This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CJ0299
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024.
M. D. contro UAB „Tez Tour“.
Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Insussistenza di una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare i viaggi – Considerazione di circostanze personali relative alla situazione individuale del viaggiatore interessato – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Circostanze esistenti o prevedibili alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico interessato – Possibilità di prendere in considerazione conseguenze che si verificano nel luogo di partenza o di ritorno o in altri luoghi.
Causa C-299/22.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024.
M. D. contro UAB „Tez Tour“.
Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Insussistenza di una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare i viaggi – Considerazione di circostanze personali relative alla situazione individuale del viaggiatore interessato – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Circostanze esistenti o prevedibili alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico interessato – Possibilità di prendere in considerazione conseguenze che si verificano nel luogo di partenza o di ritorno o in altri luoghi.
Causa C-299/22.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:181
Causa C‑299/22
M. D.
contro
«Tez Tour» UAB
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 febbraio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Insussistenza di una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare i viaggi – Considerazione di circostanze personali relative alla situazione individuale del viaggiatore interessato – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Circostanze esistenti o prevedibili alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico interessato – Possibilità di prendere in considerazione conseguenze che si verificano nel luogo di partenza o di ritorno o in altri luoghi»
Ravvicinamento delle legislazioni – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Diritto di risoluzione del contratto senza spese – Constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, di circostanze inevitabili e straordinarie – Presupposto – Pubblicazione di una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare i viaggi o di una decisione ufficiale che qualifica la zona interessata come area a rischio – Insussistenza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, artt. 3, punto 12, e 12, § 2]
(v. punti 31‑36, 40, 44, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Diritto di risoluzione del contratto senza spese – Circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di un pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Nozione – Circostanze che rendono impossibile l’esecuzione del pacchetto turistico – Circostanze che espongono i viaggatori interessati a rischi per la salute e la sicurezza nel corso dell’esecuzione del pacchetto turistico – Presa in considerazione di fattori personali relativi alla situazione individuale dei viaggiatori – Inclusione – Momento della valutazione dell’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione – Viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, art. 12, § 2)
(v. punti 48, 53‑62, 65‑72, dispositivo 2)
Ravvicinamento delle legislazioni – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Diritto di risolvere il contratto senza spese – Circostanze inevitabili e straordinarie – Nozione – Situazione conosciuta dal viaggiatore o prevedibile per quest’ultimo alla data della conclusione del contratto – Esclusione – Situazione che ha subito mutamenti dopo la conclusione di tale contratto – Situazione nuova – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, art. 12, § 2)
(v. punti 74‑76, 79‑81, 83, dispositivo 3)
Ravvicinamento delle legislazioni – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Diritto di risoluzione del contratto senza spese – Circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Criteri di valutazione – Presa in considerazione delle conseguenze che si verificano nel luogo di partenza nonché nei diversi luoghi all’inizio del viaggio e al ritorno dal viaggio di cui trattasi – Presupposto – Conseguenze che incidono sull’esecuzione di tale pacchetto turistico
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, art. 12, § 2)
(v. punti 90‑95, dispositivo 4)
Sintesi
Adita in via pregiudiziale dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania), la Corte fornisce precisazioni quanto al diritto dei viaggiatori di risolvere senza spese un contratto di pacchetto turistico in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie ( 1 ), nel contesto della pandemia di COVID-19.
Il 10 febbraio 2020, M. D. ha stipulato con la Tez Tour un contratto di pacchetto turistico con il quale quest’ultima si impegnava a organizzare, per M. D. e i suoi familiari, un viaggio di vacanza negli Emirati arabi uniti nel periodo compreso tra il 1o e l’8 marzo 2020. Il pacchetto turistico di cui trattasi comprendeva, in particolare, un volo di andata e ritorno tra Vilnius (Lituania) e Dubai (Emirati arabi uniti) e un soggiorno di sette notti in albergo.
Il 27 febbraio 2020 M. D. ha informato la Tez Tour della sua intenzione di risolvere detto contratto, a causa del rischio sanitario connesso alla diffusione della COVID-19. La Tez Tour ha respinto detta richiesta. Pertanto, M. D. ha adito i giudici competenti, invocando circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio organizzato o nelle sue immediate vicinanze, tali da rendere impossibile l’esecuzione, in piena sicurezza, di tale viaggio o il trasporto dei passeggeri verso la destinazione dello stesso, in particolare senza esporre questi ultimi a disagi o a rischi sanitari. Le domande di M. D. sono state respinte sia in primo grado sia in appello.
Investito di un ricorso per cassazione proposto da M. D., il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sull’interpretazione della direttiva sui pacchetti turistici, invitandola a precisare le condizioni alle quali un viaggiatore può invocare l’esistenza di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva ( 2 ), in un contesto in cui le autorità nazionali competenti avevano pubblicato solo il 12 marzo 2020, quindi dopo la risoluzione, una raccomandazione rivolta ai viaggiatori al fine di incoraggiarli a rinviare, nei mesi successivi, tutti i loro viaggi all’estero, compresi i viaggi negli Emirati arabi uniti, a causa della pandemia di COVID-19.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte rileva che la constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze di «circostanze inevitabili e straordinarie» ( 3 ), ai sensi della direttiva sui pacchetti turistici ( 4 ), non è subordinata alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale diretta a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come «area a rischio». Anzitutto, un requisito del genere sarebbe in contraddizione con la natura e il fondamento stesso dell’adozione di siffatte raccomandazioni o decisioni, che presuppongono, in linea di principio, l’esistenza di rischi sanitari o di altro tipo, che possono rientrare nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» ( 5 ) Inoltre, un tale requisito potrebbe compromettere l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva sui pacchetti turistici, poiché le condizioni per l’adozione di una tale raccomandazione o decisione non sono uniformi nei vari Stati membri. Infine, esigere l’adozione di raccomandazioni o di decisioni ufficiali al riguardo potrebbe rendere impossibile l’esercizio del diritto di risoluzione senza spese ( 6 ), in quanto, appunto, dette circostanze inevitabili e straordinarie possono sussistere indipendentemente dall’adozione di qualsiasi raccomandazione o decisione ufficiali.
