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Document 61983CJ0249

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - NORMATIVA COMUNITARIA - CAMPO D ' APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE - PRESTAZIONI CONTEMPLATE E PRESTAZIONI ESCLUSE - CRITERI DISTINTIVI - PRESTAZIONE CHE GARANTISCA UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA - ESCLUSIONE

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 4 , N . 1 )

    2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - PARITA DI TRATTAMENTO - VANTAGGI SOCIALI - NOZIONE - PRESTAZIONE CHE GARANTISCA UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA - ATTRIBUZIONE AI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI - REQUISITO DEL MINIMO DI RESIDENZA - INAMMISSIBILITA

    ( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 7 , N . 2 )

    Massima

    1 . LA DISTINZIONE FRA PRESTAZIONI ESCLUSE DAL CAMPO D ' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E PRESTAZIONI CHE VI RIENTRANO SI BASA ESSENZIALMENTE SUGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI CIASCUNA PRESTAZIONE , IN PARTICOLARE I SUOI SCOPI ED I PRESUPPOSTI PER LA SUA ATTRIBUZIONE , NON GIA SUL FATTO CHE LA PRESTAZIONE SIA QUALIFICATA DALLE LEGGI NAZIONALI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE . PER RIENTRARE NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA SO CIALE CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO N . 1408/71 , LA NORMATIVA DEVE COMUNQUE POSSEDERE , FRA L ' ALTRO IL REQUISITO DI RIFERIRSI AD UNO DEI RISCHI ENUMERATI ESPRESSAMENTE NELL ' ART . 4 , N . 1 , DI DETTO REGOLAMENTO . NE CONSEGUE CHE QUESTO ELENCO HA CARATTERE TASSATIVO CON LA CONSEGUENZA CHE UN SETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CHE NON VI SIA NOMINATO ESULA DA TALE QUALIFICA , ANCHE SE ATTRIBUISCE AI BENEFI CIARI UNO STATUS GIURIDICO DEFINITO CHE DIA DIRITTO AD UNA PRESTAZIONE .

    LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA NON PUO ESSERE CLASSIFICATA IN ALCUNO DEI RAMI DELLA PREVIDENZA SOCIALE ELENCATI NELL ' ART . 4 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 E NON COSTITUISCE QUINDI UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE NEL SENSO SPECIFICO DI DETTO REGOLAMENTO .

    2 . LA NOZIONE DI VANTAGGIO SOCIALE , DI CUI ALL ' ART . 7 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , COMPRENDE TUTTI I VANTAGGI I QUALI , CONNESSI O MENO AD UN CONTRATTO DI LAVORO , SONO GENERALMENTE RICONOSCIUTI AI LAVORATORI NAZIONALI , IN RELAZIONE PRINCIPALMENTE ALLA LORO QUALITA OBIETTIVA DI LA VORATORI O AL SEMPLICE FATTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE , E LA CUI ESTENSIONE AI LAVORATORI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI APPARE QUINDI ATTA A FACILITARE LA LORO MOBILITA NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .

    LA PRESTAZIONE CHE GARANTISCA IN VIA GENERALE UN MINIMO DI MEZZI DI SUSSISTENZA COSTITUISCE UN VANTAGGIO SOCIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 . L ' ART . 7 , N . 2 , DI QUESTO REGOLAMENTO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ATTRIBUZIONE DI UN SIFFATTO VANTAGGIO SOCIALE NON PUO ESSERE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DI AVER RISIEDUTO EFFETTIVAMENTE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DURANTE UN PERIODO DETERMINATO , QUALORA LO STESSO OBBLIGO NON SIA IMPOSTO AI CITTADINI DI TALE STATO MEMBRO .

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