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Document 62022CJ0376

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2023.
Google Ireland Limited e a. contro Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria).
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video.
Causa C-376/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:835

Causa C‑376/22

Google Ireland Limited e a.

contro

Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video»

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Deroga al principio di libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione – Provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di servizi descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi – Esclusione – Normativa nazionale che prevede tali provvedimenti nei confronti dei fornitori di piattaforme di comunicazione – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, considerando 5, 6 e 8 e artt. 1, § 1, e 3, § § 1, 2 e 4)

    (v. punti 27‑30, 34‑36, 42, 47‑49, 51, 53‑60 e dispositivo)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Deroga al principio di libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Ammissibilità – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, considerando 24 e art. 3, § 4)

    (v. punti 31‑33, 45, 46)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Portata

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, considerando 22 e art. 3)

    (v. punti 40‑44)

Sintesi

Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited e Tik Tok Technology Limited sono società con sede in Irlanda che forniscono, in particolare in Austria, servizi di piattaforme di comunicazione.

Con le sue decisioni, adottate nel 2021, la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (autorità austriaca di regolamentazione in materia di comunicazione) ha dichiarato che le tre società summenzionate erano soggette alla legge austriaca ( 1 ).

Ritenendo che tale legge austriaca, che impone ai fornitori di servizi di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti in Austria o altrove, una serie di obblighi in materia di controllo e di segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti, non dovesse essere loro applicata, tali società hanno proposto dei ricorsi avverso le decisioni della KommAustria. Tali ricorsi sono stati respinti in primo grado.

A seguito di tale rigetto, dette società hanno proposto ricorsi per Revision dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). A sostegno di tali ricorsi, esse deducono, in particolare, che gli obblighi istituiti dalla legge austriaca sarebbero sproporzionati e incompatibili con la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e con il principio del controllo di tali servizi da parte dello Stato membro di origine, in altri termini, da parte dello Stato nel cui territorio è stabilito il prestatore di servizi, previsto dalla direttiva sul commercio elettronico ( 2 ).

Nutrendo dubbi sulla compatibilità della legge austriaca e degli obblighi che essa impone ai prestatori di servizi con la direttiva sul commercio elettronico, che prevede la facoltà per uno Stato membro diverso da quello d’origine di derogare, a determinate condizioni, al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, la Corte amministrativa ha adito la Corte in via pregiudiziale in ordine all’interpretazione di tale direttiva.

Nella sua sentenza, la Corte si pronuncia sulla questione se uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell’informazione possa derogare alla libera circolazione di tali servizi adottando non solo provvedimenti individuali e concreti, ma anche provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di determinati servizi e, concretamente, se tali provvedimenti possano rientrare nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva sul commercio elettronico ( 3 ).

Giudizio della Corte

Anzitutto, la Corte rileva che la possibilità di derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione riguarda, secondo i termini della direttiva sul commercio elettronico, un «determinato servizio della società dell’informazione». In tale contesto, l’uso della parola «determinato» tende a indicare che il servizio così considerato dev’essere inteso come un servizio individualizzato. Di conseguenza, gli Stati membri non possono adottare provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi.

Tale valutazione non è rimessa in discussione dal fatto che la direttiva sul commercio elettronico utilizzi la nozione di «provvedimenti». Infatti, facendo ricorso a tale termine ampio e generale, il legislatore dell’Unione europea ha lasciato alla discrezionalità degli Stati membri la natura e la forma dei provvedimenti che essi possono adottare per derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Per contro, il ricorso a tale termine non pregiudica affatto la sostanza e il contenuto sostanziale di tali provvedimenti.

La Corte osserva poi che tale interpretazione letterale è corroborata dall’analisi contestuale della direttiva sul commercio elettronico.

Infatti, la possibilità di derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione è subordinata alla condizione secondo la quale lo Stato membro di destinazione di tali servizi deve previamente chiedere allo Stato membro di origine di questi ultimi di adottare provvedimenti ( 4 ), il che presuppone la possibilità di identificare i prestatori e, di conseguenza, gli Stati membri interessati. Orbene, se gli Stati membri fossero autorizzati a limitare la libera circolazione di tali servizi mediante provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, una siffatta identificazione sarebbe, se non impossibile, quantomeno eccessivamente difficile, cosicché gli Stati membri non sarebbero in grado di rispettare tale condizione.

Infine, la Corte sottolinea che la direttiva sul commercio elettronico si basa sull’applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del reciproco riconoscimento, di modo tale che, nel quadro dell’ambito regolamentato ( 5 ), i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi. Orbene, se gli Stati membri di destinazione fossero autorizzati ad adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, indipendentemente dal fatto che esso sia stabilito o meno in quest’ultimo Stato membro, il principio del controllo nello Stato membro di origine sarebbe rimesso in discussione. Infatti, tale principio genera una ripartizione della competenza normativa tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro di destinazione. Orbene, autorizzare quest’ultimo Stato ad adottare tali provvedimenti provocherebbe uno sconfinamento nella competenza normativa dello Stato membro di origine e avrebbe l’effetto di assoggettare tali prestatori tanto alla normativa di tale Stato quanto a quella dello Stato membro o degli Stati membri di destinazione. Rimettere in discussione tale principio pregiudicherebbe il sistema e gli obiettivi della direttiva sul commercio elettronico. Peraltro, consentire allo Stato membro di destinazione di adottare siffatti provvedimenti minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri e sarebbe in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento.

Inoltre, la Corte osserva che la direttiva sul commercio elettronico mira a sopprimere gli ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno che risiedono nella divergenza delle normative nonché nell’incertezza giuridica dei regimi nazionali applicabili a tali servizi. Orbene, la possibilità di adottare i provvedimenti summenzionati equivarrebbe, in definitiva, ad assoggettare i prestatori di servizi interessati a normative diverse e, pertanto, a reintrodurre gli ostacoli giuridici alla libera prestazione che tale direttiva intende sopprimere.

Pertanto, la Corte conclude che provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva sul commercio elettronico.


( 1 ) Ossia al Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz) (legge federale recante misure di protezione degli utenti di piattaforme di comunicazione) (BGBl. I, 151/2020).

( 2 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27) (in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico»).

( 3 ) Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico.

( 4 ) Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva sul commercio elettronico.

( 5 ) Ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva sul commercio elettronico.

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