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Document 62022TJ0540
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 luglio 2024.
Repubblica francese contro Comitato di risoluzione unico.
Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione.
Causa T-540/22.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 luglio 2024.
Repubblica francese contro Comitato di risoluzione unico.
Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione.
Causa T-540/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:459
Causa T‑540/22
Repubblica francese
contro
Comitato di risoluzione unico
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 luglio 2024
«Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione»
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Richiesta di esenzione da un MREL per entità diverse dalle entità di risoluzione (MREL interno) – Margine di discrezionalità del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Esame di altri sostituti funzionali del MREL interno – Presupposto dell’assenza di ostacoli significativi, attuali o previsti, al rapido trasferimento di fondi propri o al rapido rimborso di passività – Requisito di una garanzia supplementare da parte del SRB per soddisfare tale presupposto – Ammissibilità con riserva
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 12 octies, § 3, e nonies, § 1, c)]
(v. punti 42, 43, 50)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Commissione per i ricorsi del SRB – Portata del sindacato – Esame dei motivi di cui il SRB è investito
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 85, §§ 3 e 4)
(v. punto 73)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Domanda di esenzione da un MREL – Presupposto dell’assenza di ostacoli significativi, attuali o previsti, al rapido trasferimento di fondi propri o al rapido rimborso di passività – Margine di discrezionalità del Comitato di risoluzione unico (SRB) nella valutazione dei criteri normativi – Violazione del principio della certezza del diritto – Assenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 12 nonies, § 1, c)]
(v. punti 120, 121)
Sintesi
Investito di un ricorso di annullamento, che respinge, proposto dalla Repubblica francese avverso una decisione della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) (in prosieguo: la «commissione per i ricorsi») ( 1 ), il Tribunale si pronuncia per la prima volta su una decisione della commissione per i ricorsi che verifica l’esame effettuato dal SRB al fine di stabilire se un gruppo bancario soddisfi le condizioni necessarie per consentirgli di essere esentato dal requisito minimo di fondi propri, previste all’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014 ( 2 ).
Il 6 novembre 2020, un gruppo bancario aveva presentato al SRB, per una delle sue filiazioni, una domanda di esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: il «MREL») applicato su base individuale ai sensi dell’articolo 12 octies del regolamento n. 806/2014. Investita di un ricorso avverso la decisione del SRB di rigetto di detta domanda ( 3 ), proposto dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia) (in prosieguo: l’«appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi»), la commissione per i ricorsi ha respinto, con la decisione impugnata, detto ricorso.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, per quanto riguarda la portata dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 (in prosieguo: la «disposizione di cui trattasi»), il Tribunale constata, anzitutto, secondo un’interpretazione letterale, che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non prevede la possibilità di esigere una garanzia specifica affinché sia soddisfatta la condizione dell’assenza di impedimenti sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rapido rimborso di passività, né contiene alcuna menzione che vieti al SRB di esigere una garanzia specifica al riguardo.
Inoltre, in base a un’interpretazione contestuale, esso osserva che il requisito di garanzie coperte da garanzie reali tra l’impresa madre e le sue filiazioni è previsto all’articolo 12 octies del regolamento n. 806/2014 solo come mezzo per conformarsi al MREL interno e che la condizione della prestazione di una garanzia non figura all’articolo 12 nonies del medesimo regolamento nel contesto di un’esenzione, a differenza di quanto previsto dal legislatore nella direttiva 2014/59 ( 4 ). Pertanto, la possibilità di ottenere un’esenzione ai sensi della disposizione di cui trattasi non può in alcun modo essere condizionata dal requisito di una garanzia assistita da una garanzia reale, che sia simile a quella prevista all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L’approccio contrario equivarrebbe a far perdere alla disposizione di cui trattasi qualsiasi effetto utile e costituirebbe quindi una violazione flagrante di tale disposizione.
Per contro, il Tribunale ritiene che dall’interpretazione contestuale della disposizione di cui trattasi non si possa dedurre che la mancata menzione di una garanzia nella disposizione relativa all’esame di una richiesta di esenzione dal MREL interno ( 5 ) impedisca ipso iure al SRB di imporre un requisito di questo tipo nell’ambito di detto esame. Così, se è vero che il SRB è tenuto a respingere una domanda di esenzione qualora una delle condizioni cumulative previste dalla disposizione di cui trattasi non sia soddisfatta, esso dispone nondimeno di un certo margine di discrezionalità nel determinare in quali circostanze sia soddisfatta la terza di tali condizioni, relativa all’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Pertanto, non è escluso che, tenuto conto di tale margine di discrezionalità, il SRB possa legittimamente imporre una garanzia – diversa da quella prevista all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 – al fine di contrastare l’esistenza di un impedimento al rapido trasferimento di fondi propri.
