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Document 62023CJ0035

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2024.
Père contro Mère.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 11 – Competenza in caso di trasferimento illecito di un minore – Residenza abituale del minore in uno Stato membro prima del trasferimento illecito – Procedimento di ritorno tra un paese terzo e uno Stato membro – Nozione di “domanda di ritorno” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Causa C-35/23.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:532

Causa C‑35/23 ( i )

Padre

contro

Madre

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 11 – Competenza in caso di trasferimento illecito di un minore – Residenza abituale del minore in uno Stato membro prima del trasferimento illecito – Procedimento di ritorno tra un paese terzo e uno Stato membro – Nozione di “domanda di ritorno” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza in caso di sottrazione di minore – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale del minore prima della sua sottrazione – Ambito di applicazione – Procedimento di ritorno avviato senza successo a titolo della convenzione dell’Aia del 1980 fra un paese terzo e uno Stato membro – Irrilevanza

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 2, punto 11, 10, b), i), 11, §§ 6 e 7, e 60]

    (v. punti 50‑62, dispositivo 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza in caso di sottrazione di minore – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale del minore prima della sua sottrazione – Presupposto – Domanda di ritorno – Nozione – 115882 / Domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso dallo Stato membro di residenza abituale del minore prima della sua sottrazione oppure domanda di affidamento di tale minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale primo Stato membro – Esclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, considerando 17 e artt. 8, § 1, 10, b), i), e 11]

    (v. punti 66, 68‑71, 73‑79, 81, dispositivo 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Domanda di ritorno di un minore – Provvedimento contro il ritorno – Obblighi di informazione e di notificazione e carattere esecutivo della decisione che dispone il ritorno di un minore – Ambito di applicazione – Procedimento di ritorno avviato, in forza della convenzione dell’Aia del 1980, fra un paese terzo e uno Stato membro – Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 11, §§ 6‑8)

    (v. punti 83‑85, dispositivo 3)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), la Corte precisa l’ambito di applicazione di talune norme procedurali applicabili ai sensi del regolamento n. 2201/2003 ( 1 ) in caso di sottrazione internazionale di un minore in relazione a un paese terzo.

L è nata in Svizzera nel 2014 e possiede la doppia cittadinanza tedesca e polacca. Suo padre risiede in Svizzera dal mese di giugno 2013 per motivi di lavoro, mentre sua madre ha vissuto con L dal mese di gennaio 2015 al mese di aprile 2016 in Germania, dove il padre faceva loro regolarmente visita. Nell’aprile 2016 la madre e L si sono trasferite in Polonia dove, in un primo tempo, il padre ha fatto loro visita. A partire dal mese di aprile 2017, la madre ha negato al padre l’esercizio del suo diritto di visita. Ha iscritto L in una scuola d’infanzia in Polonia, senza il consenso del padre, e ha informato quest’ultimo che sarebbe rimasta in Polonia con la loro figlia.

Nel luglio 2017, il padre ha presentato una domanda di ritorno della minore in Svizzera tramite l’autorità centrale svizzera ( 2 ), ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 ( 3 ). Un tribunale polacco ha respinto la domanda con la motivazione che il padre aveva prestato il suo consenso di durata indefinita al trasferimento della madre e di L in Polonia. L’appello proposto dal padre avverso tale decisione è stato respinto.

Non avendo dato seguito a una seconda domanda di ritorno depositata in Germania, il padre ha adito, nel luglio 2018, un’autorità giurisdizionale tedesca con una domanda diretta all’affidamento esclusivo della minore, il diritto di deciderne la residenza nonché il ritorno della minore presso di lui, in Svizzera. L’autorità giurisdizionale adita ha respinto tale domanda per difetto di competenza internazionale. Il padre ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere che la competenza delle autorità giurisdizionali tedesche deriverebbe dagli articoli 10 e 11 del regolamento n. 2201/2003.

Il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità di tali disposizioni, poiché il padre ha avviato, senza successo, un procedimento di ritorno del minore, in forza della convenzione dell’Aia del 1980, tramite l’autorità centrale della Svizzera, paese terzo che non è vincolato dal regolamento n. 2201/2003. Pertanto, ha deciso di sottoporre alla Corte taluni quesiti pregiudiziali.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte si pronuncia sull’ambito di applicazione della regola di competenza speciale in materia di responsabilità genitoriale prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003. Conformemente a tale articolo, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno conservano, in linea di principio e a determinate condizioni, la loro competenza internazionale.

Per quanto riguarda il «trasferimento illecito o mancato rientro del minore» sul quale si fonda l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, essa ritiene, anzitutto, che la definizione di tale nozione ( 4 ) non dipenda dall’avvio, necessariamente successivo ed eventuale, di un procedimento di ritorno del minore ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 da parte del titolare del diritto di affidamento.

Inoltre, l’articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento n. 2201/2003, secondo il quale i giudici della precedente residenza abituale del minore non sono più competenti, in linea di principio, in assenza, entro il termine di un anno, di domanda di ritorno nello Stato membro nel cui territorio il minore è stato illecitamente trasferito o trattenuto, non specifica che una domanda di ritorno debba essere stata presentata a titolo della convenzione dell’Aia del 1980, né esclude che essa abbia potuto essere presentata per il tramite di un’autorità centrale di un paese terzo. Infatti, da un lato, conformemente all’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, le disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 non prevalgono sulle disposizioni di tale regolamento nei rapporti tra gli Stati membri. Dall’altro, non vi è alcun obbligo di avvalersi di tale convenzione per chiedere il ritorno di un minore, dato che un procedimento di ritorno può essere fondato su altre norme o su altre disposizioni di convenzioni internazionali, in particolare bilaterali.

Infine, non si può ammettere, nel silenzio del regolamento n. 2201/2003, che l’applicazione dell’articolo 10 di tale regolamento sia subordinata all’applicazione di norme procedurali, come quelle enunciate all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento ( 5 ), volte principalmente a disciplinare la trasmissione e la notifica di informazioni ( 6 ).

In secondo luogo, la Corte rileva, alla luce, in particolare, degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, che né una domanda diretta al ritorno del minore in uno Stato diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno né una domanda di affidamento di tale minore presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro rientrano nella nozione di «domanda di ritorno» ai sensi dell’articolo 10, lettera b), lettera i), del regolamento n. 2201/2003.

Infine, la Corte precisa che risulta chiaramente dalla formulazione dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003che tale disposizione si applica solo tra Stati membri, in combinato disposto con la convenzione dell’Aia del 1980. Pertanto, gli obblighi di informazione e di notifica previsti all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, di detto regolamento nonché il carattere esecutivo della decisione di cui al paragrafo 8 di tale articolo 11 non si applicano nell’ambito di un procedimento di ritorno espletato in forza di tale convenzione tra un paese terzo e uno Stato membro in cui si trova il minore a seguito di un illecito trasferimento o mancato ritorno.


( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

( 1 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

( 2 ) Ufficio federale di giustizia a Berna (Svizzera).

( 3 ) Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»).

( 4 ) V. articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003.

( 5 ) L’articolo 11 di detto regolamento integra l’attuazione del procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

( 6 ) Si tratta delle informazioni, relative a un provvedimento contro il ritorno adottato in forza dell’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, che devono essere comunicate all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno.

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