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Document 61988CJ0262

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Prestazioni corrisposte al lavoratore all' atto del licenziamento - Inclusione

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    2 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Pensione di vecchiaia versata da un regime professionale privato - Inclusione - Regime gestito in forma di trust indipendente - Irrilevanza

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    3 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Parità di retribuzione - Regime pensionistico professionale privato - Diritto alla pensione subordinato ad un requisito di età diverso a seconda del sesso - Inammissibilità

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    4 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Parità di retribuzione - Applicazione ad ogni elemento della retribuzione considerato isolatamente

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    5 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Parità di retribuzione - Art . 119 del Trattato - Efficacia diretta - Concessione all' atto del licenziamento di una pensione immediata al lavoratore di sesso femminile e di una pensione differita al lavoratore di sesso maschile della stessa età - Discriminazione fondata sul sesso rilevabile dal giudice nazionale

    ( Trattato CEE, art . 119 )

    6 . Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e femminile - Parità di retribuzione - Art . 119 del Trattato - Applicabilità ai regimi pensionistici professionali privati - Dichiarazione in una sentenza pregiudiziale - Interpretazione che non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto da una data precedente a quella della pronuncia della sentenza

    ( Trattato CEE, art . 119; direttive del Consiglio 79/7 e 86/378 )

    Massima

    1 . Le prestazioni corrisposte dal datore di lavoro ad un lavoratore all' atto del licenziamento costituiscono una forma di retribuzione cui il lavoratore ha diritto in ragione del suo impiego, che gli viene versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che gli consente di rendere più agevole il suo adattamento alle nuove situazioni derivanti dalla perdita del lavoro e che gli assicura una fonte di reddito durante la ricerca di un nuovo lavoro . Prestazioni del genere, corrisposte all' atto di un licenziamento per motivi economici, rientrano pertanto nella sfera di applicazione dell' art . 119, secondo comma, del Trattato, a prescindere dal fatto che siano corrisposte in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o volontariamente .

    2 . A differenza delle prestazioni corrisposte dai regimi previdenziali nazionali, le pensioni versate dai regimi professionali privati, caratterizzati dal fatto di essere istituiti in esito ad una concertazione tra le parti sociali ovvero ad una decisione unilaterale del datore di lavoro, che il loro finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro o di quest' ultmo e dei lavoratori, che la legge ammette che con il consenso del lavoratore si sostituiscano in parte al regime legale e che riguardano solo i lavoratori di talune imprese, costituiscono vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell' impiego di quest' ultimo e rientrano pertanto nella sfera di applicazione dell' art . 119 del Trattato . La circostanza che il regime professionale privato sia costituito sotto forma di trust e gestito da trustee che godono di una formale autonomia nei confronti del datore di lavoro non inficia questa interpretazione dell' art . 119 giacché quest' ultimo riguarda anche i vantaggi corrisposti dal datore di lavoro in modo indiretto .

    3 . L' art . 119 del Trattato vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza . Pertanto la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per le pensioni versate nel contesto di un regime professionale privato che si sostituisce in parte al regime legale è in contrasto con detto articolo, anche se la differenza tra l' età di pensionamento degli uomini e quella delle donne è analoga a quella stabilita dal regime legale nazionale .

    4 . In materia di parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile, una vera trasparenza, che consenta un controllo efficace, è garantita solo se il principio di uguaglianza deve essere rispettato per ciascun elemento della retribuzione corrisposta agli uomini e alle donne e non globalmente per il complesso dei vantaggi concessi agli uni e alle altre .

    5 . L' art . 119 del Trattato si applica direttamente a qualsiasi forma di discriminazione atta ad essere rilevata sulla scorta dei soli criteri di identità di lavoro e di parità di retribuzione indicati in questa disposizione, senza che siano necessari provvedimenti comunitari o nazionali che determinino detti criteri . Il giudice nazionale adito deve garantire la tutela dei diritti che esso conferisce alle parti, segnatamente quando nell' ambito di un regime pensionistico professionale privato che si sostituisce in parte al regime legale venga negata ad un lavoratore di sesso maschile, all' atto del suo licenziamento, la pensione immediata che sarebbe concessa nella stessa situazione ad un lavoratore di sesso femminile .

    6 . Tenuto conto che gli Stati membri ed i settori interessati hanno potuto, in forza delle direttive 79/7 e 86/378, essere tratti in inganno in merito all' esatta portata dei loro obblighi in fatto di attuazione del principio di uguaglianza tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per quel che riguarda talune prestazioni pensionistiche, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano alla possibilità di far valere l' efficacia diretta dell' art . 119 del Trattato per chiedere, nell' ambito di un regime pensionistico professionale privato che si sostituisce al regime legale, il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto da una data precedente a quella della sentenza che dichiara, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, l' applicabilità di detto articolo a questo tipo di pensioni, ad eccezione dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano esperito un' azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente a norma del diritto nazionale .

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