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Document 62022CJ0706

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024.
    Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG contro Vorstand der O Holding SE.
    Rinvio pregiudiziale – Società europea – Regolamento (CE) n. 2157/2001 – Articolo 12, paragrafo 2 – Coinvolgimento dei lavoratori – Iscrizione della società europea – Presupposti – Previo svolgimento della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui alla direttiva 2001/86/CE – Società europea costituita ed iscritta senza lavoratori ma divenuta la società madre di affiliate che impiegano lavoratori – Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione – Insussistenza – Articolo 11 – Ricorso abusivo a una società europea – Privazione dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento – Divieto.
    Causa C-706/22.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:402

    Causa C‑706/22

    Konzernbetriebsrat der O SE & Co. KG

    contro

    Vorstand der O Holding SE

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 maggio 2024

    «Rinvio pregiudiziale – Società europea – Regolamento (CE) n. 2157/2001 – Articolo 12, paragrafo 2 – Coinvolgimento dei lavoratori – Iscrizione della società europea – Presupposti – Previo svolgimento della procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori di cui alla direttiva 2001/86/CE – Società europea costituita ed iscritta senza lavoratori ma divenuta la società madre di affiliate che impiegano lavoratori – Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione – Insussistenza – Articolo 11 – Ricorso abusivo a una società europea – Privazione dei diritti dei lavoratori in materia di coinvolgimento – Divieto»

    Politica sociale – Società europea – Coinvolgimento dei lavoratori – Società europea costituita ed iscritta senza lavoratori ma divenuta, dopo la sua iscrizione, la società madre di affiliate che impiegano lavoratori – Procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori – Assenza di tali negoziati prima dell’iscrizione della società – Obbligo di avviare ex post la procedura di negoziazione – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 2157/2001, art. 12, § 2; direttiva del Consiglio 2011/86, artt. da 3 a 7 e 11)

    (v. punti 40, 46-51, 54, 58 e dispositivo)

    Sintesi

    Adita in via pregiudiziale dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nell’ambito di una controversia relativa ai negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori in una società europea (in prosieguo: la «SE»), la Corte constata l’assenza di obblighi derivanti dalle disposizioni del regolamento n. 2157/2001 ( 1 ) e della direttiva 2001/86 ( 2 ), per una SE holding, di cui nessuna delle società partecipanti o delle affiliate di queste ultime impiega lavoratori e che è stata registrata senza che siano stati previamente condotti tali negoziati, di avviare successivamente tali negoziati in quanto essa ha successivamente acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in uno o più Stati membri.

    Il 28 marzo 2013, la O Holding SE, costituita ( 3 ) da due società con sede nel Regno Unito e in Germania, senza lavoratori né affiliate ( 4 ) che impiegano lavoratori, è stata iscritta nel registro delle imprese per l’Inghilterra e il Galles, senza che alcun negoziato sul coinvolgimento dei lavoratori ( 5 ) fosse stato condotto prima di tale iscrizione.

    Il 29 marzo 2013, la O Holding SE è diventata l’azionista unico della società O Holding GmbH, la cui sede si trovava ad Amburgo (Germania) e che disponeva di un consiglio di sorveglianza composto, per un terzo, da rappresentanti dei lavoratori. Nel giugno 2013, la O Holding SE ha deciso di trasformare la O Holding GmbH in una società in accomandita semplice, denominata O KG. Tale cambiamento di forma è stato iscritto nel registro delle imprese nel settembre 2013 e, a decorrere da tale data, la cogestione in seno al consiglio di sorveglianza ha cessato di essere applicabile. Inoltre, la O Holding SE ha trasferito la sua sede ad Amburgo a partire dall’ottobre 2017.

    Mentre la O KG impiega circa 816 lavoratori e dispone di affiliate in diversi Stati membri che impiegano un totale di circa 2200 lavoratori, le sue società collegate (la O Holding SE, accomandante, e la O Management SE, che risponde a titolo personale, registrata ad Amburgo, il cui azionista unico è la O Holding SE) non impiegano alcun lavoratore.

