Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0281

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023.
    Procedimento penale a carico di G.K. e a.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate.
    Causa C-281/22.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1018

    Causa C‑281/22

    G.K. e a.

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien)

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate»

    Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Misure investigative e altre misure – Indagini transfrontaliere – Misura investigativa assegnata che richiede un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza – Portata del sindacato giurisdizionale – Elementi relativi all’esecuzione della misura – Controllo nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza – Elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura – Grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata – Controllo nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, regolamento del Consiglio 2017/1939, considerando 12, 14, 20, 60 e artt. 31 e 32)

    (v. punti 53-55, 64, 65, 67-73, 75, 78 e dispositivo)

    Sintesi

    La Procura europea conduce, tramite un procuratore europeo delegato in Germania, indagini preliminari nei confronti di G.K., S.L. e della B.O.D. GmbH, sospettati di aver rilasciato false dichiarazioni doganali e di aver così causato un danno di circa EUR 1295000 agli interessi finanziari dell’Unione.

    Nell’ambito dell’indagine svoltasi in Germania, la Procura europea ha ritenuto che si dovesse raccogliere prove in altri Stati membri, tra cui l’Austria. A tale fine, il procuratore europeo delegato tedesco incaricato del caso ha assegnato ( 1 ) ad un procuratore europeo delegato austriaco incaricato di prestare assistenza la perquisizione e il sequestro di beni situati in Austria appartenenti agli imputati. Il 9 novembre 2021 quest’ultimo ha disposto perquisizioni e sequestri, sia nei locali commerciali della B.O. D e della sua società madre sia presso i domicili di G.K. e S.L., tutti situati in Austria. Esso ha inoltre chiesto ai tribunali austriaci di autorizzare tali misure ( 2 ). Poiché tali autorizzazioni sono state ottenute, le misure ordinate sono state eseguite.

    Il 1o dicembre 2021 G.K., la B.O.D. e S.L. hanno proposto ricorsi avverso le decisioni dei tribunali austriaci che avevano autorizzato le misure di cui trattasi dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), giudice del rinvio. Essi hanno in particolare contestato la giustificazione delle misure investigative disposte nei loro confronti.

    Il giudice del rinvio si chiede se, qualora una misura investigativa assegnata richieda l’ottenimento di un’autorizzazione giudiziaria nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, tale misura debba essere esaminata da un organo giurisdizionale di tale Stato membro alla luce dell’insieme delle norme formali e sostanziali previste da detto Stato membro.

    Nella sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, fornisce precisazioni sulla portata del controllo che può essere esercitato dagli organi giurisdizionali investiti della domanda, da parte del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, di autorizzare una misura investigativa assegnata.

    Giudizio della Corte

    Anzitutto, la Corte osserva che, sebbene l’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2017/1939 preveda l’ottenimento di un’autorizzazione giudiziaria conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza laddove una misura investigativa assegnata richieda una siffatta autorizzazione ai sensi del diritto di tale Stato membro, gli articoli 31 e 32 di tale regolamento non precisano però la portata del controllo effettuato dall’autorità giurisdizionale competente. Tuttavia, dalla formulazione di questi due articoli ( 3 ) risulta che l’adozione di una misura investigativa assegnata, al pari della sua giustificazione, sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, mentre l’esecuzione di una siffatta misura è disciplinata dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. La distinzione così operata da tali articoli tra la giustificazione e l’adozione di una misura di indagine delegata, da un lato, e la sua esecuzione, dall’altro, riflette la logica sottesa al sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, il quale è fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci. Orbene, nell’ambito della cooperazione giudiziaria fondata su tali princìpi, l’autorità di esecuzione non è tenuta a controllare il rispetto, da parte dell’autorità di emissione, delle condizioni di emissione della decisione giudiziaria che essa deve eseguire.

    La Corte ricorda poi che, mediante l’istituzione di una Procura europea, il regolamento 2017/1939 mira a contrastare più efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ( 4 ). Ne consegue che, stabilendo le procedure previste da tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura europea almeno altrettanto elevato di quello risultante dall’applicazione delle procedure previste nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci. Orbene, se la concessione dell’autorizzazione giudiziaria di cui all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento potesse essere subordinata a un esame, da parte dell’autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, degli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura investigativa assegnata interessata, ciò sfocerebbe, in pratica, in un sistema meno efficace di quello istituito da tali strumenti giuridici e nuocerebbe così all’obiettivo perseguito dal medesimo regolamento. Infatti, da un lato, l’autorità competente dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza dovrebbe, in particolare, esaminare, in modo approfondito, l’intero fascicolo di causa, che dovrebbe esserle trasmesso e, all’occorrenza, tradotto. Dall’altro lato, al fine di effettuare il suo esame, essa dovrebbe applicare il diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, pur non potendo essere considerata nella posizione migliore per procedervi.

    La Corte conclude che il regolamento 2017/1939 stabilisce, ai fini della cooperazione tra i procuratori europei delegati nell’ambito delle indagini transfrontaliere della Procura europea, una distinzione tra le responsabilità connesse alla giustificazione e all’adozione della misura delegata, che rientrano nella competenza del procuratore europeo delegato incaricato del caso, e quelle relative all’esecuzione di tale misura, che rientrano nella competenza del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Conformemente a tale suddivisione di responsabilità, il controllo connesso all’autorizzazione giudiziaria che sia richiesto dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza può riguardare soltanto gli elementi relativi all’esecuzione di tale misura, e non gli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura stessa.

    Per quanto riguarda gli elementi relativi alla giustificazione e all’adozione della misura assegnata, la Corte sottolinea tuttavia che essi essere sottoposti ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso in situazioni di grave ingerenza nei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, spetta allo Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso prevedere un controllo giurisdizionale preventivo sulle condizioni relative alla giustificazione e all’adozione di una misura investigativa assegnata, tenendo conto dei requisiti risultanti dalla Carta dei diritti fondamentali. Nell’ipotesi in cui si tratti di misure investigative quali perquisizioni di domicili privati, misure cautelari relative a beni personali o congelamento di beni, incombe a tale Stato membro prevedere nel diritto nazionale garanzie adeguate e sufficienti, quali un controllo giurisdizionale preventivo, al fine di assicurare la legittimità e la necessità di siffatte misure.


    ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 2017/1939»).

    ( 2 ) L’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2017/1939 dispone che, se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.

    ( 3 ) Più concretamente, dalla formulazione dell’articolo 31, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2017/1939.

    ( 4 ) V. i considerando 12, 14, 20 e 60 del regolamento 2017/1939.

    Top