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Document 62022CJ0436

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024.
Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contro Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articoli 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Canis lupus (lupo) – Sfruttamento cinegetico – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Stato di conservazione “insoddisfacente-inadeguato” di tale specie – Sfruttamento incompatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Presa in considerazione di tutti i più recenti dati scientifici.
Causa C-436/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:656

Causa C‑436/22

Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

contro

Administración de la Comunidad de Castilla y León

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articoli 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Canis lupus (lupo) – Sfruttamento cinegetico – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Stato di conservazione “insoddisfacente-inadeguato” di tale specie – Sfruttamento incompatibile con il mantenimento o il ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Presa in considerazione di tutti i più recenti dati scientifici»

  1. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Inclusione – Effetto – Presunzione del carattere soddisfacente dello stato di conservazione di una specie – Insussistenza – Determinazione dello stato di conservazione – Criteri

    [Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, i), 2, §§ 1 e 2, 11, 12 e 14, § 1, e allegato V]

    (v. punti 50, 51, 60, 61)

  2. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Misure di gestione – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Restrizione dello sfruttamento cinegetico di una specie – Ammissibilità – Presupposto – Necessità di una misura ai fini del mantenimento o del ripristino della specie in uno stato di conservazione soddisfacente

    (Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, considerando 15 e artt. 2, § 2, 11 e 14 e allegato V)

    (v. punti 52‑58, 69, 70)

  3. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Obbligo di sorveglianza dello stato di conservazione – Portata – Possibilità di autorizzare lo sfruttamento cinegetico o la caccia di una specie in assenza di un’efficace sorveglianza – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, 2, 11, 14 e 17 e allegati II, IV, a), e V]

    (v. punti 59, 62‑66)

  4. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Specie animali di interesse comunitario – Carattere insoddisfacente dello stato di conservazione di una specie – Conseguenze – Rispetto del principio di precauzione – Obbligo per gli Stati membri di astenersi dall’autorizzare la caccia – Presupposto – Incertezze quanto ai rischi per il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente – Criteri di valutazione

    [Artt. 191, § 2, 192 e 193 TFUE; direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 1, 2, 11, 14 e 17 e allegati II, IV, a), e V]

    (v. punti 71‑74, 76, 78 e dispositivo)

  5. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Tutela delle specie – Deroghe – Presupposti per l’adozione di misure derogatorie – Mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate – Presupposti per la concessione di deroghe in via eccezionale

    (Direttiva del Consiglio 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, artt. 12 e 16)

    (v. punto 77)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna), la Corte si pronuncia sulla questione se sia possibile rilasciare autorizzazioni di caccia della specie canis lupus, comunemente denominata «lupo», quando lo stato di conservazione di tale specie è stato dichiarato «insoddisfacente-inadeguato» ai sensi della direttiva «habitat» ( 1 ).

Nel 2019, la relazione inviata dal Regno di Spagna alla Commissione europea, in applicazione dell’articolo 17 della direttiva «habitat», per il periodo 2013‑2018, precisava che il lupo si trovava in uno stato di conservazione «insoddisfacente-inadeguato» nelle regioni mediterranea, atlantica e alpina, e le prime due di tali regioni includevano il territorio della Castiglia e León.

Ciò detto, ai sensi della normativa nazionale il lupo era designato come una «specie cinegetica» e quindi «di cui è autorizzata la caccia» a nord del fiume Duero. In particolare, con decisione del 9 ottobre 2019, la Direzione generale del patrimonio naturale e della politica forestale di Castiglia e León ha approvato il piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord del fiume Duero in Castiglia e León per il periodo dal 2019 al 2022.

Investito di un ricorso avverso tale decisione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la direttiva «habitat», e più in particolare il suo articolo 14 ( 2 ), osti a una normativa nazionale ai sensi della quale il lupo è designato come specie i cui esemplari possono essere cacciati in una parte del territorio di tale Stato membro nella quale esso non rientra nella rigorosa tutela di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, nonostante il suo stato di conservazione sia stato considerato insoddisfacente in tutto il territorio di detto Stato membro.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), della medesima, il lupo rientra tra le specie di «interesse comunitario» cui occorre garantire una «rigorosa tutela», ai sensi di detto articolo. Tale regime di rigorosa tutela riguarda, segnatamente, le popolazioni spagnole di lupi situate a sud del fiume Duero, che sono espressamente incluse nell’allegato II della direttiva «habitat», in quanto specie «d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione». Le popolazioni spagnole di lupi situate a nord di tale fiume sono, dal canto loro, incluse nell’allegato V della direttiva di cui trattasi, in quanto specie animale di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione e rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 di detta direttiva.

