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Document 62022CJ0437

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 febbraio 2024.
R.M. e E.M. contro Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 7 – Misure e sanzioni amministrative – Regolamento n. 1306/2013 – Articoli 54 e 56 – Regolamento delegato n. 640/2014 – Articolo 35 – Recupero delle somme indebitamente versate presso persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità – 114169 / Nozione di “beneficiario”.
Causa C-437/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:176

Causa C‑437/22

Procedimento penale

contro

R.M.
e
E.M

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 febbraio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 7 – Misure e sanzioni amministrative – Regolamento n. 1306/2013 – Articoli 54 e 56 – Regolamento delegato n. 640/2014 – Articolo 35 – Recupero delle somme indebitamente versate presso persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità – 114169 / Nozione di “beneficiario”»

  1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Liquidazione dei conti – Recupero delle somme indebitamente versate – Debitori dell’obbligo di rimborso – Persone non beneficiarie dell’aiuto che hanno deliberatamente fornito false informazioni ai fini del suo ottenimento – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, considerando 39, artt. 54, § 1 e 56, 1o comma; regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 7; regolamento della Commissione n. 640/2014, art. 35, § 6)

    (v. punti 49‑54, 60‑63, dispositivo 1)

  2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Diniego o revoca di un aiuto – 114165 / Beneficiario che ha fornito falsi elementi di prova al fine di ricevere l’aiuto – Nozione di beneficiario – Rappresentante di una persona giuridica che ha commesso azioni fraudolente al fine di ottenere un aiuto per tale persona giuridica – Esclusione – Rappresentante che percepisce i benefici generati dalla persona giuridica – Irrilevanza

    (Regolamento della Commissione n. 640/2014, art. 35, § 6)

    (v. punti 67, 68, dispositivo 2)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Riigikohus (Corte Suprema, Estonia), la Corte conferma la facoltà di uno Stato membro di chiedere la restituzione di un aiuto finanziario dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e indebitamente versato a una società beneficiaria, direttamente alle persone fisiche rappresentanti legali della società qualora questi ultimi abbiano posto in essere condotte fraudolente ai fini dell’ottenimento di tale aiuto, anche se non possono essere considerate beneficiarie dell’aiuto.

La società X OÜ, che si è fusa con la società Y OÜ, aveva ottenuto aiuti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale dell’Estonia per gli anni dal 2007 al 2013 e per gli anni dal 2014 al 2020.

R.M. e E.M., sua moglie, sono stati successivamente rappresentanti di tale società.

Nell’ambito di un procedimento penale a carico di R.M. e E.M., il Viru Maakohus (Tribunale di primo grado di Viru, Estonia), poi la Tartu Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tartu, Estonia) hanno dichiarato R.M. colpevole di frode in materia di sovvenzioni in tre casi a favore della società X e E.M. colpevole in quanto coautrice in due di tali casi di frode, per aver deliberatamente fornito false informazioni all’autorità estone competente al fine di ottenere gli aiuti di cui trattasi.

Inoltre, detti giudici hanno condannato R.M. e E.M. a versare alla Repubblica di Estonia l’importo di tali aiuti, indebitamente percepiti dalla società X.

R.M. e E.M. hanno proposto ricorsi per cassazione dinanzi alla Corte suprema, giudice del rinvio, ritenendo che il recupero di un aiuto indebitamente percepito potesse essere validamente effettuato solo a carico del beneficiario di quest’ultimo, vale a dire la società Y che sarebbe succeduta alla società X nei suoi diritti e obblighi a seguito della fusione di queste due società.

Il giudice del rinvio, pur confermando le condanne di R.M. e E.M. per frode in materia di sovvenzioni, esprime dubbi quanto alla possibilità di esigere da questi il rimborso degli aiuti di cui trattasi.

In particolare, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione ( 1 ) consentano di procedere al recupero di un aiuto finanziato dal FEASR e che sia stato indebitamente percepito a seguito di azioni fraudolente non solo presso il beneficiario di tale aiuto, ma anche presso le persone che, senza poter essere considerate beneficiarie di detto aiuto, hanno partecipato all’irregolarità che ha comportato il suo pagamento indebito.

In secondo luogo, esso chiede, in sostanza, se, qualora una persona giuridica abbia ottenuto un aiuto agricolo a seguito di azioni fraudolente imputabili ai suoi rappresentanti, questi ultimi, nei limiti in cui, di fatto, sono tali rappresentanti che percepiscono gli utili generati da tale persona giuridica, possano essere considerati «beneficiari»" di tale aiuto ai sensi del diritto dell’Unione ( 2 ).

Giudizio della Corte

Per rispondere a tali questioni, la Corte analizza in particolare il contesto e gli obiettivi delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

Da un lato, il considerando 39 del regolamento n. 1306/2013 sottolinea la necessità che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità e che occorre, a tal fine, che essi applichino il regolamento n. 2988/95. Inoltre, l’articolo 54, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, che consente agli Stati membri di non procedere al recupero di un aiuto indebitamente percepito qualora quest’ultimo si riveli impossibile a causa dell’insolvenza, in particolare, «delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità», sarebbe privato di effetto utile se non fosse possibile perseguire il recupero dell’aiuto di cui trattasi presso tali persone.

Dall’altro lato, la possibilità di perseguire il recupero di un aiuto indebitamente percepito a carico non solo del suo beneficiario, ma anche delle persone che hanno deliberatamente fornito informazioni false al fine del suo ottenimento contribuisce all’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione ( 3 ), in particolare quando il beneficiario è una persona giuridica che non esiste più o non dispone più di risorse sufficienti per rimborsare tale aiuto.

Peraltro, la circostanza di chiedere a tali persone di rimborsare un siffatto aiuto indebitamente percepito non viola il principio della certezza del diritto, in quanto la normativa pertinente è sufficientemente chiara al riguardo.

Infatti, anche se l’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013 non prevede esplicitamente un obbligo di rimborso dell’aiuto per tali persone, tale articolo deve essere letto alla luce del considerando 39 di tale regolamento. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento fa esplicito riferimento al regolamento n. 2988/95 per quanto riguarda la definizione del termine «irregolarità». Orbene, in forza dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, il rimborso dell’aiuto può essere posto a carico anche delle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità di cui trattasi.

La Corte aggiunge, infine, che da tale analisi non si può dedurre che i rappresentanti di una persona giuridica che hanno commesso azioni fraudolente al fine di consentire a quest’ultima di ottenere un aiuto agricolo possano essere qualificati come «beneficiari» stessi dell’aiuto. Infatti, essi non possono essere considerati «beneficiari» di tale aiuto, ai sensi del regolamento delegato n. 640/2014, se non rientrano in alcuna delle tre categorie di persone di cui al suo articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1) ( 4 ), e ciò anche se, di fatto, sono tali rappresentanti che percepiscono gli utili generati da tale persona giuridica.


( 1 ) Si tratta dell’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7), letto, da un lato, in combinato disposto con l’articolo 54 di tale regolamento nonché con l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato (UE) n.o640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 4809, pag. 48), e, dall’altro lato, alla luce dell’articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

( 2 ) In particolare, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, di tale regolamento delegato.

( 3 ) Come previsto dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1306/2013. V., altresì, l’obiettivo di efficacia della lotta contro gli atti lesivi, di cui al quarto considerando del regolamento n. 2988/95.

( 4 ) Vale a dire un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608), il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).

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