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Document 62024CJ0318

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2024.
P.P.R.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Consegna delle persone ricercate alle autorità giudiziarie emittenti – Rispetto dei diritti fondamentali – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Effetti di tale rifiuto per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro.
Causa C-318/24 PPU.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:658

Causa C‑318/24 PPU [Breian] ( i )

P.P.R.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Consegna delle persone ricercate alle autorità giudiziarie emittenti – Rispetto dei diritti fondamentali – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Effetti di tale rifiuto per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni vertenti sugli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, proposte dall’autorità giudiziaria di emissione – Questioni ricevibili

    (Art. 267 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)

    (v. punti 30-32)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze nella procedura di nomina dei membri di tale potere – Rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo – Verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata – Conseguenze

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3)

    (v. punti 37, 38, 76-82)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto motivato dal rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo – Effetti della decisione di rifiuto – Effetti per le autorità dell’esecuzione di altri Stati membri – Obbligo di rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto – Insussistenza – Obbligo, per ciascuna autorità dell’esecuzione, di procedere alla verifica dell’esistenza di un motivo che giustifichi la non esecuzione di detto mandato

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 3, punto 2, e 15, § 1)

    (v. punti 39-46, 55, dispositivo 1)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto motivato dal rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo – Effetti della decisione di rifiuto – Effetti per l’autorità emittente – Facoltà per l’autorità emittente di mantenere tale mandato – Presupposti

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3)

    (v. punti 47-49, 52-55, dispositivo 1)

  5. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Valutazione del rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo – Cancellazione dell’avviso di ricerca internazionale nei confronti della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo – Circostanza che non giustifica, di per sé, il rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto – Circostanza che può essere presa in considerazione nell’ambito di tale valutazione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3)

    (v. punti 59-61, dispositivo 2)

  6. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni di interpretazione – Obbligo di rinvio – Portata – Rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Autorità giudiziaria emittente di detto mandato chiamata a pronunciarsi sul mantenimento o sulla revoca di tale mandato – Insussistenza dell’obbligo di rinvio – Presupposto – Decisione di tale autorità avverso la quale può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno

    (Art. 267 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)

    (v. punti 65-69, dispositivo 3)

  7. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze nella procedura di nomina dei membri di tale potere – Incertezze quanto alla regolarità del giuramento prestato dai giudici del collegio giudicante – Circostanze che non giustificano, di per sé, il rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3)

    (v. punti 84-88, dispositivo 4)

  8. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Principi di riconoscimento reciproco e di leale cooperazione – Diritto dell’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Insussistenza

    (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 15 e 19)

    (v. punti 90, 93, 95, 96, dispositivo 5)

  9. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Conseguenze della constatazione del rischio di trattamenti inumani o degradanti nei confronti della persona oggetto del mandato d’arresto europeo

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, § 3)

    (v. punti 101, 102)

  10. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Rischio di trattamento inumano o degradante – Verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata – Obbligo di chiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari sulle condizioni di detenzione – Assenza di possibilità di esigere l’applicazione di uno standard in materia di condizioni di detenzione più elevato rispetto a quello garantito dalla Carta dei diritti fondamentali

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 3, e 15, §§ 2 e 3]

    (v. punti 103-112, 114-117, 119-122, dispositivo 6)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania), la Corte precisa, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale d’urgenza, la propria giurisprudenza relativa al motivo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») relativo al rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona interessata in caso di sua consegna alle autorità rumene.

Il 17 dicembre 2020 la Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov) ha emesso un MAE nei confronti di P.P.R., ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Arrestato in Francia nel 2022, P.P.R. non è stato tuttavia consegnato alle autorità rumene. Con sentenza del 29 novembre 2023, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha rifiutato l’esecuzione del MAE a causa dell’esistenza di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ( 1 ). Secondo detto giudice, il potere giudiziario in Romania sarebbe viziato da carenze sistemiche e generalizzate, in quanto il luogo di conservazione dei verbali della prestazione del giuramento dei giudici sarebbe incerto, il che farebbe sorgere un dubbio circa la regolare composizione degli organi giurisdizionali di tale Stato membro. Inoltre, nel caso di specie, il verbale della prestazione del giuramento di un giudice del collegio giudicante che ha inflitto la pena detentiva sarebbe irreperibile, mentre un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero. Peraltro, con decisione della Camera delle richieste della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’Interpol (in prosieguo: la «CCF»), l’avviso di ricerca internazionale nei confronti di P.P.R. è stato cancellato dalla banca dati dell’Interpol per il motivo che i dati che lo riguardavano non erano conformi alle norme dell’Interpol sul trattamento dei dati personali. Da tale circostanza sarebbe emersa l’esistenza di serie preoccupazioni, in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali nel procedimento di cui P.P.R. è stato oggetto in Romania.

