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Document 62021CO0546

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023.
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris contro Parlamento europeo.
Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del presidente della parte ricorrente.
Causa C-546/21 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:123

 Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 15 febbraio 2023 –
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris / Parlamento

(causa C‑546/21 P)

«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita nello stesso studio legale del presidente della parte ricorrente»

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Parte ricorrente rappresentata da un avvocato che fornisce servizi legali presso il centro per il contenzioso di tale parte e collabora con il presidente di quest’ultima nello stesso studio legale – Inosservanza del requisito dell’indipendenza – Insussistenza

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 51, § 1)

(v. punti 29‑43)

Dispositivo

1) 

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 5 luglio 2021, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris/Parlamento (T‑42/21, non pubblicata, EU:T:2021:481), è annullata.

2) 

La causa T‑42/21 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3) 

Le spese sono riservate.

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