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Document 62022CO0561
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2023.
Willy Hermann Service GmbH e DI contro Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2013/34/UE – Articoli 30 e 51 – Pubblicazione del bilancio di esercizio – Sanzioni in caso di omessa pubblicazione – Irrogazione di penalità di mora da parte di un giudice civile – Procedimento amministrativo diretto al recupero delle dette penalità, divenute definitive – Normativa che esclude il riesame delle dette penalità di mora da parte del giudice amministrativo – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Proporzionalità.
Causa C-561/22.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2023.
Willy Hermann Service GmbH e DI contro Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2013/34/UE – Articoli 30 e 51 – Pubblicazione del bilancio di esercizio – Sanzioni in caso di omessa pubblicazione – Irrogazione di penalità di mora da parte di un giudice civile – Procedimento amministrativo diretto al recupero delle dette penalità, divenute definitive – Normativa che esclude il riesame delle dette penalità di mora da parte del giudice amministrativo – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Proporzionalità.
Causa C-561/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:167
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2023 –
Willy Hermann Service GmbH
(causa C‑561/22)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2013/34/UE – Articoli 30 e 51 – Pubblicazione del bilancio di esercizio – Sanzioni in caso di omessa pubblicazione – Irrogazione di penalità di mora da parte di un giudice civile – Procedimento amministrativo diretto al recupero delle dette penalità, divenute definitive – Normativa che esclude il riesame delle dette penalità di mora da parte del giudice amministrativo – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Proporzionalità»
Libertà di stabilimento – Società – Direttiva 2013/34 – Obblighi in materia di bilancio a carico di talune forme di impresa – Obbligo generale di pubblicazione – Mancanza – Sanzioni – Irrogazione di penalità di mora da parte di un giudice civile – Normativa che esclude il riesame delle dette penalità di mora da parte del giudice amministrativo – Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/34, artt. 30 e 51)
(v. punti 33-37, 41 e disp.)
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che il giudice amministrativo, pronunciandosi sul recupero delle penalità di mora irrogate a una società e al suo amministratore per l’omessa pubblicazione del bilancio d’esercizio, sia vincolato dalla decisione del giudice civile, divenuta definitiva, che ha irrogato tali penalità di mora e ne ha fissato l’importo al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dagli articoli 30 e 51 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, come recepita nel diritto interno.