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Document 62021TO0095

    Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2021.
    Repubblica portoghese contro Commissione europea.
    Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira – Applicazione di tale regime di aiuti in violazione delle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final della Commissione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che dispone il recupero degli aiuti – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza.
    Causa T-95/21 R.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:383

     Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 –
    Portogallo / Commissione

    (causa T-95/21 R)

    «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira – Applicazione di tale regime di aiuti in violazione delle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final della Commissione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che dispone il recupero degli aiuti – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

    1. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

    (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

    (v. punti 15-18)

    2. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate

    (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE)

    (v. punti 22-24)

    3. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro – Obbligo di dimostrare che, in mancanza del provvedimento provvisorio, sarebbero compromessi seriamente l’adempimento delle pubbliche funzioni, l’ordine pubblico o un intero settore dell’economia

    (Artt. 278 e 279 TFUE)

    (v. punto 25)

    4. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Interesse generale difeso dalla Commissione e interesse del beneficiario dell’aiuto – Insussistenza dell’urgenza e di circostanze eccezionali – Preminenza dell’interesse generale

    (Artt. 108, § 2, e 278 TFUE)

    (v. punti 29-38)

    5. 

    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno già verificatosi – Risarcimento che esula dalla finalità del procedimento sommario

    (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 2)

    (v. punto 43)

    Oggetto

    Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori volti, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della Zona Franca di Madeira (ZFM) – Regime III e, dall’altro, a che sia ordinato alla Commissione di non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tale decisione fino a che non sia emessa una sentenza nel procedimento principale.

    Dispositivo

    1) 

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2) 

    Le spese sono riservate.

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