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Document 61988CJ0062

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso contro un atto fondato sul trattato CEE - Motivi - Violazione dei trattati CEEA o CECA - Ricevibilità

( Trattato CEE, art . 173, primo comma )

2 . Atti delle istituzioni - Scelta della base giuridica - Criteri

3 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

( Trattato CEE, art . 190 )

4 . Politica commerciale comune - Ambito di applicazione - Importazione dei prodotti agricoli - Fissazione di limiti massimi di tolleranza per la contaminazione radioattiva - Inclusione

( Trattato CEE, art . 113; regolamento del Consiglio n . 3955/87 )

Massima

1 . La necessità di un sindacato completo e coerente della legittimità impone di interpretare l' art . 173, primo comma, del trattato CEE nel senso che non può escludere la competenza della Corte ad esaminare, nell' ambito di un ricorso mirante all' annullamento di un atto fondato su una disposizione del trattato CEE, una censura tratta dall' inosservanza di una norma del trattato CEEA o CECA .

2 . Nell' ambito del sistema di competenze della Comunità la scelta del fondamento giuridico di un atto - scelta che può avere conseguenze sul contenuto dell' atto in quanto determina la procedura da seguire per la sua adozione - deve basarsi su elementi obiettivi, passibili di sindacato giurisdizionale .

3 . L' art . 190 del trattato CEE, pur obbligando a menzionare la proposta della Commissione negli atti che possono venire adottati solo su proposta di quest' ultima, non prescrive però di indicare se l' atto in questione sia o meno conforme a detta proposta .

4 . Sottoponendo l' immissione in libera pratica di taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi al rispetto di limiti massimi di tolleranza quanto alla contaminazione radioattiva, il regolamento n . 3955/87 persegue lo scopo di far sì che i prodotti agricoli e trasformati, che sono destinati all' alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati, siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni idonee a tutelare la salute dei consumatori, a preservare, senza che siano compromessi indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l' unicità del mercato e ad impedire deviazioni di traffico . Ne consegue che, in base alla sua finalità ed al suo contenuto, il predetto regolamento ha lo scopo di disciplinare gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi e rientra per questo motivo nella politica commerciale comune ai sensi dell' art . 113 del trattato CEE .

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