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Document 62008CJ0400
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa che prevede limitazioni relative all’ubicazione e alla dimensione dei grandi esercizi commerciali in un territorio determinato
(Art. 43 CE)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE lo Stato membro che adotti e/o mantenga in vigore disposizioni, le quali:
- vietano di stabilire grandi esercizi commerciali al di fuori dell’agglomerato urbano di un numero ristretto di comuni;
- limitano l’insediamento di nuovi ipermercati ad un numero ristretto di province e impongono che tali nuovi ipermercati non assorbano oltre il 9% della spesa per beni di largo consumo e oltre il 7% della spesa per beni non di uso corrente;
- richiedono l’applicazione di soglie massime attinenti al livello d’insediamento e all’incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di là delle quali è impossibile aprire grandi esercizi commerciali e/o esercizi commerciali di medie dimensioni, e
- disciplinano la composizione del Comitato per le strutture commerciali, la cui consultazione è obbligatoria al fine di ottenere un’autorizzazione specifica per l’apertura di un grande esercizio commerciale, in modo tale che risulta garantita la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente mentre non è prevista la rappresentanza di associazioni attive nel settore della protezione dell’ambiente e dei gruppi d’interesse per la tutela dei consumatori, nella misura in cui tali disposizioni, considerate nel loro insieme, hanno l’effetto di ostacolare e di scoraggiare l’esercizio, da parte di operatori economici di altri Stati membri, delle loro attività nel territorio in questione attraverso una struttura stabile, e pertanto di incidere sul loro stabilimento nel mercato nazionale, e quindi costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE.
Siffatte restrizioni non sono giustificate dalla protezione dell’ambiente, dalla razionale gestione del territorio o dalla tutela dei consumatori.
In particolare, l’obbligo di prendere in considerazione, per il rilascio di un’autorizzazione di insediamento, l’esistenza di strutture commerciali nella zona interessata nonché gli effetti dell’insediamento di un nuovo esercizio commerciale sull’assetto commerciale di tale zona riguarda l’incidenza sugli esercizi preesistenti e la struttura del mercato, e non la tutela dei consumatori. La medesima riflessione vale rispetto all’obbligo, nel contesto della procedura di rilascio dell’autorizzazione in parola, di redigere una relazione sul livello d’insediamento la quale, se sfavorevole, sarà vincolante, e che deve essere sfavorevole nel caso in cui il livello d’insediamento superi una certa soglia. A tale proposito, tenuto conto della circostanza che è richiesta l’applicazione di soglie massime attinenti al livello d’insediamento e all’incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di là delle quali è impossibile aprire grandi esercizi commerciali e/o esercizi commerciali di medie dimensioni, considerazioni di questo genere, poiché sono di natura puramente economica, non possono costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento.
D’altro canto, considerata la rappresentazione, nel comitato per le strutture commerciali, unicamente dell’interesse settoriale del commercio locale preesistente, un organismo composto in tal modo, all’interno del quale gli interessi connessi sia alla protezione dell’ambiente sia a quella dei consumatori non sono rappresentati, mentre invece lo sono i concorrenti potenziali del richiedente l’autorizzazione, non può costituire uno strumento idoneo a realizzare obiettivi di razionale gestione del territorio, di protezione dell’ambiente e di tutela dei consumatori.
(v. punti 70, 72, 85, 95-98, 111, dispositivo 1)