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Document 62021CJ0568

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2023.
    Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E. e S.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Competenza dello Stato membro che ha rilasciato al richiedente il titolo di soggiorno – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “titolo di soggiorno” – Tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
    Causa C-568/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:683

    Causa C‑568/21

    Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    contro

    E.,

    S.,

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State)

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2023

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Competenza dello Stato membro che ha rilasciato al richiedente il titolo di soggiorno – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “titolo di soggiorno” – Tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

    Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Nozione di “titolo di soggiorno” – Tessera diplomatica rilasciata a titolo della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, considerando 4 e 5 e art. 2, l), e da 12 a 14]

    (v. punti 35-37, 44-48, 53 e dispositivo)

    Sintesi

    Un cittadino di un paese terzo ha lavorato presso l’ambasciata del suo paese d’origine stabilita nello Stato membro X. Egli ha abitato nel territorio di quest’ultimo con sua moglie e i loro figli. Durante tale soggiorno, alla famiglia sono state rilasciate tessere diplomatiche dal Ministero degli Affari esteri di tale Stato membro, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche ( 1 ). Dopo alcuni anni, la famiglia ha lasciato lo Stato membro X e ha presentato domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi.

    Nel gennaio 2020 l’autorità competente nei Paesi Bassi ha rifiutato di esaminare le domande di protezione internazionale dei ricorrenti nel procedimento principale, ritenendo che lo Stato membro X fosse competente per l’esame di queste ultime, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 2 ). Infatti le tessere diplomatiche rilasciate dalle autorità di tale Stato membro costituirebbero titoli di soggiorno, ai sensi dell’articolo 2, lettera 1), di tale regolamento, che possono comportare la competenza di detto Stato membro a esaminare le domande.

    Nel marzo 2020 il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), adito dai ricorrenti nel procedimento principale, ha accolto i loro ricorsi ritenendo che le tessere diplomatiche rilasciate dalle autorità dello Stato membro X non potessero essere considerate un’autorizzazione al soggiorno, in quanto i ricorrenti nel procedimento principale disponevano già di un diritto di soggiorno in detto Stato membro ai sensi della Convenzione di Vienna, indipendentemente dal rilascio di tessere diplomatiche.

    L’autorità competente nei Paesi Bassi ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi). Al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai ricorrenti nel procedimento principale, tale giudice ha sottoposto alla Corte la questione di stabilire se una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro a titolo della Convenzione di Vienna costituisca un «titolo di soggiorno», ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III. Con la sua sentenza la Corte risponde affermativamente a tale questione.

    Giudizio della Corte

    Per giungere a tale conclusione, la Corte precisa, in primo luogo, che i termini «qualsiasi permesso», impiegati all’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III, sono concepiti in modo estensivo. La definizione che tale disposizione dà della nozione di «titolo di soggiorno» non fa riferimento al carattere costitutivo o dichiarativo del permesso, né esclude espressamente le tessere diplomatiche rilasciate a titolo della Convenzione di Vienna.

    In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, la Corte rileva che la nozione di «titolo di soggiorno» costituisce uno dei criteri determinanti per l’applicazione dell’articolo 12 del regolamento Dublino III. Infatti, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro che lo ha rilasciato è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Orbene, l’applicazione dei diversi criteri di determinazione dello Stato membro competente enunciati agli articoli da 12 a 14 del regolamento Dublino III deve, in generale, consentire di attribuire allo Stato membro che è all’origine dell’ingresso o del soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da tale cittadino, e ciò tenendo conto del ruolo ricoperto da tale Stato membro con riferimento alla presenza di detto cittadino nel territorio degli Stati membri. In proposito, la Corte rileva che, nell’ambito della Convenzione di Vienna, allo Stato accreditatario sono riconosciute talune prerogative quanto all’ammissione nel suo territorio di persone in qualità di membri del personale diplomatico di una missione, quali dichiarare una persona non grata o non accettabile, rifiutare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta ( 3 ), o ancora rifiutare il gradimento a una persona che si intende accreditare come capo di missione ( 4 ). In tali circostanze, il rilascio di una tessera diplomatica a una persona da parte di uno Stato membro rappresenta l’accettazione da parte di quest’ultimo del soggiorno di tale persona nel suo territorio in quanto membro del personale diplomatico di una missione, e dimostra così il ruolo ricoperto da tale Stato membro con riferimento alla presenza di detta persona nel territorio degli Stati membri.

    In terzo luogo, per quanto riguarda la finalità perseguita dal regolamento Dublino III, i considerando 4 e 5 di quest’ultimo sottolineano l’importanza di un metodo chiaro e pratico per determinare lo Stato membro competente, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate e che consenta che tale Stato membro sia determinato rapidamente. Orbene, il fatto di prendere in considerazione il rilascio di una tessera diplomatica contribuisce all’obiettivo di celerità e consente in tal modo di evitare il problema che cittadini di paesi terzi possano scegliere in quale Stato membro presentare una domanda di protezione internazionale.


    ( 1 ) Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 500, pag. 95; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»).

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento: «Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo».

    ( 3 ) V. articolo 9 della Convenzione di Vienna.

    ( 4 ) V. articolo 4 della Convenzione di Vienna.

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