    Ritenendo che la direzione della O Holding SE dovesse costituire ex post un gruppo speciale di negoziazione, dato che quest’ultima disponeva di affiliate che impiegano lavoratori in diversi Stati membri, il comitato aziendale del gruppo O KG ha promosso un procedimento contenzioso in materia di diritto del lavoro. Adito in seguito al rigetto di tale domanda, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione della Corte dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001 ( 6 ), in combinato disposto con gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86 ( 7 ). Esso si interroga sulla sussistenza di un obbligo derivante dalle disposizioni del regolamento n.o2157/2001 e della direttiva 2001/86, per una SE, di cui nessuna delle società partecipanti o delle affiliate di queste ultime impiega lavoratori e la cui iscrizione è stata realizzata senza che fossero stati previamente condotti negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori, di avviare ex post una siffatta procedura di negoziazione in quanto tale SE ha acquisito il controllo di affiliate che impiegano lavoratori in vari Stati membri.

    Valutazione della Corte

    In primo luogo, la Corte ricorda che dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001 e dell’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2001/86 risulta che la procedura di negoziazione tra le parti sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SE al fine di concludere un accordo su tali modalità, di regola, deve aver luogo al momento della costituzione della SE e prima dell’iscrizione di quest’ultima. In tale contesto, la Corte sottolinea che tali disposizioni non sono applicabili a una SE già costituita, anche qualora le società partecipanti che l’hanno costituita, all’epoca, non impiegassero lavoratori e, pertanto, non sia stato possibile avviare negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori nella SE prima della sua iscrizione. A tal riguardo, sebbene la direttiva 2001/86 preveda nondimeno tre ipotesi in cui la procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori può essere avviata in una fase successiva, la formulazione di tale direttiva non impone il successivo svolgimento di tale procedura all’interno di una SE già costituita.

    In secondo luogo, la Corte rileva anzitutto che dalla direttiva 2001/86 ( 8 ) deriva che tanto la garanzia dei diritti acquisiti in materia di coinvolgimento dei lavoratori quanto i negoziati tra le parti sulle procedure concrete di tale coinvolgimento si collegano alla «creazione» e alla «costituzione» di una SE. Tale conclusione, secondo la Corte, non avvalora la tesi secondo cui la procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori debba essere successivamente avviata all’interno di una SE già costituita. La Corte constata poi che il regolamento n. 2157/2001 ( 9 ) non contiene alcuna indicazione che consenta di concludere che le disposizioni della direttiva 2001/86 relative alla procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori debbano essere applicate mutatis mutandis ad una SE già costituita qualora le società partecipanti che l’hanno costituita abbiano iniziato ad esercitare un’attività economica implicante l’impiego di lavoratori dopo tale costituzione. Infine, la Corte rileva altresì che la direttiva 2001/86 non contiene alcuna disposizione che faccia sorgere un obbligo di avvio dei negoziati sul coinvolgimento dei lavoratori o che estenda la garanzia dei diritti di partecipazione esistenti dei lavoratori in situazioni in cui vengono apportate modifiche strutturali ad una SE holding già costituita da società partecipanti che non impiegano lavoratori e che non dispongono di affiliate che ne impiegano.

    In terzo e ultimo luogo, pronunciandosi sulla questione se un obbligo di avviare una successiva procedura di negoziazione all’interno di una SE già costituita possa imporsi, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2001/86 ( 10 ), nel caso di un ricorso abusivo ad una SE al fine di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, la Corte precisa che tale articolo lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta di misure appropriate da adottare a tale titolo, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione e non prescrive, nell’ipotesi di una SE che si trovi in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, l’obbligo di avviare successivamente tale procedura di negoziazione.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU 2001, L 294, pag.1).

    ( 2 ) Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU 2001, L 294, pag. 22).

    ( 3 ) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001.

    ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), de la direttiva 2001/86.

    ( 5 ) Quale previsto agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86.

    ( 6 ) A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2157/2001, «[l]’iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, non è stato concluso un accordo».

    ( 7 ) Gli articoli da 3 a 7 della direttiva 2001/86 prevedono norme che disciplinano la procedura di negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori in una SE.

    ( 8 ) E, in particolare, i considerando 3 e da 6 a 8 della direttiva 2001/86.

    ( 9 ) E, in particolare, i suoi considerando 1 e 2.

    ( 10 ) L’articolo 11 della direttiva 2001/86, intitolato «sviamento di procedura» prevede che gli Stati membri adottino le misure appropriate, conformemente al diritto dell’Unione, «per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti».

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