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Document 61988CJ0361

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Trasposizione di una direttiva senza adozione di provvedimenti legislativi - Presupposti - Contesto giuridico generale che garantisce la piena applicazione della direttiva - Insufficienza di prassi conformi alla direttiva

(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)

2. Ambiente - Inquinamento atmosferico - Direttiva 80/779/CEE - Fissazione di valori limite per le concentrazioni di anidride solforosa - Adozione di una norma giuridica cogente - Obblighi degli Stati membri

(Direttiva del Consiglio 80/779/CEE, art. 2)

3. Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Successiva cessazione dell' inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro

(Trattato CEE, art. 169)

Massima

1. La trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica. A questo scopo, a seconda del contenuto della direttiva stessa, può essere sufficiente il contesto giuridico generale, purché quest' ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

La conformità di una prassi alle norme imperative di tutela dettate da una direttiva non dispensa dall' obbligo di recepire la direttiva stessa nell' ordinamento interno mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti e di avvalersene. Infatti, al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi.

2. L' obbligo imposto agli Stati membri di prescrivere valori limite da non superare durante certi periodi ed a determinate condizioni, di cui all' art. 2 della direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell' aria per l' anidride solforosa e le particelle in sospensione, è volto a tutelare in particolare la salute dell' uomo. Ciò implica che ogniqualvolta il superamento dei valori limite possa mettere in pericolo la salute, gli interessati devono potersi avvalere di norme imperative a tutela dei propri diritti. D' altra parte, la fissazione di valori limite mediante norme inequivocabilmente cogenti è necessaria affinché chi svolge attività potenzialmente inquinanti possa conoscere esattamente gli obblighi cui soggiace.

3. L' oggetto di un ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.

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