Infine, in base a un’interpretazione teleologica della disposizione di cui trattasi, il Tribunale sottolinea che l’obiettivo principale comune al regolamento n. 806/2014 e alla direttiva 2014/59, perseguito dal legislatore imponendo il MREL a tutti gli enti di un gruppo bancario, consiste nel garantire una risoluzione efficace con un impatto negativo minimo sull’economia reale, sul sistema finanziario e sulle finanze pubbliche. Così, quando il SRB esamina una domanda di esenzione del MREL interno, spetta ad esso valutare se esistano altri accordi che possano fungere da sostituti funzionali del MREL interno. Nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone, nulla gli impedisce di ritenere che, in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna domanda di esenzione, una garanzia sia necessaria affinché sia soddisfatta la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Per contro, non gli è consentito esigere una garanzia le cui caratteristiche siano simili a quelle della garanzia prevista all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014.
A questo proposito, il Tribunale precisa che dalla decisione impugnata non risulta che il SRB abbia richiesto al gruppo bancario interessato una garanzia corrispondente o avente caratteristiche simili a quella dell’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 né, a fortiori, che la commissione per i ricorsi abbia avallato un siffatto approccio del SRB.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame, da parte della commissione per i ricorsi, dei soli motivi di cui è investita, il Tribunale ricorda preliminarmente che, ai sensi del regolamento n. 806/2014 ( 6 ), qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi avverso una decisione del SRB, che il ricorso contiene i motivi sottesi a quest’ultimo e che spetta alla commissione per i ricorsi decidere su detto ricorso. Ne consegue che la commissione per i ricorsi esamina i motivi di cui è investita. In aggiunta, il Tribunale rileva che gli argomenti presentati dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi a sostegno del suo primo motivo non hanno riguardato le valutazioni di merito operate dal SRB sulle garanzie del 2014 e del 2015 di cui si è avvalso il gruppo bancario interessato per sostenere che la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri era soddisfatta. Infatti, gli argomenti in questione riguardavano il presunto errore di diritto in cui il SRB sarebbe incorso per aver ecceduto la sua competenza applicando in modo meccanico e automatico una condizione che non figura all’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014.
Pertanto, il Tribunale osserva che spettava alla commissione per i ricorsi verificare che la valutazione effettuata dal SRB non consistesse in un esame astratto e dissimulato delle garanzie del 2014 e del 2015, bensì in un esame concreto e credibile della situazione del gruppo bancario interessato nonché delle garanzie presentate a sostegno della sua domanda di esenzione e che i limiti del potere discrezionale del SRB fossero così stati rispettati. Di conseguenza, esso rigetta la censura secondo cui i motivi e gli argomenti sollevati dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi, vertenti sull’errore di diritto in cui il SRB sarebbe incorso per aver applicato erroneamente la disposizione di cui trattasi e per aver ecceduto i limiti della sua competenza, avrebbero dovuto necessariamente indurre la commissione per i ricorsi ad esaminare se il SRB fosse legittimato, alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, a richiedere una garanzia specifica.
In ultimo luogo, riguardo alla violazione del principio della certezza del diritto, il Tribunale osserva, da un lato, che non si può esigere che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 menzioni le diverse ipotesi concrete nelle quali è soddisfatta o meno la condizione prevista da tale disposizione, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi. Infatti, non è possibile elencare gli esempi di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, così come non si può pretendere dal legislatore che siano citate in modo positivo le misure che garantirebbero il rispetto della condizione dell’assenza di detti impedimenti. Dall’altro lato, il principio della certezza del diritto non osta a le autorità interessate dispongano di un margine di discrezionalità nell’applicazione dei criteri definiti dalla normativa. Nel caso di specie, il fatto che il SRB disponga di un margine di discrezionalità quanto all’esistenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri o quanto al modo appropriato in cui tale condizione deve essere soddisfatta non implica, tuttavia, che sia stato violato il principio della certezza del diritto.
( 1 ) Decisione n. 3/2021 della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’8 giugno 2022, che respinge il ricorso proposto avverso la decisione SRB/EES/2021/44, del 4 novembre 2021, che determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 226)
( 3 ) Decisione SRB/EES/2021/44 del Comitato di risoluzione unico, del 4 novembre 2021.
( 4 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 190), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 296).
( 5 ) Ossia l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.
( 6 ) V. articolo 85, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.