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Document 62022CJ0167

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2023.
    Commissione europea contro Regno di Danimarca.
    Inadempimento di uno Stato – Trasporto internazionale di merci su strada – Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articoli 8 e 9 – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Periodi di riposo – Normativa nazionale che introduce una durata massima di parcheggio di 25 ore nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale di uno Stato membro – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada – Onere della prova.
    Causa C-167/22.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1020

    Causa C-167/22

    Commissione europea

    contro

    Regno di Danimarca

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2023

    «Inadempimento di uno Stato – Trasporto internazionale di merci su strada – Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articoli 8 e 9 – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Periodi di riposo – Normativa nazionale che introduce una durata massima di parcheggio di 25 ore nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale di uno Stato membro – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada – Onere della prova»

    1. Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Atto dell’Unione che ha reso applicabile a un settore di trasporto il principio della libera prestazione dei servizi sancito all’articolo 56 TFUE – Portata

      (Artt. 56 e 58, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1072/2009, considerando 2 e 4 e artt. 1, §§ 1 e 4, e 2, punto 6)

      (v. punti 39-42)

    2. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità –Normativa nazionale che impone un limite di 25 ore di parcheggio sulle aree di sosta pubbliche della rete autostradale dello Stato membro interessato – Rispetto dei periodi di riposo previsti dal regolamento n. 561/2006 – Ricorso diretto ad accertare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada rientrante nel regolamento n. 1072/2009 – Ricorso fondato su presunzioni – Assenza di prove – Rigetto del ricorso

      [Art. 258 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2006, art. 2, § 1, a), artt. 4, 6 e 8, e n. 1072/2009, artt. 8 e 9]

      (v. punti 43-57)

    Sintesi

    Il regolamento n. 1072/2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada ( 1 ), mira all’instaurazione di una politica comune dei trasporti che comporti l’eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.

    Il 1o luglio 2018 il Regno di Danimarca ha stabilito una regola che limita a 25 ore la durata massima di parcheggio sulle aree di sosta pubbliche lungo la sua rete autostradale (in prosieguo: la «regola delle 25 ore») ( 2 ).

    Dopo aver inviato al Regno di Danimarca una richiesta di informazioni, la Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione, sul fondamento dell’articolo 258 TFUE, per inadempimento dell’obbligo di assicurare la libera prestazione dei servizi di trasporto quale garantita dal regolamento n. 1072/2009. Essa ha fatto valere, in sostanza, che, sebbene non introduca direttamente una discriminazione, la regola delle 25 ore costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto, in quanto non incide allo stesso modo sugli autotrasportatori stabiliti in Danimarca e sugli autotrasportatori non residenti. Il Regno di Danimarca ha contestato qualsiasi infrazione al riguardo e ha fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione. Quest’ultima, ritenendo che tale risposta non fosse convincente, ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, al quale lo stesso ha risposto mantenendo la sua posizione riguardo alla conformità al diritto dell’Unione della regola delle 25 ore. Non essendo ancora persuasa dagli argomenti dedotti dal governo danese, la Commissione ha adito la Corte con un ricorso per inadempimento, al fine di far dichiarare che, stabilendo la regola delle 25 ore, il Regno di Danimarca è venuto meno ai suoi obblighi relativi alla libera prestazione dei servizi di trasporto previsti agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento n. 1072/2009. Secondo la Commissione, infatti, tale norma inciderebbe maggiormente sui trasportatori non residenti e l’ostacolo alla libera prestazione dei servizi che ne deriva non sarebbe giustificato da nessuno dei motivi imperativi di interesse pubblico invocati da tale Stato membro.

    Con la sua sentenza, la Corte respinge il ricorso della Commissione. Essa ricorda, in considerazione della sua costante giurisprudenza, che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, l’onere della prova dell’esistenza di un siffatto inadempimento incombe alla Commissione, senza che quest’ultima possa basarsi su alcuna presunzione. Orbene, la Corte ritiene che, nel caso di specie, la Commissione non abbia fornito, in modo giuridicamente adeguato, la prova delle sue affermazioni.

    Giudizio della Corte

    Dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Danimarca, la Corte esamina il merito e ricorda, anzitutto, che i servizi che rispondono alla qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti» rientrano nell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, disposizione specifica, il che li esclude dall’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE, relativo alla libera prestazione dei servizi in generale ( 3 ). Ciò non impedisce che un atto dell’Unione adottato sulla base delle disposizioni dei Trattati relative ai trasporti ( 4 ) possa, nella misura da esso determinata, rendere applicabile a un settore di trasporto il principio della libera prestazione dei servizi quale sancito all’articolo 56 TFUE.

