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Document 61990CJ0313

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Procedura ° Intervento ° Eccezione d' irricevibilità non sollevata dal convenuto ° Inammissibilità

    [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, terzo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 93, n. 4]

    2. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Atti che producono effetti giuridici definitivi ° Decisione recante rifiuto di assoggettare un aiuto di Stato al procedimento di esame della compatibilità degli aiuti nuovi con il mercato comune

    (Trattato CEE, art. 173)

    3. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione il cui destinatario sia uno Stato membro e che escluda un aiuto di Stato dalla sfera di applicazione dell' obbligo di notifica ° Ricorso di un' associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali del settore interessato e che ha sostenuto un ruolo attivo presso la Commissione a proposito degli aiuti nel detto settore ° Ricevibilità

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

    4. Aiuti concessi dagli Stati ° Norme da applicare ad un determinato settore esposte dalla Commissione in una comunicazione ("disciplina") ed accettate dagli Stati membri ° Efficacia vincolante ° Modifica implicita ad opera di una decisione individuale ° Inammissibilità ° Creazione di un precedente ° Inammissibilità

    Massima

    1. Ai sensi dell' art. 37, terzo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, e dell' art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l' interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova al momento dell' intervento e le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere ad oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti. L' interveniente non è quindi legittimato a proporre un' eccezione d' irricevibilità non sollevata nelle conclusioni del convenuto.

    2. Poiché equivale ad un rifiuto di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato, una decisione della Commissione secondo la quale un aiuto di Stato non è soggetto all' obbligo di notifica produce effetti giuridici definitivi e può essere impugnata con un ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

    3. Sebbene abbia come destinatario lo Stato membro interessato, la decisione della Commissione secondo la quale un aiuto di Stato esula dalla sfera d' applicazione dell' obbligo di notifica previsto dall' art. 93, n. 3, del Trattato riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, un' associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali del settore interessato e che ha intrapreso varie iniziative riguardo alla politica di ristrutturazione in tale settore, segnatamente in veste di interlocutore della Commissione per l' adozione delle linee direttrici in fatto di aiuti, ed ha attivamente condotto trattative con gli uffici della Commissione circa l' aiuto considerato.

    4. Le norme da applicare agli aiuti erogati dagli Stati in un determinato settore, esposte dalla Commissione in una comunicazione relativa alla sua politica in materia ("disciplina") ed accettate dagli Stati membri, hanno efficacia vincolante. Esse costituiscono un atto di portata generale non modificabile implicitamente con una decisione individuale, la quale non può essere invocata successivamente, in forza dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, per giustificare una nuova inosservanza delle predette norme.

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