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Document 61980CJ0113

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - ART . 36 DEL TRATTATO - INTERPRETAZIONE STRETTA - DIFESA DEI CONSUMATORI - LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI - ESCLUSIONE

( TRATTATO CEE , ART . 36 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NORMATIVA CHE ESIGE UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE SUGLI ARTICOLI DI GIOIELLERIA IMPORTATI

( TRATTATO CEE , ART . 30 )

Massima

1 . L ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE , IN QUANTO DEROGA AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL ' ABOLIZIONE DI QUALSIASI OSTACOLO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA GLI STATI MEMBRI , VA INTERPRETATO RESTRITTIVAMENTE ; LE DEROGHE IN ESSO ELENCATE NON POSSONO ESSERE ESTESE A CASI DIVERSI DA QUELLI TASSATIVAMENTE CONTEMPLATI . ORBENE , DATO CHE NE LA TUTELA DEI CONSUMATORI , NE LA LEALTA DEI NEGOZI COMMERCIALI SONO MENZIONATE FRA LE DEROGHE DI CUI ALL ' ART . 36 , E EVI DENTE CHE QUESTE RAGIONI NON POSSONO ESSERE INVOCATE - IN QUANTO TALI - NELL ' AMBITO DEL SUDDETTO ARTICOLO .

2 . COSTITUISCE UNA MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE , AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE , LA NORMATIVA NAZIONALE LA QUALE ESIGA CHE TUTTI I ' SOUVENIRS ' E ARTICOLI DI GIOIELLERIA IMPORTATI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI RECHINO UN ' INDICAZIONE D ' ORIGINE O SIANO CONTRASSEGNATI DAL TERMINE ' FOREIGN ' .

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