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Document 62022CJ0445
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023.
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contro Commissione europea.
Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Conferimento di capitale e garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
Causa C-445/22 P.
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023.
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contro Commissione europea.
Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Conferimento di capitale e garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.
Causa C-445/22 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:773
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023 – Larko/Commissione
(causa C‑445/22 P) ( 1 )
«Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Conferimento di capitale e garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno»
1. |
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Onere della prova a carico della Commissione – Obbligo dello Stato membro di fornire, su richiesta della Commissione, tutti gli elementi pertinenti ai fini dell’esame del criterio dell’investitore privato – Violazione di detto obbligo – Conseguenze – Obbligo per la Commissione di fondare la propria decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione su elementi aventi una certa attendibilità e coerenza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 28‑34, 98) |
2. |
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e degli sviluppi prevedibili al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi – Presa in considerazione di elementi successivi all’adozione della misura di cui trattasi – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35, 90) |
3. |
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Orientamenti adottati nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione – Natura giuridica – Regole di condotta indicative comportanti un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Comunicazione relativa agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri – Insussistenza [Art. 4, § 3, TUE; artt. 107, § 3, b), e 108, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punto 3.2] (v. punti 36‑39, 78) |
4. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, 1o comma) (v. punti 56, 100) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 340 del 5.9.2022.