Il 29 aprile 2024 P.P.R. è stato arrestato a Malta in forza del MAE emesso nei suoi confronti. Lo stesso giorno l’autorità giudiziaria maltese dell’esecuzione ha chiesto informazioni complementari al giudice del rinvio, precisando che P.P.R. aveva invocato la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 29 novembre 2023.

Successivamente, il 20 maggio 2024, il giudice maltese ha deciso di non consegnare P.P.R. alle autorità rumene, ritenendo che le informazioni relative alle condizioni di detenzione in Romania in suo possesso non gli consentissero di concludere che la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 4 della Carta, sarebbe stata rispettata se P.P.R. fosse stato consegnato a tali autorità.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali vertenti, in sostanza, in primo luogo, sugli effetti prodotti, per altre autorità dell’esecuzione e per l’autorità emittente, da una decisione di un’autorità dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un MAE; in secondo luogo, sui motivi sottesi alle decisioni delle autorità dell’esecuzione francese e maltese di rifiutare l’esecuzione del MAE emesso dall’autorità emittente; infine, sul proprio obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale a seguito di un siffatto rifiuto nonché sul proprio diritto di partecipare al procedimento dinanzi all’autorità di esecuzione del MAE.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda gli effetti di una decisione di rifiutare l’esecuzione di un MAE per altre autorità dell’esecuzione, la Corte osserva che la decisione quadro relativa al MAE ( 2 ) non prevede la possibilità o l’obbligo, per un’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro, di rifiutare l’esecuzione di un MAE per il solo motivo che la sua esecuzione è stata rifiutata dall’autorità dell’esecuzione di un altro Stato membro, senza procedere essa stessa alla verifica dell’esistenza di un motivo che giustifichi la sua non esecuzione. Pertanto, l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l’esecuzione di un MAE qualora l’autorità dell’esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di darvi esecuzione per il motivo che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo. Tuttavia, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità dell’esecuzione.

Per quanto concerne gli effetti di tale decisione per l’autorità emittente, la Corte rileva che la decisione quadro 2002/584 non esclude la possibilità, per tale autorità, di mantenere la propria richiesta di consegna sulla base di un MAE nonostante il rifiuto di dare esecuzione a quest’ultimo. Orbene, benché l’autorità emittente non sia tenuta, a seguito di un siffatto rifiuto, a revocare il proprio MAE, una decisione di rifiutarne l’esecuzione deve tuttavia indurla alla vigilanza. Essa non può, soprattutto in assenza di un mutamento delle circostanze, mantenere un MAE qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia legittimamente rifiutato ( 3 ) di darvi seguito a causa di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo. Per contro, in assenza di un siffatto rischio, a seguito in particolare di un mutamento delle circostanze, il solo fatto che l’autorità dell’esecuzione abbia rifiutato di dare esecuzione a detto MAE non può ostare a che l’autorità giudiziaria emittente mantenga quest’ultimo. Peraltro, spetta a tale autorità esaminare se, alla luce delle peculiarità del caso di specie, il mantenimento del MAE abbia carattere proporzionato.

In secondo luogo, per quanto attiene ai motivi sottesi alle decisioni delle autorità dell’esecuzione francese e maltese di rifiutare l’esecuzione del MAE di cui si tratta, la Corte ricorda, sotto un primo profilo, che, al fine di determinare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente, l’autorità dell’esecuzione deve basare il proprio esame tanto su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati relativi al funzionamento di tale sistema, quanto su un’analisi concreta e precisa della situazione individuale della persona ricercata. Pertanto, una decisione della CCF relativa alla situazione della persona oggetto di un MAE ( 4 ) non può bastare a giustificare il rifiuto dell’esecuzione di tale MAE. Tuttavia, una siffatta decisione può essere tenuta in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al fine di decidere se occorra rifiutare l’esecuzione del MAE.