In secondo luogo, la Corte si pronuncia, anzitutto, sulla questione di quale tipo di circostanze rientri nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» ( 7 ) Essa rileva quindi che il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione non è sottoposto alla condizione che si siano verificate circostanze che rendano oggettivamente impossibile l’esecuzione del pacchetto in questione o il trasferimento dei passeggeri verso la destinazione. In tal senso, si può considerare che una crisi sanitaria, come quella dovuta alla diffusione della COVID-19, tenuto conto del grave rischio che quest’ultima rappresenta per la salute umana, ha «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», indipendentemente dal fatto che essa non sia necessariamente tale da rendere tale esecuzione oggettivamente impossibile.
Per quanto riguarda la valutazione dell’esistenza di tali conseguenze, la Corte precisa che fattori personali relativi alla situazione individuale dei viaggiatori, come il fatto di viaggiare con bambini in tenera età o di appartenere ad un gruppo a più alto rischio, possono incidere sulla gravità delle conseguenze provocate dalle circostanze inevitabili e straordinarie invocate da un viaggiatore, nella misura in cui sono di natura oggettiva. Questi stessi fattori possono infatti incidere sulla possibilità di eseguire, in buone condizioni, il pacchetto turistico di cui trattasi. Tuttavia, tali fattori personali non possono essere sufficienti, in quanto tali, a giustificare che il viaggiatore interessato eserciti il suo diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione. Al contrario, tali fattori sono pertinenti solo qualora siano tali da influire sulla valutazione delle conseguenze oggettivamente ricollegabili al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie».
Pertanto, la Corte conclude che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio di cui trattasi comprende anche circostanze che comportano che l’esecuzione di detto pacchetto turistico non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e la loro sicurezza, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori.
In secondo luogo, pronunciandosi sulla valutazione dell’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, la Corte sottolinea, da un lato, che tale valutazione deve fondarsi su una «previsione» per quanto riguarda la probabilità che le circostanze inevitabili e straordinarie invocate dal viaggiatore interessato avranno una tale incidenza sull’esecuzione del pacchetto turistico. Infatti, poiché tale incidenza si manifesta in via definitiva solo al momento dell’esecuzione di detto pacchetto turistico, la sua valutazione, al momento della risoluzione, è necessariamente di natura prospettica. Dall’altro lato, la valutazione di tale incidenza deve essere effettuata collocandosi, alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico interessato, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
In terzo luogo, la Corte constata che i termini «inevitabili e straordinarie» ( 8 ) tendono, di per sé, a indicare che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» riguarda solo situazioni che, da un lato, non esistevano alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico e, dall’altro, erano imprevedibili. Pertanto, circostanze già note al viaggiatore interessato o prevedibili per quest’ultimo a tale data non possono essere invocate dallo stesso ai sensi di detta nozione e non possono quindi fondare l’esercizio del diritto di risolvere tale contratto senza pagare spese di risoluzione. Per quanto riguarda la valutazione di una situazione esistente o prevedibile alla data di conclusione di un contratto di pacchetto turistico, ma in forte evoluzione, non si può escludere che una situazione del genere abbia subito, dopo la conclusione di tale contratto, mutamenti sostanziali, così da risultare diversa da quella di cui il viaggiatore interessato era a conoscenza o che egli poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione di tale contratto. In un caso del genere, tali mutamenti potrebbero dare luogo a una situazione nuova, capace di rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie».
In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda il luogo in cui devono prodursi le conseguenze causate da circostanze inevitabili e straordinarie, la Corte rileva che, qualora tali conseguenze si estendano oltre il luogo di destinazione per raggiungere, in particolare, il luogo di partenza o di ritorno o i luoghi di scalo e di coincidenza del viaggio, esse possono incidere sull’esecuzione del pacchetto turistico di cui trattasi. A tale titolo, esse devono poter essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici. A tale riguardo, è possibile, in particolare, che siano adottate misure nel luogo di partenza in conseguenza alle circostanze che si verificano nel luogo di destinazione, come misure consistenti nel sottoporre a restrizioni i viaggiatori che ritornano al luogo di partenza, che potrebbero quindi essere incluse nella valutazione dell’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto di pacchetto turistico in questione.
( 1 ) Previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»).
( 2 ) In forza di tale disposizione «Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione».
( 3 ) Tale nozione è definita all’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302 sui pacchetti turistici come «una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».
( 4 ) E, in particolare, dell'articolo 3, punto 12, e dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva.
( 5 ) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.
( 6 ) Previsto all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.
( 7 ) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.
( 8 ) Propri della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.