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Document 62022CJ0697
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2024.
Koiviston Auto Helsinki Oy, anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Punto pertinente successivo alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Obbligo di pubblicare una decisione di avvio modificativa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Incompatibilità con il mercato interno – Recupero dell’aiuto disposto dalla Commissione europea – Importo da recuperare – Competenza dello Stato membro interessato.
Causa C-697/22 P.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2024.
Koiviston Auto Helsinki Oy, anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Punto pertinente successivo alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Obbligo di pubblicare una decisione di avvio modificativa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Incompatibilità con il mercato interno – Recupero dell’aiuto disposto dalla Commissione europea – Importo da recuperare – Competenza dello Stato membro interessato.
Causa C-697/22 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:641
Causa C-697/22 P
Koiviston Auto Helsinki Oy, già Helsingin Bussiliikenne Oy
contro
Commissione europea
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2024
«Impugnazione – Aiuti di Stato – SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Punto pertinente successivo alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Obbligo di pubblicare una decisione di avvio modificativa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Incompatibilità con il mercato interno – Recupero dell’aiuto disposto dalla Commissione europea – Importo da recuperare – Competenza dello Stato membro interessato»
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – 51627 / Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Portata – 112987 / Obbligo per la Commissione di ricapitolare gli elementi di fatto e di diritto pertinenti nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – 116318 / Impresa beneficiaria dell’aiuto individuata nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale acquisita successivamente da un’altra società – Decisione finale che estende l'obbligo di recupero dell'aiuto alla società subentrante a causa della continuità economica – 116319 / Obbligo per la Commissione di adottare una decisione di rettifica o di estensione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in cui sia prevista la suddetta estensione dell’obbligo di recupero
(Art. 108, § 2, TFUE; Regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 6, § 1)
(v. punti 45-56, 60, 61)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 108 TFUE)
(v. punti 79, 80)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Determinazione del debitore in caso di cessione di cespiti – Impresa beneficiaria dell'aiuto acquisita da un’altra società nel corso del procedimento di indagine formale – Estensione dell'obbligo di recupero alla società subentrante in caso di continuità economica – Rispetto del principio di proporzionalità – Portata – 116320 / Rimborso dell’aiuto limitato all’importo del vantaggio concorrenziale effettivamente conservato dalla società subentrante
(Art. 108, § 2, TFUE)
(v. punto 81)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Calcolo dell’importo da recuperare – Possibilità, per la Commissione, di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo esatto delle somme da recuperare – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 108 TFUE)
(v. punti 83-85)
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – 51627 / Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Portata – 112987 / Obbligo per la Commissione di ricapitolare gli elementi di fatto e di diritto pertinenti nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – Violazione – Conseguenza – 112983 / Annullamento della decisione adottata in esito al procedimento d’indagine formale
(Art. 108, § 2, e 263, comma 2, TFUE)
(v. punto 92)
Sintesi
Accogliendo l’impugnazione proposta dalla Koiviston Auto Helsinki Oy (già Helsingin Bussiliikenne Oy) avverso la sentenza Helsingin Bussiliikenne/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 1 ), la Corte precisa gli obblighi procedurali incombenti alla Commissione europea, nell’ambito del procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti di un’entità che prosegue l’attività economica del beneficiario iniziale di un aiuto di Stato e che, in ragione dell’applicazione del criterio della continuità economica, è soggetta all’obbligo di rimborsare l’aiuto. Inoltre, essa si pronuncia sui rispettivi ruoli della Commissione e dello Stato membro interessato nel calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare presso il cessionario degli attivi del beneficiario dell’aiuto. La società Helsingin Bussiliikenne (in prosieguo: la «vecchia HelB»), detenuta al 100% dal Comune di Helsinki (Finlandia), effettuava servizi di collegamento con autobus nell’area di Helsinki e offriva servizi di trasporto charter e di noleggio autobus. Nel dicembre 2015, la vecchia HelB è stata venduta alla società Viikin Linja Oy. In conformità a quanto previsto dall’atto di vendita, essa è stata ridenominata Helsingin Bussiliikenne Oy (in prosieguo: la «nuova HelB»).
Investita di una denuncia, la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale riguardante diversi prestiti per l’acquisto di materiali e prestiti di gestione concessi dal Comune di Helsinki, nel corso degli anni 2002-2012, a favore della vecchia HelB e del suo predecessore HKL-Bussiliikenne (in prosieguo: le «misure controverse»). La decisione di avvio di tale procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il10 aprile 2015 ( 2 ) e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere da tale pubblicazione. La Commissione, informata nel giugno 2015 dell’imminente cessione della vecchia HelB alla nuova HelB, non ha ricevuto osservazioni da parte di quest’ultima.
