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Document 61990CJ0065

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Ricorso d' annullamento ° Legittimazione ad agire del Parlamento ° Presupposti di ricevibilità

    (Trattato CEE, art. 173)

    2. Atti delle istituzioni ° Procedimento di elaborazione ° Consultazione del Parlamento ° Nuova consultazione in caso di modifica sostanziale apportata alla proposta iniziale

    3. Trasporti ° Trasporti su strada ° Ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci ° Regolamento n. 4059/89 ° Differenze sostanziali rispetto alla proposta iniziale della Commissione ° Mancanza di nuova consultazione del Parlamento ° Inosservanza delle forme sostanziali ° Illegittimità

    (Trattato CEE, art. 75; regolamento del Consiglio n. 4059/89

    Massima

    1. Il Parlamento europeo è legittimato ad agire dinanzi alla Corte con ricorso per annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi relativi alla violazione di tali prerogative, fra le quali rientra segnatamente, nei casi previsti dai Trattati, la partecipazione del Parlamento al processo di elaborazione degli atti normativi.

    2. La regolare consultazione del Parlamento europeo, nei casi previsti dal Trattato, è uno degli strumenti che consentono al Parlamento l' effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità. L' obbligo di tale consultazione implica che si proceda ad una nuova consultazione ogni volta che l' atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dallo stesso Parlamento.

    3. Dal confronto della proposta iniziale della Commissione all' origine del regolamento n. 4059/89 col contenuto di questo regolamento quale adottato dal Consiglio emerge che al principio della libertà per qualsiasi vettore stabilito in uno Stato membro di esercitare un' attività di cabotaggio negli altri Stati membri si è sostituito il principio dell' ammissione a titolo temporaneo, nell' ambito di un contingente comunitario. Queste modifiche sostanziali, che non corrispondono ad alcun desiderio del Parlamento e che incidono su tutto il sistema del progetto, sono sufficienti di per sé a rendere necessaria una nuova consultazione del Parlamento. Il fatto che il Parlamento non sia stato consultato una seconda volta nel corso del procedimento legislativo contemplato dall' art. 75 del Trattato costituisce, di conseguenza, un' inosservanza delle forme sostanziali, che deve comportare l' annullamento del regolamento n. 4059/89.

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