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Document 62023CJ0053

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2024.
    Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” contro Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României.
    Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania – Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo alle associazioni professionali di magistrati.
    Causa C-53/23.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:388

    Causa C‑53/23

    Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România»
    e
    Asociaţia «Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»

    contro

    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Procurorul General al României

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti)

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2024

    «Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania – Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo alle associazioni professionali di magistrati»

    1. Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Nomina di procuratori competenti ad esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati – Normativa nazionale relativa ai ricorsi di annullamento avverso la nomina di tali procuratori – Associazioni professionali di magistrati – Legittimazione ad agire – Insussistenza – Ammissibilità

      (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 12 e 47; Convenzione di Aarhus; direttiva del Consiglio 2000/78)

      (v. punti 35‑37, 40‑44, 52, 57‑64 e dispositivo)

    Sintesi

    Adita in via pregiudiziale dalla Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania), la Corte precisa che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a consentire alle associazioni professionali di magistrati di proporre un ricorso di annullamento, al fine di tutelare il principio dell’indipendenza dei giudici, avverso decisioni relative alla nomina di procuratori competenti ad esercitare l’azione penale nei confronti di magistrati.

    Nel 2022, due associazioni professionali di magistrati, l’Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e l’Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor», hanno adito il giudice del rinvio con un ricorso di annullamento parziale di un’ordinanza di nomina di procuratori che eserciteranno l’azione penale nei confronti di magistrati in procedimenti di corruzione. Le associazioni hanno sostenuto, in sostanza, che la normativa nazionale su cui si fonda tale ordinanza è contraria al diritto dell’Unione.

    Il giudice del rinvio rileva che, in applicazione delle norme processuali rumene, dovrebbe dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento. Infatti, per quanto riguarda le associazioni, la giurisprudenza dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) subordina la ricevibilità di un tale ricorso all’esistenza di un collegamento diretto tra l’atto amministrativo soggetto al controllo di legittimità e lo scopo diretto nonché gli obiettivi perseguiti dall’associazione ricorrente. In molteplici sentenze, tale giudice ha pertanto ritenuto che associazioni professionali di magistrati non avessero dimostrato di possedere un interesse ad agire contro decisioni relative alla nomina di magistrati.

    Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che le ricorrenti nel procedimento principale mirano ad ottenere una tutela giurisdizionale effettiva in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione. Sarebbe pertanto necessario determinare se l’interpretazione delle norme processuali nazionali adottata dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia sia contraria all’articolo 2 e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Di conseguenza, egli ha deciso di interrogare la Corte in via pregiudiziale.

    Giudizio della Corte

    In primo luogo, la Corte sottolinea che, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta, in linea di massima, agli Stati membri determinare la legittimazione e l’interesse ad agire in giudizio di un singolo, senza tuttavia ledere il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il cui rispetto deve essere assicurato dagli Stati membri, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

    Vero è che gli Stati membri sono tenuti, in taluni casi, ad autorizzare associazioni rappresentative ad agire in giudizio al fine di tutelare l’ambiente o di lottare contro le discriminazioni ( 1 ). Tuttavia, da un lato, tali constatazioni derivano da diritti procedurali specificamente conferiti ad associazioni rappresentative da una convenzione internazionale ( 2 ) o da atti di diritto derivato ( 3 ). Dall’altro lato, anche in tali settori, gli Stati membri restano liberi di conferire o meno tale qualità a simili associazioni, qualora tale convenzione o tali atti non impongano specificamente di riconoscere la legittimazione ad agire in giudizio ad associazioni rappresentative.

    Ciò posto, per quanto riguarda le associazioni professionali di magistrati, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone agli Stati membri di garantire a queste ultime diritti procedurali che consentano loro di impugnare ogni presunta incompatibilità con il diritto dell’Unione di una disposizione o di una misura nazionale connessa allo status dei giudici. Pertanto, dall’obbligo di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantiscano ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, non si può dedurre che gli Stati membri siano tenuti, in via generale, a garantire a tali associazioni il diritto di proporre un ricorso fondato su una tale incompatibilità con il diritto dell’Unione.

    In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in talune circostanze, gli Stati membri sono tenuti, al fine di garantire il rispetto del requisito dell’indipendenza dei giudici, a prevedere alcuni mezzi di ricorso che consentano di controllare la regolarità di misure nazionali che incidono sulla carriera dei giudici o sulla composizione degli organi giurisdizionali nazionali. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l’esercizio dell’azione penale dei procuratori competenti ad esercitarla nei confronti dei magistrati sia inquadrata da norme effettive pienamente rispettose del requisito dell’indipendenza dei giudici. Inoltre, le associazioni professionali di magistrati non sono, in linea di principio, direttamente interessate dalla nomina di procuratori, ivi inclusi coloro che saranno competenti ad esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, e a tali associazioni non devono essere riconosciuti, ai sensi del diritto dell’Unione, in modo generale, diritti processuali specifici.

    Di conseguenza, il solo fatto che una normativa nazionale non autorizzi tali associazioni professionali a proporre un ricorso di annullamento avverso la nomina di detti procuratori non è sufficiente a generare, nella mente dei singoli, dubbi legittimi quanto all’indipendenza dei giudici.

    Peraltro, un diritto delle associazioni professionali di magistrati di stare in giudizio contro misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non può nemmeno essere tratto dall’articolo 47 della Carta. Infatti, la Corte ha già statuito che non si può ritenere che un’associazione che sostenga, dinanzi a un giudice nazionale, l’incompatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE di una normativa nazionale relativa alla nomina dei magistrati, per ciò solo, invochi una violazione di un diritto ad essa conferito in forza di una disposizione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 4 ).


    ( 1 ) V., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, punto 58), nonché del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 60).

    ( 2 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione n. 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).

    ( 3 ) Quali la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

    ( 4 ) V., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 4344).

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