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Document 61986CJ0313

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro di origine ai propri cittadini residenti nel territorio di un altro Stato membro - Limitazione agli assegni familiari ai sensi dell' art . 1, lett . u ), sub ii ), del regolamento n . 1408/71

( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 77 )

2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disposizioni del Trattato - Oggetto - Coordinamento e non armonizzazione delle legislazioni nazionali - Differenze di trattamento dovute a differenze fra i regimi previdenziali - Ammissibilità - Creazione di disparità di trattamento ad opera della normativa comunitaria - Inammissibilità - Principio di non discriminazione a causa della cittadinanza - Portata - Art . 77 del regolamento n . 1408/71 - Legittimità

( Trattato CEE, artt . 7, 48 e 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 77 )

Massima

1 . L' art . 77 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che esso riserva al titolare di una pensione cittadino di uno Stato membro ed avente figli a carico, ma residente nel territorio di un altro Stato membro, il solo vantaggio del pagamento da parte degli enti previdenziali del suo paese di origine degli "assegni familiari", definiti dall' art . 1, lett . u ), sub ii ), di detto regolamento, ad esclusione di altre prestazioni familiari, quali gli assegni di "inizio dell' anno scolastico" e di "stipendio unico" contemplati dalla normativa francese .

2 . L' art . 51 del trattato contempla il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri, non già l' armonizzazione e lascia quindi sussistere differenze fra i regimi previdenziali degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti delle persone ivi occupate . Le differenze sostanziali e di procedura fra i regimi previdenziali dei singoli Stati membri e, quindi, nei diritti delle persone ivi occupate sono lasciate intatte da detto articolo .

Tuttavia la normativa comunitaria in fatto di previdenza sociale deve evitare di aggiungere ulteriori disparità a quelle già derivanti dalla mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali ed il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt . 7 e 48 del trattato, vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato .

Non sono in contrasto con detti principi le disposizioni dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71 le quali limitano agli assegni familiari le prestazioni per figli a carico che uno Stato membro deve corrispondere ai propri cittadini titolari di una pensione e residenti nel territorio di un altro Stato membro . Queste disposizioni costituiscono infatti una norma di portata generale che si applica indistintamente a tutti i cittadini degli Stati membri, norma basata su criteri obiettivi relativi alla natura ed ai presupposti per l' attribuzione di questo tipo di prestazioni, la quale non crea di per sé alcuna discriminazione .

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