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Document 62022TJ0248

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023.
Alexey Mordashov contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g), della decisione 2014/145/PESC – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà.
Causa T-248/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:573

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 –
Mordashov / Consiglio

(causa T‑248/22) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d), f) e g), della decisione 2014/145/PESC – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà»

1. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punti 42‑47, 50‑54)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punto 63)

3. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

(v. punti 64‑67)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Assenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punti 68‑70)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione degli elementi a carico – Nuovi motivi – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punti 72‑74)

6. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti

[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punti 81‑84)

7. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punti 86, 87, 99‑102)

8. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione – Necessità di un nesso tra tale sostegno o il vantaggio tratto e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), 2022/336 e 2022/1529]

(v. punto 91)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Congelamento dei capitali delle persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggano vantaggio dagli stessi – Nozioni – Errore di valutazione – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punti 94, 107‑111, 113, 114, 119‑121)

10. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi o che traggano vantaggio dagli stessi – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punti 97, 98)

11. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, 2022/336 e 2022/1529]

(v. punti 125‑128)

12. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – 115077 / Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Errore di valutazione – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/571]

(v. punti 131‑134, 138‑141)

13. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punti 152‑170)

14. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Mancata adozione da parte del Consiglio di misure di congelamento dei capitali nei confronti di altre persone che si trovano in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336, 2022/1529 e 2023/571]

(v. punto 169)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Alexey Mordashov è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 244 del 27.6.2022.

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