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Document 62021TO0334
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022.
Ana Carla Mendes de Almeida contro Consiglio dell'Unione europea.
Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta.
Causa T-334/21.
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022.
Ana Carla Mendes de Almeida contro Consiglio dell'Unione europea.
Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta.
Causa T-334/21.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:375
Causa T‑334/21
Ana Carla Mendes de Almeida
contro
Consiglio dell’Unione europea
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022
«Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta»
Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso di un candidato a un posto soggetto alle condizioni di nomina dello Statuto o del regime applicabile agli altri agenti – Ricevibilità – Ricorso di un candidato a un posto di procuratore europeo – Incompetenza
[Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 27; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. a); regolamento del Consiglio 2017/1939, artt. 2, punto 4, 12, 16, e 96, § 1]
(v. punti 32-45, 54-58)
Sintesi
Il 12 ottobre 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( 1 ). Tale regolamento istituisce l’EPPO in quanto organo dell’Unione europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, ciascuno Stato membro che partecipa a tale cooperazione rafforzata deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo. L’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione ( 2 ) incaricato di stabilire una rosa di candidati, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. La stessa disposizione precisa altresì che, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. In forza dell’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni e, alla fine del periodo di sei anni, può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
L’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 prevede, a sua volta, che, «[s]alvo altrimenti stabilito nel presente regolamento», ai procuratori europei, in particolare, si applicano lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).
Il 23 aprile 2019, al termine della procedura di selezione nazionale, sono stati selezionati i tre candidati al posto di procuratore europeo che dovevano essere designati dalla Repubblica portoghese. La sig.ra Ana Carla Mendes de Almeida, ricorrente, faceva parte di essi. I nomi di questi tre candidati, classificati in ordine alfabetico, sono stati comunicati al comitato di selezione.
Il 18 novembre 2019, dopo aver ascoltato detti candidati, il comitato di selezione ha trasmesso al Consiglio il proprio parere motivato, indicando il seguente ordine di preferenza: la ricorrente, seguita dagli altri due candidati.
Il 27 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2020/1117 ( 3 ), che nominava i procuratori europei dell’EPPO, e in particolare il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra, a decorrere dal 29 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Il 22 ottobre 2020, la ricorrente ha presentato al Consiglio, ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, un reclamo avverso la decisione impugnata. Con decisione dell’8 marzo 2021, l’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio (in prosieguo: l’«APN») ha considerato tale reclamo manifestamente irricevibile per via della sua incompetenza a darvi seguito (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).
La ricorrente ha poi proposto un ricorso sulla base dell’articolo 270 TFUE diretto all’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa nomina il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra quale procuratore europeo dell’EPPO e respinge la sua candidatura, nonché della decisione di rigetto del reclamo.
Il Tribunale respinge il ricorso e fornisce precisazioni quanto alla base giuridica sul cui fondamento deve essere proposto un ricorso riguardante la nomina dei procuratori europei, ossia l’articolo 263 TFUE, e non l’articolo 270 TFUE. Quest’ultimo articolo istituisce un mezzo di ricorso per il contenzioso della funzione pubblica distinto dai mezzi di ricorso generali quali il ricorso di annullamento disciplinato dall’articolo 263 TFUE.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale rileva anzitutto che dal tenore letterale dell’articolo 270 TFUE risulta che la competenza ivi prevista si estende a qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA.
Il Tribunale prosegue ricordando che la nozione di controversia tra l’Unione e i suoi agenti è interpretata dalla giurisprudenza estensivamente, il che porta a esaminare in tale ambito le controversie relative a persone che non hanno né lo status di funzionario né quello di agente, ma che lo rivendicano. È quanto avviene per le persone candidate a un posto le cui condizioni di nomina sono determinate dallo Statuto o dal RAA.
Il Tribunale rileva poi che, per quanto riguarda l’EPPO, non tutte le disposizioni dello Statuto sono ad essa di per sé applicabili. Per quanto concerne i procuratori europei, solo le loro condizioni di impiego e di retribuzione rientrano nell’ambito del RAA e nella competenza dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’EPPO. Così non è per le condizioni e le procedure che portano alla loro nomina.
Atteso che queste ultime condizioni e procedure non sono determinate dallo Statuto o dal RAA, bensì dall’articolo 16 del regolamento 2017/1939, che istituisce, a tale riguardo, una procedura specifica con modalità proprie, le relative controversie non possono considerarsi controversie tra l’Unione e uno dei suoi agenti, ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Il Tribunale è quindi manifestamente incompetente a conoscere del ricorso in esame avverso la decisione di nomina di un procuratore europeo sulla base di quest’ultimo articolo.
Inoltre, poiché la decisione impugnata non è una decisione rientrante nell’ambito dello Statuto e del RAA, non si può ritenere che il reclamo della ricorrente avverso la medesima nonché la decisione adottata dal Consiglio per respingere tale reclamo possano rientrare nell’ambito di applicazione dello Statuto e del RAA. Il Tribunale è quindi del pari manifestamente incompetente a conoscere della decisione di rigetto del reclamo.
È la parte ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice dell’Unione a dover individuare esso stesso il fondamento normativo più appropriato. Orbene, non è possibile ritenere che il ricorso in esame sia proposto sulla base dell’articolo 263 TFUE, in quanto la ricorrente ha espressamente invocato l’articolo 270 TFUE.
Quanto alla decisione di rigetto del reclamo, in ogni caso e anche supponendo che la ricorrente abbia inteso proporre il suo ricorso avverso tale decisione sulla base dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale constata in particolare, per le stesse ragioni, che l’APN non era competente a conoscere del reclamo avverso la decisione di nomina presentato dalla ricorrente sulla base dell’articolo 90 dello Statuto. Giustamente essa ha quindi respinto tale reclamo, e il ricorso è dunque, in ogni caso, manifestamente infondato sotto questo profilo.
( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).
( 2 ) Di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939.
( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18).