la normativa comunitaria relativa alle spese e alle entrate, ed in particolare quella attinente al prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, varata nei diversi settori della politica agricola comune, non è stata applicata correttamente dalle autorità nazionali, essa non è tenuta a dimostrare esaurientemente l' inesattezza dei dati trasmessile; è sufficiente che essa corrobori con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei dati comunicati dalle amministrazioni nazionali. Questo temperamento dell' onere della prova, di cui gode la Commissione, si spiega in quanto è lo Stato a disporre delle maggiori possibilità di raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti, e spetta quindi allo Stato fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell' inesattezza dei calcoli della Commissione.

    Allorché la Commissione rilevi una divergenza tra i conti e i dati statistici, i quali, considerata la loro natura e la loro finalità, sono necessariamente approssimativi e riflettono con un grado di precisione soltanto limitato la realtà delle situazioni, presentati da uno Stato membro, essa non può discostarsi puramente e semplicemente da tali conti, procedendo alla liquidazione fondandosi sui dati statistici. Tali dati valgono soltanto in quanto mezzi indiretti di verifica, ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 729/70, sulla scorta dei quali la Commissione è legittimata a sollevare dubbi ragionevoli, i quali obbligano lo Stato membro a provare di aver osservato la normativa comunitaria e di aver istituito un sistema di controllo affidabile, tale da dissipare i detti dubbi.

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