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Document 61992CJ0042
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Deroghe ° Attività che partecipano all' esercizio dei pubblici poteri ° Commissari autorizzati presso imprese di assicurazioni che esercitano la loro attività in Belgio ° Esclusione
(Trattato CEE, art. 55, primo comma)
La deroga al diritto di stabilimento contemplata dall' art. 55, primo comma, del Trattato, a tenore del quale sono escluse dall' applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento le attività che partecipino in uno Stato membro, sia pure occasionalmente, all' esercizio dei pubblici poteri, deve essere limitata alle attività che, considerate di per sé, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all' esercizio dei pubblici poteri.
Ciò non vale per l' attività del commissario autorizzato presso imprese di assicurazione ed enti privati previdenziali quando questa attività si svolge in un ambito, quale quello esistente in Belgio, in cui nei confronti dell' Ufficio di controllo delle assicurazioni, ente pubblico che partecipa all' esercizio di pubblici poteri ed è titolare di poteri regolamentari, ispettivi e di ingiunzione, e benché eserciti le sue funzioni sotto la sorveglianza di questo ente, presti giuramento e possa opporre un veto sospensivo all' esecuzione di una decisione dell' impresa che costituisca illecito penale, il commissario autorizzato, designato liberamente e retribuito dall' impresa di assicurazioni, non è investito che di compiti ausiliari e preparatori.