Sotto un secondo profilo, la Corte dichiara che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena non può rifiutare di dare esecuzione a detto MAE fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del giuramento di un giudice che ha inflitto tale pena non è reperibile o sulla circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato il proprio giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero. Non qualsiasi irregolarità che può intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è infatti tale da far sorgere un dubbio quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice in parola e, di conseguenza, quanto alla qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di un collegio giudicante nel quale detto giudice segga. In particolare, non può costituire una carenza sistemica o generalizzata, per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario, la circostanza che il diritto interno di uno Stato membro preveda, eventualmente, che un pubblico ministero che ha prestato giuramento al momento dell’assunzione delle sue funzioni non debba, in occasione della sua successiva nomina a giudice, prestare nuovamente giuramento. Inoltre, un’incertezza relativa al luogo in cui sono conservati i verbali di prestazione del giuramento dei giudici di uno Stato membro o l’impossibilità di reperire tali verbali, specialmente se sono trascorsi diversi anni dalla prestazione del giuramento del giudice interessato, non possono, di per sé e in assenza di altri indizi pertinenti, dimostrare che i giudici interessati abbiano esercitato le loro funzioni senza aver mai prestato il giuramento richiesto. In ogni caso, non si può ritenere che un’incertezza relativa alla questione se i giudici di uno Stato membro abbiano prestato, prima di assumere le loro funzioni, il giuramento previsto dal loro diritto interno costituisca una carenza sistemica o generalizzata per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario in tale Stato membro, qualora il diritto interno preveda rimedi giurisdizionali efficaci che consentono di far valere un’eventuale omissione di prestazione del giuramento da parte dei giudici che hanno pronunciato una determinata sentenza e di ottenere così l’annullamento di tale sentenza. Spetterà al giudice del rinvio verificare se nel diritto rumeno vi siano siffatti mezzi di ricorso.

Sotto un terzo profilo, la Corte dichiara che, in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE fondandosi su elementi relativi alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha chiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare, in materia di condizioni di detenzione, uno standard più elevato rispetto a quello garantito dall’articolo 4 della Carta. A tal riguardo, la mera assenza di predisposizione di un «piano preciso di esecuzione della pena» o di «criteri precisi per stabilire un determinato regime di esecuzione» non rientra nella nozione di «trattamenti inumani o degradanti», ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

Quand’anche che la predisposizione di un siffatto piano o di siffatti criteri fosse richiesta nello Stato membro di esecuzione, occorre ricordare che, in forza del principio della fiducia reciproca, gli Stati membri possono essere tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, cosicché non risulta loro possibile, in particolare, esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione. Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di consegnare la persona ricercata per il solo motivo che l’autorità giudiziaria emittente non le ha comunicato un «piano preciso di esecuzione della pena» o «criteri precisi per stabilire un determinato regime di esecuzione».

In terzo e ultimo luogo, riguardo agli obblighi e ai diritti dell’autorità giudiziaria emittente, la Corte spiega, da un lato, che l’autorità in parola non è tenuta ad adire la Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno indotto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un MAE, di revocare quest’ultimo o di mantenerlo, a meno che avverso la decisione che essa sarà chiamata ad adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, nel qual caso detta autorità è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte. Essa può essere esonerata da tale obbligo solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui si tratta è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Dall’altro lato, la Corte dichiara che l’autorità giudiziaria emittente un MAE non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di detto MAE dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Una siffatta partecipazione non è infatti indispensabile per garantire il rispetto dei principi di riconoscimento reciproco e di leale cooperazione che sono alla base del funzionamento del meccanismo del MAE.


( i ) o Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

( 1 ) Tale diritto è sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

( 3 ) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il quale dispone che: «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

( 4 ) Nel caso di specie, con la propria decisione, la CCF ha ordinato la cancellazione dell’avviso di ricerca internazionale nei confronti di P.P.R., a causa di una violazione delle norme dell’Interpol sul trattamento dei dati personali.

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