    Nel caso di specie, la Corte rileva che il regolamento n. 1072/2009 si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell’Unione nonché ai trasporti di cabotaggio, vale a dire ai trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente ( 5 ). A tale riguardo, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1072/2009 precisa, in particolare, che le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo sono applicate allo stesso modo ai trasportatori non residenti e a quelli stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del Regno di Danimarca relativo al fatto che la competenza a fissare norme in materia di durata del parcheggio sulle aree di sosta pubbliche spetta agli Stati membri, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri devono esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e, quindi, nel caso di specie, delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1072/2009. In tale contesto, essi devono peraltro tener conto delle norme relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo che devono essere rispettate, in forza del regolamento n. 561/2006 ( 6 ), dai conducenti che effettuano il trasporto di merci con veicoli la cui massa massima autorizzata supera le 3,5 tonnellate ( 7 ) (in prosieguo: i «veicoli interessati»). Il rispetto di tali periodi di riposo può dipendere, tra l’altro, dalla disponibilità di aree di sosta sulle autostrade. A tale riguardo, la Corte constata che, per sua stessa natura, una regola come quella delle 25 ore ha la conseguenza di rendere tali aree di sosta indisponibili al fine di rispettare i diversi periodi di riposo previsti dal regolamento n. 561/2006 ( 8 ). Ne consegue che una siffatta regola può a priori avere un effetto concreto sull’esercizio, da parte dei trasportatori non residenti, dei diritti di trasporto, in particolare, di cabotaggio, e incidere maggiormente su questi ultimi rispetto ai trasportatori stabiliti in Danimarca.

    A tale riguardo, la Corte ricorda, tuttavia, che, secondo una giurisprudenza costante nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione. Nel caso di specie, il Regno di Danimarca, nell’ambito del procedimento precontenzioso e nel suo controricorso, ha prodotto dati sul numero di stalli di parcheggio disponibili per i veicoli interessati, in particolare quelli forniti dal settore privato, e ha apportato precisazioni su tali dati in udienza. Orbene, nel suo ricorso, la Commissione si è limitata ad invocare un’assenza di capacità di parcheggio alternativa sufficiente ripartita sulla rete autostradale danese e, peraltro, nella sua replica, si è limitata ad osservare che i dati prodotti a sua difesa dal Regno di Danimarca non modificavano le sue conclusioni su tale piano.

    Per contro, la Commissione non ha prodotto alcun dato oggettivo che dimostri l’insufficienza delle capacità di parcheggio alternative ai fini del rispetto dei periodi di riposo superiori alle 25 ore. Orbene, senza tali dati, non può essere dimostrato, salvo fondarsi su presunzioni, che la regola delle 25 ore sia effettivamente tale da ostacolare le attività di trasporto di cabotaggio esercitate da prestatori non residenti a scapito di questi ultimi rispetto a quelli stabiliti in Danimarca. Pertanto, la mera esistenza di problemi di capacità sulle aree di sosta pubbliche della rete autostradale danese e l’individuazione, da parte dello Stato membro interessato, delle sfide da affrontare in termini di capacità di parcheggio, che era una delle ragioni principali dell’introduzione della regola delle 25 ore, non consentono di concluderne che quest’ultima violi il regolamento n. 1072/2009. Lo stesso vale per il fatto che le capacità di parcheggio fornite dal settore privato sono inferiori a quelle delle aree di sosta pubbliche, dal momento che, entro tale limite orario di 25 ore, il parcheggio di detti veicoli resta consentito su tali aree.

    Infine, la Commissione, nel caso di specie, non ha neppure dimostrato oggettivamente che l’ubicazione degli stalli alternativi forniti dal settore privato e la loro ripartizione sul territorio o, ancora, il carattere a pagamento di alcuni di tali stalli siano tali da ostacolare le attività di trasporto a scapito dei prestatori non residenti, ma si è limitata, al riguardo, a fondarsi su presunzioni.

    Pertanto, la Corte ritiene che la Commissione non abbia fornito, in modo giuridicamente adeguato, la prova delle sue affermazioni secondo cui la regola delle 25 ore costituirebbe un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto rientrante nel regolamento n. 1072/2009. Di conseguenza, essa respinge il ricorso per inadempimento della Commissione.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).

    ( 2 ) Tale regola è stata attuata dall’autorità stradale ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del færdselsloven (codice della strada danese).

    ( 3 ) Sentenze del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, EU:C:2017:981, punto 44) e dell’8 dicembre 2020, Polonia/Parlamento e Consiglio (C-626/18, EU:C:2020:1000, punto 145).

    ( 4 ) Vale a dire, il titolo VI della terza parte del Trattato FUE, che comprende gli articoli da 90 a 100 TFUE.

    ( 5 ) Conformemente all’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1072/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6), di tale regolamento.

    ( 6 ) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).

    ( 7 ) Tali regole sono espressamente contemplate dal tredicesimo considerando e dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1072/2009.

    ( 8 ) Periodi di riposo settimanali regolari (di almeno 45 ore) e periodi di riposo settimanali ridotti (di meno di 45 ore, che possono essere ridotti, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento n. 561/2006, ad un minimo di 24 ore consecutive), con la sola eccezione dei periodi di riposo settimanali ridotti che vanno da 24 a 25 ore.

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