Al riguardo, la circostanza che una specie animale o vegetale di interesse comunitario sia inclusa nell’allegato V della direttiva «habitat» non implica che il suo stato di conservazione debba essere, in linea di principio, considerato soddisfacente. Infatti, oltre alla circostanza che sono gli Stati membri a comunicare alla Commissione lo status di dette specie nel loro territorio, tale inclusione implica unicamente che, alla luce dell’obbligo di sorveglianza previsto all’articolo 11 di tale direttiva e al fine di garantire il suo obiettivo, detta specie «potrebbe» formare oggetto di misure di gestione, a differenza delle specie incluse nell’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, che beneficiano in ogni caso del regime di rigorosa tutela.

In secondo luogo, per quanto riguarda le misure di gestione di cui le specie incluse nell’allegato V potrebbero formare oggetto, lo sfruttamento cinegetico può essere limitato o vietato qualora ciò sia necessario per mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente.

Infatti, da un lato, tali misure possono riguardare l’accesso a determinati settori, il divieto di prelevare esemplari nell’ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni o ancora l’istituzione di sistemi di quote. Pertanto, sebbene esse comprendano norme cinegetiche, dette misure sono tali da limitare, e non da estendere, il prelievo delle specie interessate.

Dall’altro lato, il margine di discrezionalità degli Stati membri per determinare la necessità di adottare misure del genere è limitato dall’obbligo di garantire che il prelievo degli esemplari di una specie nell’ambiente naturale e lo sfruttamento di tali esemplari siano compatibili con il mantenimento di tale specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Orbene, quando una specie animale si trova in uno stato di conservazione insoddisfacente, le autorità competenti devono adottare misure, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva «habitat», al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata in modo tale che le popolazioni di quest’ultima raggiungano in futuro uno stato di conservazione soddisfacente duraturo.

L’adozione di misure fondate su tale articolo è, in ogni caso, consentita solo se esse contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, se le analisi effettuate nello Stato membro interessato per quanto riguarda le specie di cui all’allegato V della direttiva «habitat» forniscono risultati idonei a dimostrare il carattere necessario di un intervento a livello nazionale, tale Stato membro può limitare, e non estendere, le attività contemplate da detto articolo, affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari di tali specie sia compatibile con gli obiettivi di detta direttiva. La restrizione o il divieto della caccia può quindi essere considerata una misura necessaria a tal fine. Una tale misura si impone in particolare quando lo stato di conservazione della specie è insoddisfacente soprattutto a causa delle perdite di esemplari. Ciò detto, anche se tali perdite sono dovute principalmente ad altre ragioni, può risultare necessario non autorizzare la caccia, che causerebbe ulteriori perdite.

Infatti, in virtù del principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che lo sfruttamento di una specie di interesse comunitario sia compatibile con il mantenimento di quest’ultima in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro interessato deve astenersi dall’autorizzare un siffatto sfruttamento.

In terzo luogo, la Corte precisa che, in virtù dell’articolo 11 della direttiva «habitat», gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 2 della medesima, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari. Tale sorveglianza è essenziale per garantire il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 14 di detta direttiva e per determinare la necessità di adottare misure che assicurino la compatibilità dello sfruttamento di tale specie con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente e costituisce di per sé una delle misure necessarie per garantire la conservazione di detta specie. Pertanto, una specie non può essere sfruttata sul piano cinegetico e cacciata se non è garantita un’efficace sorveglianza del suo stato di conservazione.

A tale riguardo, lo stato di conservazione e l’opportunità di adottare misure fondate sull’articolo 14 della direttiva «habitat» devono essere valutati tenendo conto non solo della relazione elaborata ogni sei anni dagli Stati membri a norma dell’articolo 17 di tale direttiva, ma anche dei più recenti dati scientifici ottenuti grazie a detta sorveglianza. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a livello locale, ma anche a livello della regione biogeografica, o ancora a livello transfrontaliero. Inoltre, la sorveglianza deve essere oggetto di un’attenzione specifica qualora tale specie figuri, per talune regioni, tra le specie animali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione ( 3 ) o che richiedono una protezione rigorosa ( 4 ) e, per le regioni limitrofe, tra le specie di interesse comunitario il cui prelievo e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione ( 5 ).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Corte conclude che l’articolo 14 della direttiva «habitat» osta a una normativa di uno Stato membro che autorizza la caccia del lupo in una parte del territorio di tale Stato membro nella quale esso non rientra nella rigorosa tutela, nonostante lo stato di conservazione di tale specie in detto Stato membro sia qualificato come «insoddisfacente-inadeguato». Occorre tener conto, al riguardo, della relazione elaborata ogni sei anni in applicazione dell’articolo 17 di tale direttiva, di tutti i più recenti dati scientifici, compresi quelli ottenuti grazie alla sorveglianza prevista all’articolo 11 della medesima direttiva, nonché del principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE.


( 1 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

( 2 ) V. articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «habitat»: «Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all’articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente».

( 3 ) V. allegato II della direttiva «habitat».

( 4 ) V. allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat».

( 5 ) V. allegato V della direttiva «habitat».

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