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Document 61981CJ0283

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DI RINVIARE - OGGETTO - PORTATA - CRITERI

( TRATTATO CEE , ART . 177 , N . 3 )

2 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE - ESISTENZA - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NAZIONALE - RINVIO D ' UFFICIO ALLA CORTE - AMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

3 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DI RINVIO - LIMITI - PERTINENZA DELLE QUESTIONI - NOZIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE DI ULTIMA ISTANZA

( TRATTATO CEE , ART . 177 , N . 3 )

4 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DI RINVIO - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - INTERPRETAZIONE ULTERIORE DA PARTE DELLA CORTE DEL PUNTO DI DIRITTO DI CUI TRATTASI - EFFETTI - FACOLTA DI RINVIO OFFERTA A QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE

( TRATTATO CEE , ART . 177 , N . 3 )

5 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE - OBBLIGO DI RINVIO - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI DUBBIO RAGIONEVOLE - CRITERI

( TRATTATO CEE , ART . 177 , N . 3 )

Massima

1 . L ' OBBLIGO DI SOTTOPORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO E DEGLI ATTI ADOTTATI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA CHE L ' ART . 177 , 3* COMMA DEL TRATTATO IMPONE AI GIUDICI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA RIENTRANO NELL ' AMBITO DELLA COLLABORAZIONE , ISTITUITA AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE E L ' INTERPRETAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO NELL ' INSIEME DEGLI STATI MEMBRI , FRA I GIUDICI NAZIONALI , IN QUANTO INCARICATI DELL ' APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE , E LA CORTE DI GIUSTIZIA . LA DISPOSIZIONE SOPRAMMENZIONATA MIRA PIU PARTICOLARMENTE AD EVITARE CHE SI PRODUCANO DIVERGENZE GIURISPRUDENZIALI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA SU QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO . LA PORTATA DI TALE OBBLIGO VA PERTANTO VALUTATA TENENDO CONTO DI QUESTI SCOPI , IN FUNZIONE DELLA COMPETENZA RISPETTIVA DEI GIUDICI NAZIONALI E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA .

2 . L ' ART . 177 DEL TRATTATO NON COSTITUISCE UN RIMEDIO GIURIDICO ESPERIBILE DALLE PARTI DI UNA LITE PENDENTE DINANZI AD UN GIUDICE NAZIONALE . NON BASTA QUINDI CHE UNA PARTE SOSTENGA CHE LA CONTROVERSIA SOLLEVA UNA QUESTIONE D ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO PERCHE IL GIUDICE SIA OBBLIGATO A RITENERE CHE SUSSISTA UNA QUESTIONE SOLLEVATA AI SENSI DI DETTO ARTICOLO . PER CONTRO GLI SPETTA ADIRE , SE DEL CASO , D ' UFFICIO LA CORTE DI GIUSTIZIA .

3 . DAL RAPPORTO FRA I COMMI 2 E 3 DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO SI DESUME CHE I GIUDICI DI CUI AL 3* COMMA DISPONGONO DELLO STESSO POTERE DISCREZIONALE DI TUTTI GLI ALTRI GIUDICI NAZIONALI NELLO STABILIRE SE SIA NECESSARIA UNA PRONUNZIA SU UN PUNTO DI DIRITTO COMUNITARIO ONDE CONSENTIR LORO DI DECIDERE . TALI GIUDICI NON SONO PERTANTO TENUTI A SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA QUESTIONE D ' INTERPRETAZIONE DI NORME COMUNITARIE SOLLEVATA DINANZI AD ESSI SE QUESTA NON E PERTINENTE , VALE A DIRE NEL CASO IN CUI LA SUA SOLUZIONE , QUALUNQUE ESSA SIA , NON POSSA IN ALCUN MODO INFLUIRE SULL ' ESITO DELLA LITE . PER CONTRO , OVE ESSI ACCERTINO LA NECESSITA DI RICORRERE AL DIRITTO COMUNITARIO AL FINE DI RISOLVERE LA CONTROVERSIA DINANZI AD ESSI PENDENTE , L ' ART . 177 IMPONE LORO L ' OBBLIGO DI SOTTOPORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA QUALSIASI QUESTIONE D ' INTERPRETAZIONE CHE SORGA .

4 . BENCHE L ' ART . 177 , 3* COMMA DEL TRATTATO OBBLIGHI SENZA ALCUNA RESTRIZIONE I GIUDICI NAZIONALI DI ULTIMA ISTANZA A SOTTOPORRE ALLA CORTE QUALSIASI QUESTIONE INTERPRETATIVA DINANZI AD ESSI SOLLEVATA , L ' AUTORITA DELL ' INTERPRETAZIONE DATA DALLA CORTE PUO TUTTAVIA FAR VENIR MENO LA CAUSA DI TALE OBBLIGO E PRIVARLO QUINDI DEL SUO CONTENUTO ; CIO AVVIENE IN ISPECIE QUALORA LA QUESTIONE SOLLEVATA SIA SOSTANZIALMENTE IDENTICA AD ALTRA QUESTIONE , SOLLEVATA IN RELAZIONE AD ANALOGA FATTISPECIE , CHE SIA GIA STATA DECISA IN VIA PREGIUDIZIALE OVVERO QUALORA IL PUNTO DI DIRITTO DI CUI TRATTASI SIA STATO RISOLTO DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEI PROCEDIMENTI DA CUI ESSA HA TRATTO ORIGINE , ANCHE IN MANCANZA DI STRETTA IDENTITA DELLE QUESTIONI CONTROVERSE . RESTA COMUNQUE INTESO CHE , IN TUTTE QUESTE IPOTESI , I GIUDICI NAZIONALI , COMPRESI QUELLI DI CUI ALL ' ART . 177 , 3* COMMA RESTANO DEL TUTTO LIBERI DI ADIRE LA CORTE QUALORA LO RITENGANO OPPORTUNO .

5 . L ' ART . 177 , 3* COMMA DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL GIUDICE LE CUI DECISIONI NON SIANO IMPUGNABILI SECONDO L ' ORDINAMENTO INTERNO E TENUTO , QUALORA UNA QUESTIONE DI DIRITTO COMUNITARIO SI PONGA DINANZI AD ESSO , AD ADEMPIERE IL SUO OBBLIGO DI RINVIO , A MENO CHE NON ABBIA ACCERTATO CHE LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO S ' IMPONE CON TALE EVIDENZA DA NON LASCIARE ADITO A RAGIONEVOLI DUBBI ; TALE EVENTUALITA DEVE ESSERE VALUTATA IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DELLE PARTICOLARI DIFFICOLTA DELLA SUA INTERPRETAZIONE E DEL RISCHIO DI DIVERGENZE GIURISPRUDENZIALI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .

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