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Document 61990CJ0097

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Deduzione dell' imposta versata a monte - Beni d' investimento - Rettifica della deduzione effettuata inizialmente - Presupposti per l' applicazione dell' art. 20, n. 2, della sesta direttiva - Acquisto del bene da parte di un soggetto passivo per le esigenze delle sue attività economiche - Criteri di valutazione - Soggetto passivo che soddisfi tali presupposti - Diritto a deduzione - Provvedimento nazionale restrittivo - Applicazione nei suoi confronti delle norme in materia di deroghe

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 4, 17, 20, n. 2, e 27, nn. 1 e 5)

    Massima

    L' art. 20, n. 2, della sesta direttiva 77/388, relativo alla rettifica delle deduzioni dell' imposta sul valore aggiunto effettuate inizialmente per i beni d' investimento, si limita a stabilire il metodo di calcolo delle rettifiche della deduzione iniziale. Esso non può quindi far nascere un diritto alla deduzione né trasformare l' imposta versata da un soggetto passivo in relazione alle sue operazioni non imponibili in un' imposta detraibile ai sensi dell' art. 17. Perché il detto art. 20, n. 2, possa applicarsi, occorre che un privato acquisti beni d' investimento in qualità di soggetto passivo e li destini alle sue attività economiche ai sensi dell' art. 4 della direttiva. Tuttavia, in tal caso l' uso immediato dei beni per operazioni imponibili o esentate non costituisce, di per sé, una condizione per l' applicazione della predetta disposizione.

    Il se un soggetto passivo, in un caso specifico, abbia acquistato beni per le esigenze delle sue attività economiche ai sensi dell' art. 4 della sesta direttiva costituisce una questione di fatto che va valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, fra i quali figurano la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l' acquisto degli stessi e il loro uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo.

    Un soggetto passivo che usi beni per le esigenze di un' attività economica ha il diritto, al momento dell' acquisto di detti beni, di dedurre l' imposta versata a monte conformemente al disposto dell' art. 17, per quanto ridotta sia la proporzione dell' uso ai fini professionali. Una norma o una prassi amministrativa nazionale che imponga una restrizione generale del diritto alla deduzione in caso di uso professionale limitato, ma pur sempre effettivo, costituisce una deroga all' art. 17 della sesta direttiva ed è valida solo se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall' art. 27, n. 1, o dall' art. 27, n. 5, della sesta direttiva.

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