Con decisione del 28 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione contestata») ( 3 ), la Commissione ha constatato che le misure controverse costituivano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, che la Repubblica di Finlandia era tenuta a recuperare presso il beneficiario. Ritenendo che sussistesse una continuità economica tra la vecchia HelB e la nuova HelB, la Commissione ha esteso l’obbligo di rimborsare l’aiuto illegale a quest’ultima.
Poiché il ricorso della nuova HelB avverso la decisione contestata è stato respinto dal Tribunale, essa ne ha impugnato la sentenza.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte esamina il motivo vertente su un errore di diritto del Tribunale, in quanto esso ha concluso che la Commissione, omettendo di porla in grado di presentare osservazioni nel corso del procedimento di indagine formale delle misure controverse, non aveva violato una forma sostanziale.
Secondo la ricorrente, la Commissione era tenuta, in seguito alla cessione della vecchia HelB, a rettificare o a completare la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, dato che tale cessione costituiva un elemento nuovo non contenuto nella decisione suddetta.
La Corte inizia con il ricordare che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quando la Commissione decide di avviare il procedimento d’indagine formale in merito a una misura di aiuto, essa deve mettere gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni. Tale obbligo presenta il carattere di forma sostanziale, in quanto costituisce un requisito procedurale essenziale intrinsecamente legato alla corretta formazione o espressione della volontà dell’autore dell’atto. A tal riguardo, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce un mezzo adeguato al fine di far conoscere a tutti gli interessati l’avvio di un procedimento d’indagine formale e di ottenere da parte loro tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione nella sua azione futura.
Tuttavia, le parti interessate potranno presentare osservazioni significative solo se la decisione pubblicata menziona esplicitamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 ( 4 ). Tali punti sono quelli che il procedimento d’indagine formale è diretto a esaminare ai fini dell’adozione della decisione finale con cui la Commissione decide in merito all’esistenza e alla compatibilità dell’aiuto di Stato di cui trattasi, nonché, eventualmente, in merito all’obbligo di recupero di tale aiuto.
Quando gli elementi pertinenti di fatto o di diritto, come, nella fattispecie, la cessione della vecchia HelB alla nuova HelB, intervengono successivamente alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, l’obbligo della Commissione può essere attuato solo con la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare. Pertanto, omettendo di adottare una decisione siffatta, la Commissione ha violato una forma sostanziale.
In secondo luogo, la Corte esamina il motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato il principio di proporzionalità considerando che la Commissione non era tenuta a stabilire in quale misura l’aiuto di Stato derivante dalle misure controverse dovesse essere recuperato presso la nuova HelB.
In tal contesto, il giudice precisa che il recupero di un aiuto illegale è diretto al ripristino dello status quo ante e può ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto agli obiettivi delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato solo se l’importo che il suo beneficiario deve rimborsare è superiore all’importo attualizzato dell’aiuto che egli ha ricevuto.
Quando la società beneficiaria dell’aiuto illegale è stata rilevata da un’altra società che ne prosegue l’attività economica, l’aiuto dev’essere recuperato presso quest’ultima, qualora venga accertato che tale società mantiene il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio dell’aiuto in questione. In tale ipotesi, il principio di proporzionalità limita l’obbligo di rimborso all’importo del vantaggio concorrenziale che tale società ha effettivamente mantenuto.
Nel caso di specie, anche se la Commissione ha constatato, nella decisione contestata, la continuità economica tra la vecchia HelB e la nuova HelB e ne ha dedotto che l’obbligo di rimborsare l’aiuto di Stato doveva essere esteso alla nuova HelB, essa non si è pronunciata sul quantum dell’aiuto concesso alla vecchia HelB di cui la nuova HelB ha effettivamente mantenuto il godimento. Dunque, la Corte rileva, come ha fatto anche il Tribunale, che vi è differenza tra constatare la continuità economica e determinare la misura in cui il recupero dell’aiuto illegale dev’essere effettuato presso i suoi beneficiari.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato a buon diritto che spetta alla Repubblica di Finlandia stabilire l’importo dell’aiuto di Stato da recuperare presso la nuova HelB.
Alla luce di quanto esposto, la Corte annulla la sentenza impugnata e la decisione contestata, in quanto la violazione della forma sostanziale constatata nell’ambito del primo motivo comporta di diritto l’annullamento dell’atto.
( 1 ) Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commissione (T-603/19, EU:T:2022:555).
( 2 ) Decisione C(2015) 80 final, del 16 gennaio 2015, relativa alla misura SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) - Finlandia - Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2015, C 116, pag. 22).
( 3 ) Decisione (UE) 2020/1814 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2020, L 404, pag. 10).
( 4 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).